Gestione separata Inps, come utilizzare i contributi versati
(da DottNet) La Gestione Separata dell’Inps è il Fondo concepito dal legislatore per dare una copertura contributiva a tutti i lavoratori privi di una vera e propria collocazione previdenziale: innanzitutto i titolari di un rapporto di collaborazione, ma poi anche tutti quei liberi professionisti senza un ordine ed una Cassa. Con questi presupposti, la Gestione Separata non dovrebbe in nessun caso riguardare i medici e gli odontoiatri che, se dipendenti di ospedali ed Asl, versano alla Gestione Dipendenti Pubblici dell’Inps (ex Inpdap), mentre, se sono dipendenti di case di cura private, hanno una copertura presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Ed invece quasi tutti i sanitari hanno una posizione contributiva presso la Gestione Separata dell’Inps, perché a quella gestione sono indirizzati i contributi dei medici con contratto di formazione specialistica (la maggior parte dei neolaureati in medicina), oltre a quelli di coloro che proseguono la carriera universitaria, come i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e i percettori di assegni di ricerca. Non solo: fino alla stipula di uno specifico accordo fra Enpam ed Inps, che ha chiarito che tutti i contributi in qualche modo riconducibili alla professione medica ed odontoiatrica vanno versati alla specifica Cassa di appartenenza, molti medici hanno alimentato la Gestione Separata con i versamenti riferibili ai propri contratti di collaborazione.
E adesso cosa fare con questi contributi? Va detto innanzitutto che in linea di principio questi contributi non sono oggetto di ricongiunzione, non possono cioè essere trasferiti ad un’altra gestione dell’Inps o dell’Enpam, per il calcolo di un unico trattamento. In realtà, questa posizione è stata recentemente scalfita da alcune sentenze (tra tutte la sentenza di Cassazione n. 26039/2019), ma sinora l’Inps non le ha recepite in una determinazione unitaria, costringendo ogni interessato a fare ricorso giudiziario per vedersi riconosciuto il proprio diritto. A questo inconveniente non da poco, va aggiunta la scarsa convenienza dell’operazione per i liberi professionisti, dato che la Quota B Enpam non prevede la ricongiunzione, mentre la Quota A riconosce benefici piuttosto ridotti.
Se si ha la possibilità, è quindi meglio percorrere la strada di un trattamento autonomo, cioè aggiungere alla pensione Enpam da convenzionato o a quella Inps da dipendente, una diversa pensione erogata dalla Gestione Separata Inps. Ciò avviene nel caso di corsi di specializzazione particolarmente lunghi (almeno 5 anni) oppure quando ai contributi da specializzando si uniscono posizioni pregresse relative a rapporti di collaborazione, anche riferibili a docenze o a cariche ordinistiche. Infatti, la Gestione Separata prevede, attualmente all’età di 71 anni, l’erogazione di una pensione supplementare in presenza anche di soli 5 anni di contributi.
Inoltre, è possibile esercitare, all’atto del pensionamento, la facoltà di computo, che consente, a determinate condizioni, di sommare alla Gestione separata i contributi presenti in altre gestioni obbligatorie (con esclusione delle Casse dei liberi professionisti), sempre per ottenere una pensione calcolata con il sistema contributivo. Per la pensione anticipata a 64 anni occorre aver maturato un importo di pensione pari almeno al triplo dell’assegno sociale (€ 1.603,23 mensili lordi); per la pensione di vecchiaia a 67 anni, basta invece arrivare all’assegno sociale (€ 534,41).
Se poi ad un trattamento autonomo proprio non ci si arriva, rimane l’opzione del cumulo, cioè far conteggiare tutte le posizioni contributive congiuntamente, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione. Ciò comunque comporta che tutti i trattamenti vengano materialmente pagati dall’Inps, anche se l’Enpam trasferisce materialmente all’istituto la propria quota. Di qui l’applicazione delle regole Inps, meno favorevoli di quelle dell’Enpam, in tema di rivalutazione delle pensioni e soprattutto nel campo della reversibilità ai superstiti, con tagli anche consistenti degli importi corrisposti, in presenza di redditi propri del beneficiario (per capirsi, la reversibilità Enpam al coniuge è del 70%, mentre per le pensioni Inps, comprese quelle in cumulo, è al massimo del 60% e scende fino al 30% in presenza di un reddito proprio superiore a 5 volte il minimo Inps, pari a poco meno di 3.000 euro mensili lordi).