Covid, maggiore perdita di gusto e olfatto nei giovani

(da DottNet)    Le persone più giovani con Covid-19 hanno maggiori possibilità di perdere il senso del gusto e dell’odorato rispetto a quelle più anziane. Questo dev’essere considerato quindi ancora di più un campanello di allarme, perché e’ probabile che compaia al posto di sintomi più significativi come la tosse e la febbre.La conferma, dopo i risultati di uno studio italiano, del Fatebenefratelli-Sacco di Milano pubblicato su ‘Clinical Infectious Diseases’, arriva anche da uno studio irlandese pubblicato su un’altra rivista, ‘Infection Prevention in Practice’.  I ricercatori del St. James’s Hospital di Dublino hanno esaminato 46 pazienti infetti a cui è stato chiesto di valutare i cambiamenti nell’odorato, noti come anosmia, e nel gusto, ageusia.  Circa la metà dei partecipanti ha sperimentato una disfunzione dell’olfatto e del gusto. Ma mentre le persone anziane sono risultate in generale più vulnerabili ad altri effetti, quelle più giovani avevano maggiori probabilità di sperimentare questi sintomi.In un unico giorno alla fine di marzo di quest’anno, il team di ricerca ha valutato le funzioni dell’olfatto e del gusto dei pazienti su una scala di cinque punti che varia da 1 (“nessun cambiamento”) a 5 (“cambiamento molto intenso”).Quasi la metà – 22 su 46 – hanno riportato un certo grado di perdita dell’olfatto, mentre 25 su 46 una perdita di gusto.Tredici pazienti hanno riportato una completa perdita di senso dell’olfatto, otto hanno riferito di una completa perdita del gusto e sette una perdita totale di entrambi.L’età media dei pazienti con qualsiasi grado di disturbo olfattivo era significativamente inferiore rispetto a quelli senza questi sintomi. Per il disturbo olfattivo era di 30,5 anni, rispetto a una media di 41, per quello gustativo 34 anni rispetto a 40.

Linee guida osteoartrosi: Fans orali in prima linea per l’artrosi di mano, anca e ginocchio

(da M.D.Digital)   È probabilmente la più frequente delle patologie reumatiche. L’uomo è più frequentemente colpito sotto i 45 anni; sopra i 55 anni la donna. Nella donna è colpito un maggior numero di articolazioni e l’entità del danno articolare è generalmente maggiore; invece in ambedue i sessi la gravità del danno strutturale aumenta con l’età e il quadro clinico dei sintomi si attenua nella tarda età. Dopo i 50 anni la prevalenza e l’incidenza della malattia a carico delle ginocchia e delle mani sono significativamente più elevate tra le donne rispetto agli uomini. Al contrario, la frequenza dell’artrosi dell’anca aumenta in modo simile con l’età sia negli uomini sia nelle donne. L’artrosi dell’anca sembra progredire più rapidamente nelle donne, mentre altri studi non hanno riscontrato che il genere sia capace di influenzare la progressione dell’artrosi di ginocchio e delle mani (1).  Secondo le linee guida dell’American College of Rheumatology/Arthritis Foundation del 2019 la gestione dell’osteoartrosi può prevedere un piano globale che include approcci di carattere educativo, comportamentale, psicosociale, interventi fisici, e strategie farmacologiche (2). Quali interventi e l’ordine con cui gli interventi vengono utilizzati variano tra i pazienti.  Sempre dal medesimo documento si rileva che i FANS orali sono fortemente raccomandati per i pazienti con osteoartrosi del ginocchio, dell’anca e/o della mano, costituendo il pilastro della gestione farmacologica di questi quadri clinici, dove numerose prove hanno stabilito la loro efficacia nel breve termine. I FANS sono i farmaci per os di prima scelta nel trattamento dell’osteoartrosi, indipendentemente dalla sua posizione anatomica, e sono raccomandati rispetto ad altri farmaci orali disponibili (2).

Tra i numerosi FANS disponibili per la gestione del dolore da osteoartrosi diclofenac ha dimostrato di possedere una buona efficacia e un profilo di tollerabilità favorevole. Una metanalisi ha confrontato diclofenac con altri FANS o paracetamolo, includendo 76 trial randomizzati per un totale di 58.451 pazienti (3A); l’età dei pazienti era compresa tra 58 e 71 anni, con una percentuale di pazienti donne variabile dal 49% al 90% e con un follow-up mediano di 12 settimane (intervallo 1–56 settimane) (3).

Diclofenac alla dose massima giornaliera di 150 mg/die è risultato il più efficace per il trattamento del dolore e della disabilità fisica dell’osteoartrosi, superiore alle dosi massime di FANS frequentemente utilizzate, inclusi ibuprofene, naprossene e celecoxib. Etoricoxib al dosaggio massimo di 60 mg/die è efficace quanto diclofenac 150 mg/die nel trattamento del dolore, tuttavia la stima degli effetti sulla disabilità è risultata imprecisa (3).

((1) Il genere come determinante di salute. Lo sviluppo della medicina di genere per garantire equità e appropriatezza della cura. Quaderni del Ministero della Salute n.26, aprile 2016   2) Kolasinski SL, et al. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee. Arthritis Care & Research 2020; DOI 10.1002/acr.24131   3) da Costa BR, et al. Effectiveness of non-steroidal anti-inflammatory drugs for the treatment of pain in knee and hip osteoarthritis: a network meta-analysis. Lancet 2017; 390: e21–33) )

Da Enpam in automatico i 1.000 euro statali

L’Enpam ha già pagato gli indennizzi statali relativi al mese di maggio a 40.636 medici e odontoiatri.

A stabilire finalmente l’importo dell’indennizzo (1.000 euro) è stato il Decreto legge 104 che porta la data del 14 agosto 2020. Le somme, che la Fondazione ha anticipato con proprie risorse, sono state inviate in automatico a coloro che avevano già chiesto i 600 euro a marzo o ad aprile. I bonifici sono stati fatti lunedì 17 agosto.

NUOVE RICHIESTE

Alla mezzanotte tra il 14 e il 15 agosto i tecnici della Fondazione hanno inoltre reso disponibile nell’area riservata agli iscritti la procedura di nuova richiesta, che interessa però solo chi non l’aveva già fatta in precedenza oppure chi ha cessato l’attività chiudendo la partita iva entro il 31 maggio.

Queste nuove domande potranno essere fatte entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale.

LIMITI DI REDDITO

A differenza degli indennizzi statali veicolati dall’Inps, quelli – sempre statali – versati dalle Casse professionali come l’Enpam hanno sempre avuto dei limiti di reddito e dei paletti sul calo di reddito professionale.

Decreto semplificazioni sospende dall’Albo chi non ha la Pec. Ecco cosa prevede la norma

(da Doctor33)   Da questo mese è operativa la sospensione dall’Albo per il professionista che non comunichi all’Ordine l’indirizzo Pec. Il Decreto Legge Semplificazioni numero 76, in vigore dal 16 luglio, porta a compimento la legge 185/08 che obbliga medici e dentisti, come gli altri professionisti iscritti ad un Ordine o Albo, a dotarsi di Posta elettronica certificata ed a comunicare l’indirizzo all’Ordine di appartenenza. Recita l’articolo 37: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”. Rischia anche l’Ordine. In caso di “rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati” si prevede “scioglimento e commissariamento del Collegio o dell’Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante”.
L’indirizzo di Posta elettronica certificata da comunicare è quello registrato all’Anagrafe nazionale della popolazione residente a disposizione della Pubblica amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi. Difficile che un professionista abbia più indirizzi di posta certificata, più facilmente può forse accadere che l’Ordine non sappia dal professionista se quest’ultimo abbia la posta certificata e lo diffidi senza motivo. Se un professionista con posta certificata in uso si accorgesse che il suo ordine non ha i suoi estremi, per legge la mancanza è considerata dell’Ordine che non gli ha richiesto l’indirizzo e non lo ha comunicato al registro Ini-Pec. Buona norma è comunque controllare sul Registro nazionale se i propri estremi sono riportati e avvertire l’Ordine di appartenenza. Se invece fosse l’iscritto a non essersi dotato di posta elettronica certificata in 12 anni, il mancato adempimento è sua responsabilità e da qui la diffida dell’Ordine e la successiva sospensione previste dalla legge.
In realtà il decreto legge di luglio, da convertire entro metà settembre, starebbe andando un po’ al di là delle prerogative della Pubblica amministrazione. Il presidente della Federazione degli Ordini Filippo Anelli ha scritto al premier Conte evidenziando nella norma un automatismo che lede “due principi fondamentali costituzionali: l’autonomia degli Ordini, ribadita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.259/2019, che ha qualificato gli Ordini stessi come enti che esercitano funzioni pubbliche imputabili all’apparato statale; e la gradualità della sanzione disciplinare che non può essere irrogata in via automatica prescindendo dalla valutazione dell’Organo competente in relazione al comportamento del soggetto interessato”. Per inciso, si rischia poi di compromettere, in caso di sospensione del professionista, lo svolgimento dell’attività assistenziale sanitaria. Anelli chiede a Conte di intervenire per risolvere il problema in sede di conversione del decreto. E spiega come la maggioranza dei professionisti sprovvisti di indirizzo digitale sia costituita da cittadini in avanzata età, come i termini previsti nella normativa per adempiere all’obbligo coincidano con le ferie estive e come siano dietro l’angolo i rinnovi delle cariche ordinistiche provinciali. Altro effetto del decreto legge, all’articolo 24, è che dal 1° marzo 2021, se non in possesso di carta d’identità elettronica (perché deve ancora rinnovarla), il cittadino potrà utilizzare solo l’identità digitale Spid per accedere ai servizi Inps o del Fisco. Entro il 28 febbraio tutti gli Enti pubblici e la Pubblica amministrazione dovranno dismettere i propri sistemi di identificazione online; per contro non si avranno più tante password (e nomi utente) da ricordare né Pin da portarsi dietro, ma un solo identificativo. Il provvedimento contiene nel complesso semplificazioni in materia di contratti pubblici, edilizia, procedimentali, trasferimenti e contratti di docenti universitari, ambiente e green economy, iscrizione e cancellazione dal registro imprese. Le imprese individuali attive che non hanno ancora indicato il proprio domicilio digitale all’ufficio del registro devono farlo entro il 1° ottobre. Dopo, sono sottoposte a una sanzione ex articolo 2194 cc fino a 1548 euro, previa diffida a mettersi in regola entro 30 giorni.

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