Decreto vaccini approvato in Senato. I nuovi adempimenti per medici, Asl e famiglie
(da Doctor33) Con 171 favorevoli 63 contrari e 19 astenuti, il Senato converte in legge il decreto vaccini, per la ratifica finale serve l’ok della Camera entro il 6 agosto. Rispetto al testo di giugno, le vaccinazioni obbligatorie per i minori da 0 a 16 anni scendono da dodici a dieci; insieme ad antipneumococco e antirotavirus, meningococco B e C seguono quanto riportato sul calendario vaccinale (decreto Lea). Invece morbillo, parotite, rosolia e varicella restano vaccini obbligatori fino a successiva verifica della copertura “di gregge” del Ministero della Salute che avverrà entro tre anni. Per queste patologie il Ministero nella relazione annuale (emendamento di Luigi D’Ambrosio Lettieri), dovrà riportare le reazioni avverse che l’Aifa segnala per tutti i vaccini. Restano obbligatori fissi antipolio, antidifterica, antitetanica, antiepatite B, anti pertosse e anti-haemophilus influenzae. Per i soggetti che hanno già avuto morbillo ed altre malattie infettive per le quali ora si devono vaccinare, si consente alle regioni di approvvigionarsi anche di formulazioni vaccinali monocomponenti o combinate in modo da non contenere l’antigene per la malattia già verificatasi, ma ciò può avvenire “nei limiti delle possibilità del Servizio sanitario nazionale”.
I medici – Le vaccinazioni obbligatorie, salvo che per avvenuta immunizzazione “naturale” possono essere omesse o differite solo per specifiche condizioni cliniche che mettono in pericolo la salute, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Da luglio 2017 il Ministero della salute senza nuovi oneri promuove campagne per diffondere tra cittadini e sanitari la cultura della vaccinazione, con la collaborazione di mmg, pediatri, farmacisti territoriali e consultori. Da parte loro anche operatori sanitari, sociosanitari e scolastici possono presentare una autocertificazione attestante la copertura vaccinale.
A scuola – Entro il termine di scadenza per l’iscrizione a scuola, genitori di minori 0-16 anni o tutori per stranieri non accompagnati devono presentare ai dirigenti scolastici documenti comprovanti l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero esonero, omissione o differimento ovvero ancora la richiesta di eseguire il vaccino all’Asl che adempirà entro fine anno scolastico. Si può presentare autocertificazione sostitutiva ma entro il 10 luglio va comunque inviata documentazione Asl con le vaccinazioni effettuate. Con l’anno scolastico 2017-18 (art 5) la stessa documentazione andrà presentata entro ottobre nelle scuole, e sarà sostituibile con autocertificazione ma i documenti comprovanti l’effettuazione dei vaccini vanno presentati a scuola entro il 10 marzo 2018. In quella data, tutti i dati sui vaccinati e non vaccinati andranno spediti alle Asl. Dal 2019 le scadenze saranno ulteriormente ritoccate. Sarà possibile prenotare le inoculazioni al Centro unico di prenotazione Asl anche per effettuarle nelle farmacie.
In caso di inadempienza – I genitori che non vaccinano i figli le sanzioni scendono a 100 euro e cade il riferimento alla perdita della patria potestà. Per asili e scuole dell’infanzia- incluse le private non paritarie – la presentazione della documentazione è requisito di accesso. I minori non vaccinati sono ove possibile inseriti in classi in cui sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, le scuole comunicano alle Asl entro il 31/10 di ogni anno le classi ove vi siano più di 2 minori non vaccinati (art 4). È istituita al Ministero della salute, l’Anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti che rischiano se si vaccinano, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati (costo 2018 300 mila euro, 10 mila gli anni successivi, art 4 bis). In tema di indennizzi a effetti avversi del vaccino, le disposizioni della legge 210/92, si applicano a tutti i soggetti che, a causa del vaccino obbligatorio abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica.