Medici di famiglia, che cosa cambia su certificati e ricette con il Ddl semplificazioni
(da Doctor33) Il disegno di legge sulle semplificazioni, pubblicato in Gazzetta ufficiale, entrerà in vigore il 18 dicembre e introduce due novità per i medici di medicina generale che, come chiarisce la Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), non saranno immediatamente operative.
La prima riguarda il rilascio del certificato di malattia. Con l’articolo 58 del provvedimento il medico di famiglia potrà rilasciare il certificato anche a distanza tramite televisita, equiparando la certificazione effettuata con modalità telematiche a quella in presenza. L’applicazione della norma è tuttavia subordinata a un successivo accordo in Conferenza Stato-Regioni, che dovrà definire casi e modalità di utilizzo della telecertificazione su proposta del ministro della Salute. Fino alla conclusione di questo iter restano valide le regole attuali, che prevedono l’accertamento diretto in presenza delle condizioni del paziente. La Fimmg segnala inoltre che restano ferme le sanzioni contro i certificati falsi, sia rilasciati in modalità tradizionale sia telematica.
La seconda novità, prevista dall’articolo 62, riguarda la possibilità per i medici di famiglia di prescrivere farmaci per patologie croniche con ricette ripetibili fino a 12 mesi, riducendo la necessità di rinnovi frequenti. Anche questa misura non sarà immediatamente applicabile. L’attuazione è prevista entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, previa adozione di un decreto attuativo del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia, che definirà le modalità applicative e verificherà la sostenibilità finanziaria della misura.
Il provvedimento consentirà inoltre ai pazienti di ottenere i farmaci anche sulla base di documentazione di dimissione ospedaliera o di referti di pronto soccorso, senza dover attendere una seconda prescrizione del medico di famiglia, con l’obiettivo di facilitare la continuità dei percorsi assistenziali, in particolare nei periodi festivi e prefestivi. Al termine dell’iter applicativo, il medico indicherà nella ricetta ripetibile posologia e numero di confezioni dispensabili entro il limite massimo dei 12 mesi e potrà in qualsiasi momento sospendere la ripetibilità o modificare la terapia per esigenze di monitoraggio clinico o di verifica dell’aderenza alle cure. Il farmacista, ricevuta la ricetta, informerà l’assistito sulle modalità di assunzione dei medicinali e dispenserà un quantitativo sufficiente a coprire 30 giorni di terapia, trasmettendo al medico di famiglia l’avvenuta consegna del farmaco nell’ambito della collaborazione interprofessionale prevista dalle cure territoriali.