Addio alla ricetta cartacea. Che cosa cambia con il decreto semplificazioni
(da Doctor33) Addio per sempre alla ricetta di carta e prolungata la validità ad un anno delle ricette per i malati cronici. Queste alcune delle principali novità previste per la farmaceutica dal decreto legislativo su “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, approvato dal Consiglio dei ministri il 19 Dicembre. ”Ad iter concluso e ratifica delle norme, ci avvieremo verso la prima vera semplificazione per la medicina generale iniziando ad erodere la montagna di burocrazia, poco consona al nostro ruolo, che ci assilla ogni giorno. La semplificazione sulle ricette nel prescrivere una terapia cronica una sola volta all’anno, darà più tempo al medico di svolgere il suo lavoro e semplificherà la vita al cittadino che non sarà costretto ad andare ogni due mesi dal proprio medico curante”. Commenta così il decreto Angelo Testa, presidente nazionale del Sindacato nazionale autonomo dei medici italiani (Snami).
Le prescrizioni saranno in formato elettronico, e non più cartaceo, sia per i farmaci a carico del Ssn sia per quelli a pagamento. Inoltre, “nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale per la cura di patologie croniche – si legge nella bozza del provvedimento – il medico prescrittore può indicare nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell’arco temporale massimo di dodici mesi”. Una novità che semplifica non poco la vita di chi fa i conti con una malattia cronica. “Il medico prescrittore, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva – si precisa – può sospendere, in ogni momento, la ripetibilità della prescrizione ovvero modificare la terapia”. Le prescrizioni – si legge in una nota – saranno quindi ripetibili in modo illimitato, garantendo una maggiore flessibilità per i pazienti mentre tutte le ricette elettroniche, introdotte durante la pandemia e prorogate fino al 31 dicembre 2024, diventeranno strutturali. È il farmacista a informare “l’assistito sulle corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti” consegnando “un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata”. Sempre il farmacista, “nel monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficoltà da parte dell’assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di competenza”. Il ministro della salute, di concerto con il ministro dell’Economia, dovrà adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto per definire “le ulteriori modalità applicative e le procedure informatiche necessarie”.
”La norma va nella direzione chiesta più volte alla politica dal nostro sindacato – puntualizza Gianfranco Breccia, segretario nazionale Snami- ma non basta, ora bisogna approvare l’abolizione della certificazione per i primi 3 giorni di malattia. Ogni cittadino dovrà auto dichiarare malattia se la patologia rientra nelle prime 72 ore di assenza”. A tale proposito, ”Ricordiamo – aggiunge Gennaro Caiffa, vicesegretario nazionale Snami – che la stragrande maggioranza dei certificati emessi sono inferiori ai 3 giorni, un obbligo per il medico di medicina generale che aumenta la burocrazia, che toglie tempo alla clinica ed abbassa notevolmente la qualità di cure fornite ai pazienti”. ”Chiediamo alla politica – conclude Testa – di licenziare l’iter di tutto ciò nel più breve tempo possibile perché il tutto sia solo l’inizio verso una vera semplificazione burocratica, soprattutto quella a ‘costo zero’, cavallo di battaglia dello Snami”. Nel decreto semplificazioni sono previste misure anche contro la carenza dei farmaci: in caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione di medicinale, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) deve comunicarlo all’Aifa entro i 2 prima dell’interruzione della commercializzazione del prodotto, e non più 4 mesi come avveniva precedentemente. La comunicazione “è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione”.