Rimborsi ex specializzandi, ecco chi non ne ha diritto e perché
(da Doctor33) «Sono stato iscritto alla scuola di specialità da febbraio 1978 e mi sono specializzato nel novembre 1981. Rientro nelle categorie di ex specializzandi risarcibili previo ricorso?» All’indomani dell’ennesima sentenza (Corte d’Appello di Roma) che dà ragione a 400 ex specializzandi degli anni 1978-2006, mentre in Senato si discute una legge (Ddl 2400) per garantire gli indennizzi, abbiamo girato questo ed altri quesiti su decorrenza e prescrizione del diritto a Consulcesi e Codacons. Distinguendo gli ex studenti, ormai medici, tra aventi diritto alla borsa di studio ai sensi delle direttive europee (classe 1983-92) ed aventi diritto al contratto ospedalieri con adeguamenti e contributi (classe 1994-06).
Borse, da quando scatta il diritto – La Corte Cassazione con sentenza 17434 del 2 settembre 2015 ha ribadito che sono interessati alla corresponsione della borsa di studio tutti gli ex specializzandi che al 1° gennaio 1983 frequentavano le scuole. La direttiva 76/82 infatti produceva effetti in Italia dal 31/12/1982. «La possibilità di fruire del diritto dipende dalla durata del corso», ci ricorda l’Ufficio Stampa Consulcesi. «I corsi più lunghi sono quelli di cinque anni pertanto chi li frequentava, immatricolato nel 1978, non era specializzato al 1983 e aveva motivo di ricorrere; per i corsi di specializzazione quadriennali fanno fede gli immatricolati al 1979 e così via; non può ricorrere chi è uscito entro il 1982».
Borse, quando termina il diritto – Per i fuori corso immatricolati in anni precedenti alla durata prescritta del corso e ancora al lavoro nel 1983 è complesso ipotizzare ricorsi, anche se il principio enunciato dalla Cassazione è tutelare chiunque fosse “a scuola” al 1/1/83. La tutela si estende dal 1983 in avanti fino agli iscritti che hanno frequentato nel 1991. Con dlgs 257/91, il legislatore dispose per gli specializzandi una borsa annuale di lire 21,5 milioni, ma a decorrere dall’anno accademico 1991-92, cioè per chi iniziò a frequentare nel 1992.
Borse, prescrizione del ricorso – E il pregresso? Con legge 370 del 1999 all’articolo 11 lo Stato dispose la corresponsione di 13 milioni annui per gli specializzandi 83-91. Le sentenze di Cassazione del maggio 2011 hanno affermato che la possibilità di adire la magistratura amministrativa si prescrive in dieci anni dall’uscita del decreto e cioè entro il 27 ottobre 2009. Per interrompere la prescrizione, è sufficiente che entro il 27 ottobre 2009 l’ex studente “senza borsa” abbia scritto una raccomandata al Ministero dell’Università con cui chiede la corresponsione delle somme. Ma, ci si sottolinea da fonte Codacons, secondo alcune interpretazioni le sentenze di Cassazione lascerebbero aperto uno spiraglio fino al luglio 2017, data su cui torneremo e sulla cui “esperibilità” in definitiva sono decisivi gli orientamenti degli avvocati.
Contratti, inizio e fine del diritto – Ci sono poi gli iscritti dall’anno accademico 1993-94 al 2006-07 ai quali il corrispettivo ex dlgs 257/91 è stato pagato ma senza che lo stato versasse contributi, coperture assicurative e adeguamenti come previsti dalle direttive Ue 75/362 e 76/82. Fruiscono del diritto studenti che dal 1994 al 2007 continuarono a percepire i 930 euro mensili della borsa di cui al dlgs. 257/1991 (valore del 1992), che invece andava adeguata. Il blocco è rimasto fino al 2006 finché lo stato italiano non adottò lo schema-tipo del contratto di formazione specialistica con dpcm 6 luglio 2007.
Contratti, prescrizione del ricorso – Il 7 luglio 2007 un decreto della presidenza del consiglio ha sanato le situazioni pregresse: il diritto si può rivendicare entro dieci anni da allora.