Enpam, tutte le novità: dagli incentivi per il pensionamento oltre l’età di vecchiaia all’inabilità temporanea per medici convenzionati
(da DottNet) A breve distanza dall’approvazione dell’ultimo bilancio consuntivo della Fondazione Enpam (quello relativo all’esercizio 2024), può essere utile ricordare alcune fra le più significative novità recentemente introdotte nei regolamenti delle gestioni previdenziali e già in vigore, così come illustrate nell’ultima Assemblea Nazionale di fine aprile.
Incentivi per il pensionamento oltre l’età di vecchiaia.
L’Enpam ha introdotto una modifica regolamentare per incentivare i convenzionati ed i liberi professionisti a rimandare la pensione a dopo il compimento dei 68 anni. Le aliquote di rendimento sono state aumentate del 2 per cento per ogni anno di permanenza in attività oltre l’età ordinaria di pensionamento (oggi 68 anni) e fino a:
– 72 anni di età per i medici e pediatri di famiglia e specialisti ambulatoriali convenzionati;
– 75 anni di età per la gestione Quota B del Fondo generale (attività libero professionale).
Rimane per ora fuori dall’incentivo la proroga a 73 anni prevista dalla recente normativa per i medici convenzionati, mentre i liberi professionisti debbono valutare personalmente la convenienza di ritardare la decorrenza del proprio trattamento pensionistico.
Modifiche al regolamento sull’inabilità temporanea per i medici convenzionati.
Le modifiche hanno riguardato fra l’altro:
– l pagamento dell’indennità di malattia ai medici Inps (fiscali e delle commissioni) recentemente iscritti all’Enpam;
– l’aumento del limite di età entro cui viene riconosciuta l’indennità di inabilità, così da assicurare la tutela anche ai professionisti che decidono di continuare a lavorare;
– la possibilità che, in caso di decesso dell’iscritto durante il periodo di malattia, la domanda possa essere presentata dagli eredi entro 6 mesi dal decesso;
– l’introduzione per tutti gli iscritti di un importo minimo garantito di € 33,50 al giorno, annualmente indicizzati.
Riforma della Gestione “Quota B” del Fondo generale (liberi professionisti).
Questi i principali interventi:
– Estensione dell’indennità di malattia fino a 68 anni per i pensionati di Quota B che continuano a contribuire alla gestione;
– Ampliamento della tutela assistenziale in caso di infortunio o malattia per i giovani professionisti neoiscritti;
– Eliminazione dell’aliquota agevolata (9,75% anziché 19,50%) per gli iscritti in pensione anticipata di Quota B, e conseguente equiparazione dell’aliquota di rendimento con quella degli iscritti in attività;
– Per poter andare in pensione è necessario essere in regola con i contributi; le domande dei morosi vengono respinte e vanno ripresentate dopo la regolarizzazione;
– Viene aumentato il limite reddituale entro il quale è dovuto il contributo in misura intera (attualmente pari ad € 140.000 e che sui redditi 2027 arriverà ad € 170.000 indicizzati);
– Le aliquote di rendimento annue vengono progressivamente incrementate, e dal precedente 1,25% arriveranno a regime (sui redditi 2029) all’1,40%.
Tetto ai contributi degli specialisti esterni. Nel 2022 era stato introdotto un contributo nella misura del 4% del fatturato soggetto a rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale, speculare a quello del 2% a carico delle società accreditate, a carico degli iscritti che beneficiano appunto del versamento del 2% (ex art. 1, comma 39, legge 23 agosto 2004, n. 243). Grazie ad una delibera del 2024, l’iscritto ha avuto la possibilità di scegliere di limitare l’importo del contributo al 10% del compenso effettivamente percepito per l’attività professionale relativa alle prestazioni in convenzione. Per gli iscritti in pensione è possibile scegliere il tetto del 5%.