In assenza di prova dei danni subiti, la mancata informazione non giustifica il risarcimento

(da Doctor33)   Ove si alleghi la violazione dell’obbligo di informazione da parte del medico, si ha l’onere di provare che, ove l’informazione fosse stata fornita, il paziente avrebbe rifiutato il trattamento sanitario.
Tali conclusioni si collocano nella scia degli orientamenti ermeneutici delle note Sentenze di San Martino (Cass. Civ., SS.UU., del 11 Novembre 2008 nn. 26972/3/4/5) che qualificano il danno non patrimoniale quale “conseguenza” e non quale evento; quindi, non è sufficiente, a fini risarcitori, la mera violazione del consenso, ma occorre anche la prova del danno subito dal paziente che non può più essere individuato in re ipsa nella mera violazione dell’interesse leso, in quanto il danno, quale componente dell’illecito, è una conseguenza meramente eventuale dell’evento lesivo, potendo anche configurarsi illeciti non produttivi di danni.  In sostanza, seppure in caso di mancata informazione in astratto sussiste sempre l’illecito, in base al diritto a scegliere in ordine alla propria esistenza, tuttavia se manca il pregiudizio in concreto non sussistono i presupposti per il risarcimento del danno. (avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net)