Nuova Circolare INPS su rettifica Certificati Malattia

In caso di variazioni durante la malattia che causa l’allontanamento dal lavoro, è necessario fare una rettifica del certificato. Con la circolare INPS n.79 del 2 maggio 2017, vengono forniti chiarimenti sull’obbligo di rettifica della prognosi in caso di variazioni rispetto al certificato in corso. In caso di guarigione anticipata, il lavoratore in malattia è tenuto a richiedere una rettifica del certificato medico prima di rientrare al lavoro, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro. Tale rettifica va richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga. La rettifica della data di fine prognosi è un adempimento obbligatorio per il lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, che nei confronti dell’Inps. L’Istituto, infatti, con la presentazione del certificato di malattia, avvia l’istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale, senza necessità di presentare alcuna specifica domanda.

Il certificato medico, pertanto, per i lavoratori cui è garantita la tutela della malattia, assume di fatto il valore di domanda di prestazione. Nella circolare si ricorda che l’assenza a visita medica di controllo domiciliare (VMCD) disposta dall’Istituto comporta specifiche sanzioni (in termini di mancato indennizzo di periodi di malattia). L’assenza a VMCD sarà sanzionata allo stesso modo anche quando sia dovuta a un rientro anticipato al lavoro in assenza di tempestiva rettifica del certificato contenente la prognosi.

Leggi la circolare al LINK 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2079%20del%2002-05-2017.htm