Vaccini, gli adempimenti dei medici tra esoneri e autocertificazioni
(da Doctor33 e DottNet) Non partirà in modo uniforme in tutte le regioni l’iter per somministrare le dieci vaccinazioni obbligatorie a chi ancora non vi si è sottoposto come richiede la nuova legge 119. Nella maggior parte delle regioni le famiglie dovranno produrre i documenti alle scuole, entro il 10 settembre per i nidi ed entro il 31 ottobre per elementari e medie. La Regione Emilia Romagna ha disposto che la documentazione sullo stato vaccinale sia inviata direttamente dalle Asl alle famiglie; laddove lo stato vaccinale non sia regolare rispetto all’età, le famiglie riceveranno gli appuntamenti per le vaccinazioni. I documenti ricevuti dalla propria Asl saranno poi consegnati dalle famiglie alle scuole, evitando quindi la presentazione di autocertificazioni e di successive certificazioni. Le famiglie che non dovessero ricevere la comunicazione Asl potranno comunque avvalersi della possibilità di presentare l’autocertificazione. Che le regioni siano protagoniste dell’applicazione del decreto legge è confermato dalle due circolari del Ministero della Salute pubblicate il 14 e il 16 agosto. La seconda preclude l’ingresso ai nidi d’infanzia a chi non è immunizzato contro tetano-difterite-polio-epatite B, haemophilus influenzae B, pertosse, varicella, morbillo, parotite e rosolia, e conferma la sanzione di 500 euro -da comminarsi una volta sola- per famiglie che non vaccinino i figli all’ingresso della scuola dell’obbligo; e le Asl hanno un ruolo chiave nel richiamare le famiglie a vaccinare i figli e nell’intraprendere le procedure per sanzionare le famiglie. La prima circolare chiede alle regioni di proporre gratuitamente anche i vaccini non obbligatori contro pneumococco e meningococco C per i nati dal 2012 al 2016 cui si aggiungono antivaricella ed antimeningococco B per i nati dal 2017.
Ma nelle due circolari emerge pure il ruolo di medici di famiglia e pediatri: potranno essere chiamati da accordi regionali e locali a vaccinare direttamente gli assistiti, ed essere coinvolti in programmi di educazione sanitaria alle famiglie. Le attenzioni però oggi si appuntano sull’esonero dall’obbligo vaccinale in presenza di malattie del minore, normato nella circolare 16 agosto; le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo. E se le patologie acute possono comportare esonero temporaneo, particolari cronicità che danno esonero permanente vanno valutate dal curante. Altro motivo di esonero è aver fatto “quella malattia” (ad esempio il morbillo) ma per certificare ciò il medico deve avere informazioni documentate o, in assenza, esiti di un esame attestante la presenza di anticorpi nel siero. Un terzo importante adempimento riguarda tutti i sanitari, e la loro personale posizione: entro ottobre, dipendenti di scuole e servizio sanitario nazionale -a partire da quelli attivi in reparti a maggior rischio come neonatologie, oncologie, geriatrie- dovrebbero autocertificare le vaccinazioni fatte rispetto alle patologie elencate nel decreto. Nelle risposte sul modello sono ammessi i “non ricordo”.