Certificazioni di Malattia: Nuove condizioni di esclusione dalla visita fiscale per i dipendenti pubblici

Con la pubblicazione in G.U. del Decreto della funzione pubblica relativo al “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”  sono cambiati i criteri di esclusione dall’obbligo di reperibilità per le visite fiscali per il lavoratori pubblici Il decreto abroga il DPCM n. 206 del 18.12.2009. Ecco la comparazione tra il vecchio decreto e il nuovo:

VECCHIO DECRETO: DPCM n. 206 del 18.12.2009 (ABROGATO):

Per i soli lavoratori del comparto pubblico Il DPCM n. 206 del 18.12.2009 stabilisce che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato oltre che quelli in cui l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  1. a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. b) infortuni sul lavoro;
  3. c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
  4. d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta

NUOVO DECRETO: DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206 ( IN VIGORE ):

Esclusioni dall’obbligo di reperibilità

  1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
  2. a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  3. b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;  (vedi tabella allegatasotto)
  4. c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Tabelle di riferimento DPR_834_81