I rischi degli abusi di paracetamolo contro l’influenza

(da DottNet)   Molto spesso prescritto e ampiamente usato ma non privo di effetti collaterali, il paracetamolo è il ‘re dei farmaci da banco’. Considerato praticamente ‘innocuo’ e alleato per tanti piccoli problemi, dalla febbre al mal di testa, spesso ne viene assunto troppo e senza rendersene conto.    A mettere in luce il rischio di abuso, in particolare per ridurre i sintomi influenzali, è un doppio studio pubblicato sul ‘British Journal of Clinical Pharmacology’, che ricorda come questo farmaco comunque non possa curare dal virus ma solo attenuarne gli effetti.    Il primo studio ha coinvolto 14.481 adulti negli USA mettendo in luce che tra il 2011 e il 2016 il 6,3 per cento di chi ha fatto uso di paracetamolo ha esagerato con il dosaggio, un dato che, per esser compreso nel suo impatto, va proiettato sui milioni di persone che assumono il medicinale ogni giorno.   Inoltre durante la stagione influenzale c’è una probabilità del 24% maggiore di superare le dosi raccomandate, a volte anche per lunghi periodi di tempo, mettendo a rischio fegato e reni. “I farmacisti dovrebbero avvertire gli utenti di seguire le istruzioni di dosaggio indicate, in particolare durante la la stagione influenzale”, ovvero “quando le persone hanno più probabilità di trattare i sintomi con prodotti a base di paracetamolo”, “a volte senza conoscerne il contenuto”, concludono i ricercatori dell’Università di Pittsburg.    Tra i Paesi europei è la Francia a detenere il primato per il consumo di questo antipiretico e analgesico. In uno studio condotto tra il 2006 e il 2015 l’uso del paracetamolo è aumentato del 53 per cento e dal 2008 in poi versione con dosaggio di 1000 milligrammi. Mentre la versione da 500 milligrammi ha subito un calo nelle vendite del 20%. “Anche se prescritti e molto usati, nessun analgesico è privo di effetti collaterali e la dose deve essere sempre rispettata”, commenta l’autrice della ricerca, Karima Hider-Mlynarz

Quando la difettosa tenuta della cartella pregiudica il medico

(da Doctor33)  La difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente cui anzi -in ossequio al principio di vicinanza della prova- è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell’accertamento dell’eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente.  È evidente come nell’operazione in esame (tiroidectomia) centralità per la correttezza della procedura esecutiva risiedeva proprio nell’individuazione in sede ed isolamento dei nervi laringei prima della eradicazione della ghiandola tiroidea, e ciò proprio al fine di scongiurare quel rischio seppur minimo (2%) di lesione delle corde vocali infatti occorsa. Di tale preliminare e imprescindibile attività da effettuarsi dopo l’incisione e prima della escissione, nella cartella clinica non vi è traccia sebbene come indicato dal Ctu sia prassi per gli operatori fornirne indicazione nella descrizione di intervento.  Al contrario nella scheda di intervento viene riportata dal chirurgo la incisione, la repertazione e la eradicazione, senza alcuna descrizione della ricerca/individuazione dei nervi e isolamento degli stessi. Questa grave omissione descrittiva non consente affatto di ritenere che tale procedura sia stata invece eseguita tanto che è effettivamente occorso il rischio della lesione. Come poi chiarito dal Ctu il mancato isolamento dei nervi determina un aumento del rischio di lesione (20%), pericolo che non può certamente gravare sul paziente.  (Avv.Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)

Rettifica AIFA sull’uso da parte dell’odontoiatra della tossina botulinica

(da Il Dentista Moderno)   È stata ottenuta dal Collegio delle Società Scientifiche di Medicina Estetica e dalle altre Società Scientifiche aderenti all’iniziativa legale, la rettifica da parte dell’AIFA della Nota AIFA/AAM/P/12916 relativa alla facoltà di impiego delle specialità medicinali a base di Tossina Botulinica Azzalure, Bocouture e Vistabex da parte dell’Odontoiatria.  Nella nota diffusa si legge che «in conformità al parere del Consiglio Superiore di Sanità del 15.07.2014, l’odontoiatra può effettuare terapie con finalità estetica, solo dove queste siano destinate, ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 409, alla terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti e solo ove contemplate in un protocollo di cura odontoiatrico ampio e completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica “correlata” e non esclusiva, all’intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente medesimo, e comunque limitatamente alla zona labiale. Le terapie attuate non potranno, tuttavia, essere eseguite con l’impiego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggano alla previsione dell’art 2 della legge 409/85.»  (nota completa disponibile a http://www.collegiomedicinaestetica.it/medicinaestetica/images/RETTIFICA_AIFA12916.pdf)

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