Medici, come cambia il regime fiscale in base al contratto
(da DottNet) Com’è noto, l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020), ha recentemente stabilito il principio che le guardie mediche a tempo determinato, diversamente da quanto in precedenza affermato dall’Agenzia stessa, producono reddito da lavoro autonomo. Di qui, da un lato l’appesantimento burocratico dell’apertura obbligatoria della partita Iva, ma dall’altro anche la possibilità di un consistente risparmio di imposte, grazie alla possibile applicazione del regime fiscale forfettario (con aliquota al 15%, ridotta al 5% per le startup).
Da un ulteriore approfondimento è tuttavia emerso che la risoluzione citata non è suscettibile di applicazione estensiva, per cui i medici del 118 e i medici dei servizi Asl, anche se con contratto a tempo determinato, restano comunque fiscalmente assimilati ai lavoratori dipendenti, di cui all’art. 49 del TUIR. Per loro, quindi, niente partita Iva e niente regime forfettario (ma detrazioni per lavoro dipendente come gli statali). In questo senso si esprime l’Amministrazione Finanziaria nella Risoluzione del 5 febbraio 1999 n. 14, secondo cui “i rapporti intercorrenti tra le AA.SS.LL. e i medici incaricati di emergenza sanitaria territoriale denotano i tratti essenziali del rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che anche gli emolumenti corrisposti dalle AA.SS.LL. ai predetti medici devono essere assoggettati al regime fiscale previsto per i redditi di lavoro dipendente”. Lo stesso regime fiscale viene quindi applicato dall’ENPAM nei confronti di tali soggetti nei casi di erogazione di indennità per inabilità temporanea all’esercizio della professione medica, trattandosi di indennità sostitutive del reddito di cui all’art. 6 del T.U.I.R. Da quanto esposto consegue appunto che questi medici non potranno accedere ai regimi fiscali agevolati (regime c.d. forfetario e regime dei minimi) stante l’inquadramento fiscale dei compensi percepiti in relazione a tale tipo di attività, fermo restando che – in caso di attività libero professionale esercitata al di fuori degli incarichi assunti nell’ambito dell’emergenza territoriale – il professionista potrà fruire dei regimi di vantaggio ricorrendone i requisiti fissati dalla legge (cioè, in sostanza, il reddito da emergenza o medicina dei servizi non deve superare i 30.000 euro lordi annui). Ecco dunque, alla luce delle ultime indicazioni ricevute dalle autorità fiscali, il quadro relativo al trattamento fiscale applicabile alle indennità di inabilità temporanea (l’indennità di malattia liquidata dall’Enpam) corrisposte ai medici operanti in regime di convenzione.
ASSISTENZA PRIMARIA – ritenuta 20%; applicabile il Regime Forfetario.
EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE -ritenuta 23% – rapporto di lavoro subordinato; non applicabile il regime fiscale agevolato, anche se attualmente indicato nel modulo di domanda predisposto dall’Enpam.
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE A TEMPO INDETERMINATO -ritenuta 23%-rapporto di lavoro subordinato; non applicabile il regime fiscale agevolato, anche se indicato nel modulo;
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE A TEMPO DETERMINATO– 20% -rapporto di lavoro autonomo- applicabile il regime di vantaggio.
Sarà quindi certamente rivista la tassazione della continuità assistenziale e limitata sul modulo di domanda l’opzione concernente i regimi agevolati alle sole categorie dei medici di assistenza primaria e continuità assistenziale a tempo determinato. Per motivi di gestione contabile, queste variazioni saranno probabilmente effettuate a partire dal prossimo anno (1/1/2021) con relativa modifica del modulo di domanda.