La legge Gelli si applica solo ai fatti accaduti successivamente alla sua pubblicazione
(da Doctor33) Il principio generale di irretroattività della norma dettato dall’art. 11 delle c.d. preleggi, per quanto non previsto in costituzione e certamente derogabile dal legislatore, trova un limite invalicabile nel rispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche nonché delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.
E ciò tanto più ove si considerino le conseguenze illogiche che deriverebbero alle situazioni pregresse e ancora non esaurite dall’adozione della diversa tesi ermeneutica, ad esempio in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ove si rischierebbe di arrivare all’assurda conseguenza per cui il termine più breve quinquennale, tipico della responsabilità aquiliana, verrebbe applicato retroattivamente a rapporti per i quali, prima della legge G.B., la giurisprudenza applicava un termine di prescrizione decennale, tipico della responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. (avv. Ennio Grassini –www.dirittosanitario.net)