Medici ospedalieri con prestazioni aggiuntive, attenzione al modello Enpam
(da DottNet) Per la maggior parte dei medici e odontoiatri dipendenti ospedalieri, una delle poche certezze, al momento della denuncia del reddito libero professionale ai fini Enpam, è sempre stata quella di osservare il punto 4 della Certificazione Unica rilasciata dall’ospedale: se risultava a zero, oppure riportava un importo inferiore a 9.000 euro, non c’era bisogno di effettuare la denuncia. Una recente nota della Fondazione accende invece un faro su una importante novità della Certificazione Unica 2025 (che riporta i redditi percepiti nel 2024): quella delle cosiddette prestazioni aggiuntive.
Questa casistica riguarda proprio quelle prestazioni, svolte su base volontaria al di fuori del normale orario di lavoro, che l’azienda “compra” ai propri dirigenti medici e che questi a loro volta eseguono in regime di intramoenia. Tale attività gode di un regime fiscale particolare, introdotto dal decreto legge 73/2024.
In particolare, l’articolo 7 stabilisce un’imposta sostitutiva del 15 per cento per Irpef, addizionali regionali e provinciali per le prestazioni previste dall’articolo 89 comma 2 del contratto collettivo nazionale 2019-2021 dell’area sanità. Vale a dire quelle richieste “in via eccezionale e temporanea” allo scopo di “ridurre le liste di attesa” e “acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico”. Gli importi di cui parliamo si trovano al punto 671 della Certificazione Unica ed anche essi, costituendo attività libero professionale, non sono stati assoggettati al prelievo in favore dell’Inps, come accade invece per lo stipendio vero e proprio, riportato al punto 1 della Certificazione.
Sono pertanto soggetti a contribuzione in favore dell’Enpam insieme con quelli relativi alla normale attività intramuraria. Per fare la denuncia all’Enpam, il reddito da dichiarare si ottiene quindi facendo la somma del punto 4 e del punto 671 della Certificazione Unica. Solo per chiarezza, è bene precisare che ai successivi punti 672 e 673 della Cu, invece, si trovano rispettivamente: l’importo delle imposte sostitutive relative a tali redditi e l’importo delle imposte sostitutive eventualmente non operate dall’azienda. Ma attenzione: gli importi riportati in questi ultimi due punti non vanno inseriti nel modello D. Può presumersi che per molti ospedalieri che hanno effettuato prestazioni aggiuntive, questa potrebbe essere la prima volta che denunciano i loro redditi all’Enpam, perché magari finora non avevano mai superato il tetto di circa 9.000 euro. Se è così, è bene che ricordino, prima della denuncia, di compilare il modulo online con cui richiedono l’aliquota super-agevolata del 2% (l’aliquota ordinaria è pari al 19,50%). Dopo la scelta, andranno a riempire gli spazi del Modello D di denuncia.
Inoltre, alla luce di questa importante novità, potrebbero esservi medici che hanno inserito nella denuncia Enpam un importo sbagliato, magari riferito al solo punto 4 della Certificazione Unica, e quindi inferiore al totale del reddito libero professionale effettivamente prodotto. Niente paura: in questo caso basta compilare un nuovo Modello D con l’importo corretto, che annullerà e sostituirà il precedente. Il Modello D va inviato entro il 5 Settembre 2025, a pena di una sanzione di 120 euro. Nel caso della rettifica di un modello inviato comunque prima della scadenza dei termini, c’è tempo fino al 31 dicembre per inviare la correzione senza alcuna sanzione, ma è sempre meglio provvedere entro la fine di settembre, per evitare modifiche nella determinazione dei pagamenti dovuti.