Certificato Medico specialistico Diabetologico per patente di guida
In riposta al quesito di un iscritto in merito alla compilazione e rilascio del certificato medico specialistico Diabetologico per patente di guida (modulo di seguito allegato) si pubblica l’interpretazione del Consulente Legale dell’Ordine controfirmata dal Presidente e dal Vicepresidente dell’Ordine.
Da una verifica della normativa vigente risulta che è lo stesso Codice della Strada a prescrivere che il medico che rilascia la certificazione abbia alcune caratteristiche:
l’art. 119, comma 2 bis del CDS stabilisce che “L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio dell’unità sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.”
Secondo il testo dell’articolo, pertanto, neppure un qualunque specialista può rilasciare il certificato, ma solo uno specialista “dell’USL“, quindi del servizio pubblico.
Riteniamo che il MMG potrà rilasciare il certificato solo nel caso in cui sia specialista in diabetologia e malattie del ricambio (considerando pertanto anche il medico di base come un medico “dell’USL”), ma, a parte questo caso, pensiamo che il medico debba correttamente indirizzare l’interessato a rivolgersi al servizio pubblico per ottenere la certificazione, previa verifica delle condizioni richieste nella circolare del Ministero della Salute n. 17798 del 25.07.2011, che detta le prescrizioni per il rilascio del certificato.