Fascicolo sanitario elettronico è in Gazzetta. Come cambiano le regole per Mmg e pediatri
(da Doctor33) Il fascicolo sanitario e il patient summary sono pronti a partire a tappeto. È uscito il 24 ottobre in Gazzetta Ufficiale il decreto 7 settembre 2023 “Fascicolo sanitario elettronico 2.0”. Frutto collegiale di Ministeri di Salute ed Economia e Presidenza del Consiglio (sottosegretario Innovazione Tecnologica), il testo ribadisce ed implementa i contenuti della documentazione sanitaria di ogni cittadino già dettati nel 2012 (dlgs 179). A fini di diagnosi, cura, prevenzione, profilassi internazionale, ricerca scientifica e valutazione della spesa, il fascicolo è alimentato ed aggiornato da Asl, regioni, strutture pubbliche del Ssn e dal Servizio naviganti Sasn, nonché dai privati accreditati od autorizzati dal Ssn e dai professionisti sanitari. E contiene: gli estremi dell’assistito, le esenzioni per reddito e patologia, contatti e delegati, referti, verbali di pronto soccorso, lettere di dimissione, Patient summary (profilo sanitario sintetico), ricette specialistiche e farmaceutiche, cartelle cliniche, erogazione farmaci a carico SSN o meno (dossier farmaceutico), vaccinazioni, prestazioni specialistiche erogate, taccuino personale dell’assistito e lettere di invito per screening.
Patient Summary – Il profilo sanitario sintetico è redatto e aggiornato dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta e riassume la storia clinica dell’assistito e la sua situazione corrente conosciuta per favorire la continuità di cura, fermo restando il rispetto del diritto di oscuramento esercitato dall’assistito su specifici dati a lui attinenti. Contiene gli estremi del paziente e del medico curante (inclusa casella Pec), patologie croniche o rilevanti, organi mancanti, trapianti effettuati, protesi ed ausili, allergie, malformazioni, terapie farmacologiche croniche ed in atto, anamnesi familiare, fattori di rischio, vaccinazioni fatte, eventuali gravidanze, altezza peso e body mass index, pressione arteriosa, dati su eventuale assistenza domiciliare, esenzioni per patologia, possibile inserimento in reti di cura, piani terapeutici e riabilitativi, ricoveri avvenuti. È la regione o la ASL la titolare del trattamento in quanto detentrice dell’infrastruttura dove viaggiano i dati del FSE e responsabile delle misure di sicurezza e della conservazione del profilo. In caso di cambio di medico di fiducia, il nuovo redige un nuovo profilo sanitario sintetico.
Taccuino personale – Qui l’assistito od un suo delegato può inserire, modificare ed eliminare dati, anche generati dai dispositivi medici indossabili, e documenti personali relativi ai propri percorsi di cura. In ogni caso si tratterà di informazioni non certificate da rendere distinguibili da quelle inserite da medici e sanitari. La regione di assistenza è titolare del trattamento dati ma non li può consultare.
Dossier farmaceutico – Nell’allegato A per i contenuti relativi all’erogazione dei farmaci a carico Ssn o meno si rimanda al decreto 4 agosto 2017 dei ministeri di Economia e Salute che a sua volta fa riferimento a “modalità da definire”.
Diritti del cittadino – L’assistito accede al FSE con carta identità elettronica o carta nazionale dei servizi o con lo SPID, utilizzando il portale FSE della regione dove vive o il Portale nazionale FSE o il servizio di notifica gestito iNI-FSE previsto all’articolo 22 per chi non è nell’anagrafica di nessuna regione. In base all’articolo 64 ter del Codice dell’Amministrazione Digitale, assistiti non avvezzi a consultazioni online possono delegare per 3 anni familiari o persone specifiche. I dati sensibili di persone sieropositive, donne che si sottopongono a interruzione volontaria di gravidanza, vittime di violenza sessuale o pedofilia, persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcool, donne che decidono di partorire in anonimato, e i documenti dei consultori familiari, sono resi visibili solo all’assistito, che decide se renderli visibili a terzi previo consenso.
Il consenso – Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto, Ministero della Salute e Regioni gireranno all’assistito modello di informativa che espliciti i trattamenti nel FSE e comunichi come integrare, oscurare, modificare, aggiornare i dati. La consultazione da parte di terzi può avvenire solo quando l’assistito ha visionato l’informativa e dato l’ok alla consultazione. Per i minori i consensi sono espressi da chi esercita la potestà genitoriale e per i soggetti con deficit totale o parziale dall’amministratore di sostegno. I dati sul FSE sono definitivamente cancellati dopo 30 anni dal decesso dell’assistito.
Diritti del medico – Possono accedere al Fse a fini di cura e prevenzione medici di famiglia, pediatri di libera scelta e relatvi sostituti, medici ospedalieri e specialisti per visite/esami o per il ricovero limitatamente al tempo del processo di cura, infermiere od ostetrica, e farmacista. Il personale amministrativo legge le sole informazioni necessarie alle funzioni cui è preposto. L’accesso è sempre escluso per i soggetti che non perseguono fini di cura: periti, compagnie assicurative, datori di lavoro, società scientifiche, medici legali o del lavoro che accertano idoneità o per il rilascio di certificazioni necessarie al conferimento di permessi o abilitazioni.
Interoperabilità – Regioni e province autonome sono titolari dei trattamenti di verifica formale e semantica per i pazienti Sasn e il ministero della Salute per i naviganti. Tutte le regioni devono contribuire ad alimentare i fascicoli usando le soluzioni tecniche rese disponibili da Agenas.
Profilassi internazionale -La DG Prevenzione del Ministero della salute previo ok dell’assistito segnala alle Asl dati e documenti rilevanti circa la circolazione di nuovi patogeni o l’emergere di sintomatologie sconosciute o di fattori di rischio ambientale e/o alimentare; nuovi fattori di rischio legati a co-infezioni; lo sviluppo di nuovi casi di farmacoresistenza verso specifici gruppi di patogeni; possibili nuove complicanze non conosciute di malattie infettive che possono portare al decesso. Sempre la DG Prevenzione del Ministero della salute può accedere a dati e documenti del FSE la cui consultazione risulti necessaria per le vaccinazioni per soggetti diretti all’estero. Per gli stessi fini può altresì, definiti criteri di identificazione di gravi minacce per la salute, accedere a dati di soggetti provenienti dall’estero, da sottoporre a misure di quarantena o isolamento o a contact tracing internazionale e disporre misure di profilassi per soggetti espostisi a gravi patogeni usando mezzi di trasporto collettivi o soggiornando in comunità chiuse.