Divieto invio via E-Mail del promemoria cartaceo. Privacy, obblighi e attenzioni
L’ avvento della de-materializzazione, e il passaggio parziale delle prescrizioni attraverso il rilascio del promemoria cartaceo, se da un lato ha razionalizzato la prescrizione limitando al minimo errori o disattenzioni, dall’altro fa nascere nuovi problemi legislativi legati alla Privacy e alla rispondenza della prescrizione stessa ai rigori legislativi . Proprio in questi giorni da alcune regioni di Italia, le Marche e la Sardegna, sono stati lanciati alcuni allarmi sulla non rispondenza legislativa dell’invio del promemoria cartaceo attraverso la posta elettronica, nello specifico direttamente in farmacia. Il problema però, insorge indipendentemente dal destinatario, e pertanto vorremmo ricordare alcune regole da osservare nella compilazione ed erogazione del promemoria cartaceo delle prescrizioni dematerailizzate.
IL PROMEMORIA NON PUO’ ESSERE INVIATO VIA E MAIL – Il Garante, nella sua annuale relazione della propria attività presentata il 28.06 u.s. in Senato (allegato n. 1 pag.72), ha ricordato quanto segue: L’art. 1, comma 4, decreto del MEF del 2 novembre 2011 prevede che “il medico prescrittore rilascia all’assistito il promemoria cartaceo della ricetta elettronica secondo il modello riportato nel disciplinare tecnico Allegato 2”. Il menzionato decreto, precisa che potranno essere resi disponibili ulteriori canali per accedere ai servizi di cui al presente disciplinare erogati dal Sac, in modo particolare per la fruizione del promemoria da parte degli assistiti (art. 3.5.1.) attraverso il sito del Ministero dell’economia e delle finanze (www.sistemats.it) (art. 4.1.). Ma allo stato le modalità alternative per usufruire del promemoria non sono state ancora individuate. Pertanto nell’attesa che il MEF stabilisca le vie alternative per l’invio del promemoria cartaceo la posta elettronica è a rischio sanzioni per violazioni della Privacy.
PROMEMORIA E FARMACIE (Divieto di invio) – Partendo dalle segnalazioni delle Regioni Sardegna e di Federfarma Marche possiamo consigliare che : Non è possibile che il medico prescrittore invii il promemoria via mail direttamente alla farmacia, ma addirittura “nei casi in cui il medico prescrittore dovesse procedere alla trasmissione via mail dei dati della ricetta dematerializzata direttamente ad una farmacia non è esclusoche possa ravvisarsi, per entrambe le figure professionali, medico e farmacista, un comportamento rilevante dal punto di vista disciplinare, civile, ed, eventualmente, anche penale“.
(da fimmg.org)