Non svolge aggiornamento ECM, CCEPS conferma sanzione ad iscritto di Aosta
(da Odontoiatria33) Siamo nel 2012 quando, a seguito di una segnalazione di una paziente all’OMCeO di Aosta che lamentava di aver subito una lesione a seguito “di condotta colposa per un intervento” svolto qualche mese prima, l’Ordine apriva un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Dalle verifiche, spiega ad Odontoiatria33 il presidente CAO di Aosta Massimo Ferrero, era emerso “che quanto denunciato era riconducibile, tra l’altro, a mancanze professionali dovute all’omesso aggiornamento professionale e di conseguenza alla violazione degli obblighi deontologici oltre a quelli di Legge in tema di ECM”. L’iscritto avrebbe prodotto documentazione che certificava, negli anni interessati dalla verifica, il conseguimento di 89,5 crediti ECM. Per questi motivi l’OMCeO di Aosta, comminava all’iscritto la sospensione dall’esercizio alla professione per 6 mesi, così come previsto dal Codice deontologico. Iscritto propone ricorso alla CCEPS contro la decisione adducendo vari motivi, prevalentemente formali e procedurali. Confermando la decisione dell’OMCeO, la CCEPS ricorda come la norma richiamata che “il medico ha l’obbligo di mantenersi aggiornato in materia tecnico-scientifica, etico-deontologica e gestionale-organizzativa, onde garantire lo sviluppo continuo delle sue conoscenze e competenze in ragione dell’evoluzione dei progressi della scienza, e di confrontare la sua pratica professionale con i mutamenti dell’organizzazione sanitaria e della domanda di salute dei cittadini”. Rispondendo alla doglianza dell’iscritto che evidenziava come dal 1987 avesse frequentato corsi di aggiornamento, ma provando solo il conseguimento di 89,5 crediti ECM, nella sentenza la CCEPS ricorda che “l’obbligo di formazione e/o aggiornamento previsto da Codice deontologico comprende l’osservanza di analoghi obblighi discendenti a carico dell’iscritto per disposizione di legge o regolamento, come la formazione continua stabilita dall’art. 16 ss. d.lgs. n. 502/1992 smi e dal sistema di cui all’art. 2, comma 357,1. n. 244/2007 (educazione continua in medicina- ECM) (cfr. CCEPS n. 60/2014; id. n. 5/2013)”. Commissione Centrale per gli Esercenti delle Professioni Sanitarie che, però, accoglie il motivo di ricorso dell’iscritto che indicava come “eccessiva” la sanzione comminata -6 mesi, il massimo previsto per questo tipo di violazione-, “in quanto il ricorrente avrebbe comunque dato prova di aver svolto, seppure parzialmente, l’aggiornamento”. Per questo motivo la CCEPS “pur confermando la tipologia di sanzione”, riduce l’entità del periodo di sospensione a tre mesi.