Intelligenza artificiale in sanità, al via la sperimentazione nazionale con Agenas

(da DottNet)   L’intelligenza artificiale in sanità entra in una nuova fase operativa. È stato infatti approvato l’accordo con Agenas che avvia la sperimentazione nazionale di piattaforme di IA a supporto delle attività di diagnosi, cura e prevenzione nell’assistenza primaria. Il progetto coinvolgerà almeno 1.500 medici di medicina generale su scala nazionale e rientra nel PNRR, Missione 6 Salute, sub-investimento 1.2.2.4.  L’obiettivo non è quello di introdurre singoli strumenti tecnologici, ma accompagnare una trasformazione dell’ecosistema sanitario, sempre più orientato al digitale, attraverso l’integrazione dei dati e perseguendo il fine di giungere quanto più prossimi alla medicina personalizzata.

Intelligenza artificiale sanità: dalla tecnologia al sistema

La sperimentazione punta a utilizzare l’IA come strumento di supporto decisionale e non sostitutivo del ruolo clinico del medico. Le piattaforme saranno impiegate per rafforzare la capacità di presa in carico, migliorare l’appropriatezza dei percorsi di cura e rendere più tempestivi gli interventi, soprattutto nella gestione delle cronicità.  Il progetto si articola in tre fasi: analisi e progettazione della piattaforma, sperimentazione sul campo e successiva gestione e manutenzione. L’avvio è previsto per gennaio 2026, con una durata iniziale di un anno.

Dalla diagnosi alla prevenzione: i casi d’uso

Nel concreto, l’intelligenza artificiale in sanità sarà applicata a tre ambiti chiave dell’assistenza primaria. Il primo riguarda l’inquadramento diagnostico di base, con un supporto al medico nella valutazione iniziale e nell’individuazione del percorso di cura più appropriato. Il secondo ambito è la gestione della cronicità, attraverso strumenti di monitoraggio e rivalutazione dei pazienti con patologie croniche note. Il terzo riguarda la prevenzione e la promozione della salute, con il supporto alle attività informative e di counselling rivolte ai cittadini.

Formazione e adesione volontaria dei medici

I medici di medicina generale saranno coinvolti su base volontaria, secondo criteri di inclusione definiti da Agenas. È prevista un’attività strutturata di formazione iniziale e continua, un elemento essenziale per garantire un utilizzo consapevole e appropriato delle tecnologie.   L’accordo rappresenta un passaggio rilevante non solo sul piano tecnologico, ma anche su quello culturale e organizzativo: l’intelligenza artificiale in sanità viene quindi sperimentata all’interno di un percorso governato a livello nazionale, con l’obiettivo di accompagnare l’evoluzione dell’assistenza primaria verso il modello digitale, destinato a diventare lo standard per l’assistenza ai bisogni dei cittadini.

RENTRI, la Manovra esclude l’obbligo per i medici e gli odontoiatri liberi professionisti e i medici convenzionati

(da Odontoiatria33)     Saranno esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, il Registro elettronico nazionale di tracciabilità dei rifiuti, i Medici e gli Odontoiatri liberi professionisti e i Medici convenzionati, tra cui i Medici di famiglia.A prevederlo, il testo bollinato della Manovra 2026, così come emendato per intervento del Gruppo Autonomie, testo su cui il Governo ha posto la questione di fiducia al Senato.

(vedi anche https://www.ordinemedicifc.it/2026/01/08/comunicazione-n-01-disposizioni-concernenti-lobbligo-di-iscrizione-al-rentri-registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti-a-seguito-della-legge-di-bilancio-2026-studi-medi/)

Soddisfazione” viene espressa dal Presidente della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, e dal Presidente nazionale della Commissione Albo odontoiatri, Andrea Senna.

Il provvedimento – spiega Senna – va nella direzione auspicata dalla FNOMCeO e dalla CAO nazionale, e allinea finalmente gli obblighi di iscrizione alla piattaforma digitale con le deroghe già previste dal Testo Unico Ambientali, risolvendo un disallineamento normativo che era in atto da anni e prevedendo, per le attività professionali non organizzate in forma di impresa, come gli studi dentistici monoprofessionali, la conservazione dei formulari o dei documenti di conferimento per almeno tre anni”.

Alla mole di burocrazia – conclude Anelli – cui sono sottoposti i medici e gli odontoiatri liberi professionisti e i medici di medicina generale non si aggiunge questa nuova incombenza. La tutela della salute e dell’ambiente restano garantite in quanto l’iscrizione è in capo ai gestori della raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

Telemedicina. In GU il decreto per l’avvio della sperimentazione sui ‘grandi anziani’

(da MSD Salute e Quotidiano Sanità)    È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 il decreto che individua le prestazioni di telemedicina per gli anziani affetti da patologie croniche e avvia la sperimentazione in tre aree geografiche del Paese. Il focus è chiaro: identificare le prestazioni sanitarie erogabili in telemedicina destinate in via prioritaria alle persone “grandi anziane” con almeno una patologia cronica, perseguendo l’obiettivo PNRR M6C1-9 di assistere almeno 300.000 cittadini entro la fine del 2025.

Titolo I – Le prestazioni di telemedicina erogabili

Articolo 1 (Ambito di applicazione)   Il decreto stabilisce che le prestazioni dovranno appartenere ai campi della teleassistenza e del telemonitoraggio, rivolte specificamente agli anziani cronici. I riferimenti normativi sono le linee guida del 2022, che definiscono requisiti funzionali e livelli minimi di servizio. Le prestazioni dovranno quindi garantire un supporto continuativo al domicilio, puntando sulla prevenzione del deterioramento cognitivo, sull’aderenza terapeutica e sulla riduzione dell’isolamento sociale. Le prestazioni di telemedicina saranno definite con un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Titolo II – Sperimentazione dei servizi

Articolo 2 (Delimitazione del territorio nazionale in tre grandi aree geografiche)    Il territorio nazionale viene suddiviso in tre macroaree (Nord, Centro, Sud) per garantire una copertura omogenea. Ogni area dovrà attivare almeno un progetto sperimentale, con coinvolgimento diretto delle Regioni.
Articolo 3 (Processo per l’individuazione delle prestazioni di telemedicina)    Agenas è l’ente attuatore incaricato di selezionare progetti sperimentali della durata massima di 18 mesi, rivolti ad almeno 50.000 fino a un massimo di 60.000 persone grandi anziane. I progetti dovranno garantire continuità operativa, flessibilità e raccordo con le Aziende sanitarie locali e i medici di medicina generale. I proponenti autorizzati sono quelli previsti dal DLgs 29/2024, art. 9, comma 4, con l’obbligo di presentare progetti con specifiche misure di coordinamento con le Asl.  Gli infermieri di famiglia o comunità potranno presentare i progetti unicamente per il tramite delle Aziende sanitarie di afferenza.
Articolo 4 (Costituzione e competenze della Commissione di valutazione)    Agenas costituirà una Commissione preposta alla valutazione dei progetti presentati, composta da cinque membri con diritto di voto. I componenti della commissione saranno nominati da Agenas, che nomina anche il presidente, dal Ministro della Salute, dal Ministro della Disabilità e dal Ministro dell’economia e delle finanze. La Commissione svolgerà la sua attività a titolo gratuito.

Articolo 5 (Monitoraggio dei servizi)   Agenas avrà anche il compito di monitorare qualità ed efficacia delle prestazioni erogate, riferendo con cadenza semestrale al CIPA.
Articolo 6 (Assegnazione delle risorse finanziarie)    Il decreto destina 150 milioni di euro all’investimento M6C2I1.2.3. Il finanziamento sarà calcolato su base di un costo unitario standard stabilito da Agenas. Parte dei fondi è destinata anche alle Asl coinvolte e alle attività di coordinamento.
Titolo III – Disposizioni finali
Articoli 7e 8 (Nessun onere aggiuntivo per la finanza pubblica)
L’attuazione del decreto non comporterà oneri aggiuntivi, sfruttando le risorse esistenti. Il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore 15 giorni dopo.

 

 

Vaccini mRNA: benefici anche oltre il COVID, mortalità generale ridotta del 25%. Studio su 29 milioni di Francesi

Vaccini mRNA: benefici anche oltre il COVID, mortalità generale ridotta del 25%. Studio su 29 milioni di Francesi

(da Sanitainformazione.it)   A quattro anni dalla somministrazione dei primi vaccini anti-COVID a mRNA, arrivano dati solidi che ne confermano la sicurezza e l’efficacia anche nel lungo periodo. Uno studio condotto in Francia e pubblicato il 4 dicembre 2025 sulla rivista ‘JAMA Network Open’ ha preso in esame la popolazione adulta tra i 18 e i 59 anni, dimostrando che la vaccinazione non solo non è associata a un aumento della mortalità generale, ma risulta addirittura correlata a una riduzione del rischio di morte del 25%, indipendentemente dalla causa. Una conferma importante in un contesto in cui la fiducia nei vaccini è ancora condizionata da dubbi, paure e disinforma zione, anche tra i cittadini favorevoli alla prevenzione.

Studio su scala nazionale: oltre 28 milioni di persone coinvolte  –  Il team di ricerca ha analizzato i dati sanitari di oltre 22 milioni di vaccinati con almeno una dose di vaccino mRNA tra maggio e ottobre 2021, confrontandoli con quelli di circa 6 milioni di soggetti non vaccinati nello stesso periodo. Il follow-up medio è stato di 45 mesi, consentendo per la prima volta un’analisi estesa degli effetti a lungo termine, ben oltre la fase acuta della pandemia.  Per garantire la solidità dei risultati, lo studio ha applicato correttivi statistici avanzati per evitare bias comuni come l’immortal time bias, e ha considerato oltre 40 comorbidità e fattori socio-demografici, bilanciando accuratamente i due gruppi.  Meno morti tra i vaccinati, anche escludendo il COVID  – Nel corso dell’osservazione sono stati registrati quasi 100.000 decessi tra i vaccinati e oltre 32.000 tra i non vaccinati. Il dato più atteso riguarda la protezione dal COVID-19: il rischio di morte per questa causa era inferiore del 74% nei vaccinati.  Ma è l’effetto sulla mortalità generale a sorprendere: anche considerando tutte le cause di morte, chi aveva ricevuto il vaccino mostrava una riduzione del rischio del 25%. Un dato che resta valido anche escludendo i decessi per COVID-19, suggerendo un beneficio più ampio della vaccinazione sullo stato di salute complessivo.

Ipotesi: effetto indiretto o stile di vita più sano?  – Gli autori propongono diverse interpretazioni. Una riguarda il cosiddetto healthy vaccinee effect: chi sceglie di vaccinarsi potrebbe, in media, avere uno stile di vita più salutare. Tuttavia, l’ampiezza del campione e la robustezza metodologica rendono improbabile che l’intero effetto possa spiegarsi solo così.  Un’altra ipotesi suggerisce benefici indiretti della vaccinazione, come la prevenzione di complicanze cardiovascolari, respiratorie o immunologiche conseguenti a forme gravi di COVID-19, in soggetti vulnerabili o con patologie pregresse.

Nessun segnale di rischio a lungo termine  – Il dato più rassicurante è l’assenza di segnali di rischio a distanza di anni: nessun aumento della mortalità per patologie gravi riconducibili alla vaccinazione è stato riscontrato nei soggetti immunizzati. Al contrario, i vaccinati mostrano una sopravvivenza complessivamente migliore, consolidando ulteriormente il profilo di sicurezza dei vaccini a mRNA.

Un messaggio chiave per la comunicazione sanitaria  – Nel contesto attuale, dove le campagne vaccinali — soprattutto tra gli adulti e gli over 60 — faticano a raggiungere livelli di copertura ottimali, dati di questo tipo rappresentano uno strumento fondamentale per rafforzare la fiducia. Più ancora dell’efficacia, è la percezione di sicurezza a orientare le scelte dei cittadini.  Per chi si occupa di prevenzione e comunicazione sanitaria, evidenze come queste offrono una base concreta per contrastare la disinformazione e supportare decisioni consapevoli, fondate sui fatti.

(https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2842305)

 

Medici di famiglia, che cosa cambia su certificati e ricette con il Ddl semplificazioni

(da Doctor33)  Il disegno di legge sulle semplificazioni, pubblicato in Gazzetta ufficiale, entrerà in vigore il 18 dicembre e introduce due novità per i medici di medicina generale che, come chiarisce la Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), non saranno immediatamente operative.

La prima riguarda il rilascio del certificato di malattia. Con l’articolo 58 del provvedimento il medico di famiglia potrà rilasciare il certificato anche a distanza tramite televisita, equiparando la certificazione effettuata con modalità telematiche a quella in presenza. L’applicazione della norma è tuttavia subordinata a un successivo accordo in Conferenza Stato-Regioni, che dovrà definire casi e modalità di utilizzo della telecertificazione su proposta del ministro della Salute. Fino alla conclusione di questo iter restano valide le regole attuali, che prevedono l’accertamento diretto in presenza delle condizioni del paziente. La Fimmg segnala inoltre che restano ferme le sanzioni contro i certificati falsi, sia rilasciati in modalità tradizionale sia telematica.

La seconda novità, prevista dall’articolo 62, riguarda la possibilità per i medici di famiglia di prescrivere farmaci per patologie croniche con ricette ripetibili fino a 12 mesi, riducendo la necessità di rinnovi frequenti. Anche questa misura non sarà immediatamente applicabile. L’attuazione è prevista entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, previa adozione di un decreto attuativo del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia, che definirà le modalità applicative e verificherà la sostenibilità finanziaria della misura.

Il provvedimento consentirà inoltre ai pazienti di ottenere i farmaci anche sulla base di documentazione di dimissione ospedaliera o di referti di pronto soccorso, senza dover attendere una seconda prescrizione del medico di famiglia, con l’obiettivo di facilitare la continuità dei percorsi assistenziali, in particolare nei periodi festivi e prefestivi.  Al termine dell’iter applicativo, il medico indicherà nella ricetta ripetibile posologia e numero di confezioni dispensabili entro il limite massimo dei 12 mesi e potrà in qualsiasi momento sospendere la ripetibilità o modificare la terapia per esigenze di monitoraggio clinico o di verifica dell’aderenza alle cure.  Il farmacista, ricevuta la ricetta, informerà l’assistito sulle modalità di assunzione dei medicinali e dispenserà un quantitativo sufficiente a coprire 30 giorni di terapia, trasmettendo al medico di famiglia l’avvenuta consegna del farmaco nell’ambito della collaborazione interprofessionale prevista dalle cure territoriali.

 

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