Congedo per malattia in assenza di certificazione le visite di controllo non rientrano nell’assenza
Last Updated on 17 Aprile 2019 by Segreteria 1
(da Doctor33) Si considera malattia tutelabile l’alterazione dello stato di salute (“infermità”) che abbia come conseguenza un’assoluta o parziale incapacità al lavoro, e la tutela va riferita ad ogni fase del fenomeno morboso, dalla manifestazione iniziale dell’evento alla cura dello stesso (esempio: ricoveri ospedalieri svincolati dall’esistenza di uno stato patologico o predisposti per accertamenti diagnostici o per esami di laboratorio necessari per la cura di una patologia). Oltre alla malattia comune sono considerati eventi protetti l’interruzione di gravidanza (art. 19 d.lvo 151/2001, risp. Interpello ministro lavoro 19.8.2008, n. 132), le esigenze profilattiche (Circ. I.n.p.s. n.134381/1981), i ricoveri giornalieri in luoghi di cura (Circ. I.n.p.s. n. 136/2003), i ricoveri per donazione di organi ( Circ. I.n.p.s. n. 192/1996), la chirurgia estetica (e nei liti di cui Circ. I.n.p.s. 63/1991). Ciò premesso, le visite di controllo per patologia ipertensiva, per le quali non sia stata attivata la procedura di cui all’art. 55 septies, comma 2, TUPI (comunicazione e certificazione dell’assenza) non possono rientrare nel congedo per malattia. (avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)