Certificati medici, quando il rilascio è obbligatorio e quando il medico può dire no
Last Updated on 29 Giugno 2026 by Segreteria 2
(da DottNet) Il rilascio di certificati rappresenta una delle attività più frequenti nella pratica quotidiana del medico di medicina generale. Eppure, dietro un gesto apparentemente semplice come la firma di un documento, si nasconde un quadro normativo preciso che definisce obblighi, limiti e responsabilità professionali. Il punto di partenza è l’articolo 24 del Codice di deontologia medica, secondo il quale il medico è tenuto a rilasciare certificazioni relative allo stato di salute della persona assistita sulla base dei dati anamnestici raccolti e dei rilievi clinici direttamente constatati o oggettivamente documentati. In altre parole, quando esistono i presupposti clinici e la richiesta rientra nelle competenze professionali del medico, il certificato non può essere negato.
Quando il certificato è un obbligo professionale
L’obbligo di certificare nasce dal rapporto di cura con il paziente e dall’esigenza di attestare condizioni cliniche che possono avere effetti concreti nella vita quotidiana, nel lavoro, nello sport o nell’accesso a particolari diritti e prestazioni. La certificazione non rappresenta quindi una concessione discrezionale del professionista, ma un atto che rientra tra i doveri previsti dall’esercizio della professione medica. Naturalmente il presupposto resta sempre lo stesso: il medico deve poter fondare le proprie attestazioni su elementi clinici acquisiti direttamente oppure su documentazione oggettivamente verificabile.
Quando il medico può rifiutarsi
L’obbligo di certificare non significa però che ogni richiesta avanzata dal paziente debba essere automaticamente accolta. Esistono infatti situazioni nelle quali il medico può legittimamente rifiutarsi di rilasciare una certificazione. La prima riguarda la mancanza di elementi sufficienti per formulare l’attestazione richiesta. Se il professionista non dispone di dati clinici adeguati o non ha potuto verificare direttamente la condizione riferita dal paziente, il certificato non può essere emesso. Il secondo limite riguarda le competenze professionali. Alcune certificazioni sono infatti riservate dalla normativa a figure specifiche e non possono essere rilasciate da qualsiasi medico.
Le certificazioni riservate ad altri professionisti
Tra gli esempi più noti rientra l’idoneità sportiva agonistica, che compete agli specialisti in medicina dello sport. Analogamente, l’idoneità alla mansione lavorativa specifica è di competenza del medico del lavoro, mentre altre certificazioni seguono percorsi definiti dalla normativa, come quelle relative alla patente di guida o al porto d’armi. In questi casi il rifiuto non rappresenta una scelta discrezionale del professionista, ma il rispetto di una precisa ripartizione delle competenze prevista dalla legge.
Il certificato non può basarsi su ciò che non è verificabile
Il principio che emerge dalla normativa è semplice ma fondamentale: il medico può certificare soltanto ciò che conosce, ha osservato direttamente oppure può documentare in modo oggettivo. Quando questi presupposti mancano, il professionista non solo può rifiutare la richiesta, ma in molti casi è tenuto a farlo. La tutela del paziente e quella del medico passano infatti dalla stessa regola: ogni certificazione deve poggiare su elementi clinici reali, verificabili e documentabili. È proprio questo equilibrio tra obbligo di certificare e dovere di non attestare ciò che non può essere dimostrato a rappresentare il fondamento dell’intera attività certificativa.