Tumore curato con ‘psicologia’, OMCeO Torino parte civile

(da AdnKronos Salute)  L’Ordine dei medici di Torino si costituisce parte civile contro la dottoressa Germana Durando, medico di famiglia e omeopata della donna di 53 anni morta a causa di un melanoma ‘curato’ con rimedi ispirati alla nuova medicina tedesca di Hamer. Sul caso la procura del capoluogo piemontese ha avviato un’inchiesta. E l’OMCeO di Torino, appena appresi i fatti, ha aperto una procedura disciplinare.

La dottoressa è accusata di omicidio colposo per aver impedito alla paziente l’iter diagnostico e terapeutico che sarebbe stato necessario “sulla base delle più elementari scienze mediche” (secondo la perizia di medicina legale della procura) e di soppressione di atto pubblico per la sparizione della cartella clinica.

Il processo è previsto per l’estate. Oggi, a indagini concluse, l’Omceo di Torino chiarisce e ufficializza la propria posizione dichiarandosi parte civile contro l’imputata. L’Ordine chiederà anche un risarcimento per il danno al decoro della professione. “La dottoressa Germana Durando praticando e diffondendo la nuova medicina di Hamer, ha screditato l’immagine della professione con un ulteriore danno oltre a quello gravissimo recato alla paziente che è stata sottratta alle cure della medicina ufficiale e a trattamenti di riconosciuta efficacia”, spiega l’Ordine .

L’Ordine interviene anche sulla ‘terapia’ applicata. “Le medicine non convenzionali – spiega il presidente dell’Ordine, Guido Giustetto – sono complementari, non sostitutive, della medicina ufficiale: come stabilisce con chiarezza l’articolo 15 del Codice di deontologia medica, il medico può farvi ricorso ‘nel rispetto del decoro e della dignità della professione'”.

Inoltre, e questo è l’aspetto centrale della questione, “il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia”: ha dunque l’obbligo di capire tempestivamente quando sia il caso di interrompere i metodi non convenzionali eventualmente adottati e di ricorrere tempestivamente agli strumenti della medicina ufficiale, in modo da garantire al paziente le più idonee condizioni di sicurezza ed efficacia della cura.

Anche l’articolo 13 si esprime in materia: “Il medico – recita – non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile calla comunità professionale e dall’autorità competente”. E ancora, “il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete”.