Il Decreto fiscale è legge. Ecco quando la fattura elettronica è necessaria
(da Doctor33) Niente fattura elettronica per i medici e i farmacisti nel 2019. Scontrino elettronico da luglio per i farmacisti. Regioni che se in deficit non potranno avere il presidente-commissario. Questi i contenuti chiave del decreto fiscale convertito in legge ieri alla Camera, con 9 giorni di anticipo sul tabellino di marcia. Il testo approvato definitivamente – lo stesso votato in Senato- conferma all’articolo 10 bis l’esonero dall’obbligo di fattura elettronica nel 2019 per medici, farmacisti, dentisti e sanitari tenuti all’invio al sistema tessera sanitaria dei dati contenuti nelle fatture ai pazienti per il calcolo delle detrazioni nel modello 730 precompilato. L’ esonero vale solo per le fatture a privati i cui dati sono stati spediti nel sistema Ts. Invece, per le fatture cui il paziente dicesse “no” alla spedizione o per le fatture alla Pubblica Amministrazione o a terzi bisogna dotarsi di gestionale e compilare i format online. Altre categorie se la passano peggio: è vero che non sono obbligati alla fattura elettronica gli aderenti al regime forfettario Iva con reddito massimo di 65 mila euro annuali, ma questo regime, con Irpef al 15%, non conviene a tutti. E rischia di pesare di più su chi ha redditi bassi (i commercialisti chiedono una no tax area entro un certo tetto) o fruisce di tante deduzioni, ad esempio sui contributi volontari all’Enpam, o alla previdenza complementare. I piccoli contribuenti che non scelgono il regime forfettario, devono compilare la fattura elettronica da gennaio 2019. Unica consolazione per chi fa la liquidazione Iva mensile: fino a settembre non avrà sanzioni se emette fattura old style proprio all’effettuazione dell’operazione.
Per il commercio al dettaglio arriva all’articolo 17 l’obbligo di scontrino elettronico e di trasmissione online dei corrispettivi. Dal 1° luglio 2019 partono i soggetti con volume d’affari superiore a 400 mila euro; dal 1° gennaio 2020 gli altri. Alle farmacie è stato consentito di ottemperare a tale obbligo attraverso il sistema Tessera Sanitaria. I dati fiscali trasmessi potranno essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per fini istituzionali. Con decreto del ministro della Salute, di concerto con i Ministri di Economia e Pa, e sentito il Garante Privacy, sono definiti termini e ambiti di uso dei dati conferiti e tecniche sicure di trasmissione. L’articolo 6-quinquies consente fino al 2020 un contributo pari al 50% della spesa per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione, per un massimo di euro 250 a strumento in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento. Il contributo è anticipato sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è rimborsato come credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione. Si eliminano adempimenti contabili come l’obbligo di tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini.