Contratto dirigenti sanitari, le nuove tutele: cosa cambia su ferie, mobilità e aggressioni

(da Doctor33)   Il rinnovo del CCNL 2022–2024 per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria introduce una serie di aggiornamenti normativi che riguardano organizzazione del lavoro, diritti individuali e tutele professionali, illustrati nelle schede esplicative diffuse da Anaao Assomed.  Sul periodo di prova viene chiarito che il dirigente può essere assegnato a uno o più servizi all’interno della stessa azienda sanitaria, purché rientranti nella disciplina del concorso. È escluso l’utilizzo in discipline considerate affini o equipollenti, delimitando così in modo più preciso l’ambito operativo della verifica professionale.

In tema di ricostituzione del rapporto di lavoro, il contratto prevede la possibilità per i dirigenti che abbiano cessato il servizio per dimissioni volontarie o per motivi di salute di richiedere il rientro in servizio entro cinque anni dalla cessazione del rapporto. La domanda può essere presentata anche a un’azienda diversa dall’ultima sede di servizio, con l’accoglimento rimesso alla valutazione discrezionale dell’azienda.

Per quanto riguarda le ferie, il nuovo impianto contrattuale consente la fruizione anche durante il periodo di preavviso, mentre nei casi di mobilità tra aziende viene confermato il trasferimento delle ferie residue, garantendo continuità nella gestione dei diritti maturati.  Rafforzati anche gli obblighi di informazione verso le organizzazioni sindacali: le aziende dovranno fornire comunicazione preventiva sui fabbisogni di personale e convocare successivi incontri di approfondimento sulle scelte organizzative.

Un capitolo specifico è dedicato alle tutele per i dirigenti vittime di aggressioni, con il rafforzamento dell’assistenza legale a carico dell’azienda nei procedimenti conseguenti agli episodi di violenza subiti nello svolgimento dell’attività professionale.  Infine, sulle prestazioni aggiuntive, le schede Anaao ricordano che resta ferma la regola dell’invarianza finanziaria complessiva: le Regioni possono operare compensazioni tra aziende nella gestione dei tetti di spesa e viene confermata la possibilità di integrazione tramite l’utilizzo di una quota fino al 5% delle risorse derivanti dall’intramoenia