Tumore curato con ‘psicologia’, OMCeO Torino parte civile
Last Updated on 19 Dicembre 2016 by Segreteria
(da AdnKronos Salute) L’Ordine dei medici di Torino si costituisce parte civile contro la dottoressa Germana Durando, medico di famiglia e omeopata della donna di 53 anni morta a causa di un melanoma ‘curato’ con rimedi ispirati alla nuova medicina tedesca di Hamer. Sul caso la procura del capoluogo piemontese ha avviato un’inchiesta. E l’OMCeO di Torino, appena appresi i fatti, ha aperto una procedura disciplinare.
La dottoressa è accusata di omicidio colposo per aver impedito alla paziente l’iter diagnostico e terapeutico che sarebbe stato necessario “sulla base delle più elementari scienze mediche” (secondo la perizia di medicina legale della procura) e di soppressione di atto pubblico per la sparizione della cartella clinica.
Il processo è previsto per l’estate. Oggi, a indagini concluse, l’Omceo di Torino chiarisce e ufficializza la propria posizione dichiarandosi parte civile contro l’imputata. L’Ordine chiederà anche un risarcimento per il danno al decoro della professione. “La dottoressa Germana Durando praticando e diffondendo la nuova medicina di Hamer, ha screditato l’immagine della professione con un ulteriore danno oltre a quello gravissimo recato alla paziente che è stata sottratta alle cure della medicina ufficiale e a trattamenti di riconosciuta efficacia”, spiega l’Ordine .
L’Ordine interviene anche sulla ‘terapia’ applicata. “Le medicine non convenzionali – spiega il presidente dell’Ordine, Guido Giustetto – sono complementari, non sostitutive, della medicina ufficiale: come stabilisce con chiarezza l’articolo 15 del Codice di deontologia medica, il medico può farvi ricorso ‘nel rispetto del decoro e della dignità della professione'”.
Inoltre, e questo è l’aspetto centrale della questione, “il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia”: ha dunque l’obbligo di capire tempestivamente quando sia il caso di interrompere i metodi non convenzionali eventualmente adottati e di ricorrere tempestivamente agli strumenti della medicina ufficiale, in modo da garantire al paziente le più idonee condizioni di sicurezza ed efficacia della cura.
Anche l’articolo 13 si esprime in materia: “Il medico – recita – non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile calla comunità professionale e dall’autorità competente”. E ancora, “il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete”.