Cassazione, il medico ha il dovere di discostarsi dalle linee guida se le condizioni del paziente e le buone prassi lo richiedono

(da DottNet)   Per la Cassazione, il sanitario ha il dovere di discostarsi dalle linee guida, quando le condizioni del paziente e le buone prassi mediche lo richiedano. Un medico veniva rinviato a processo per il delitto di omicidio colposo, in cooperazione colposa con altro sanitario, avendo cagionato la morte del nato di una paziente, testualmente “perché non valutava correttamente i segni clinici e lo stato della paziente, già cesarizzata due volte con algie pelviche, omettendo di predisporre ed eseguire in maniera costante il controllo cardiotocografico e il monitoraggio della ripresa del travaglio due dei suoi effetti sulla pregressa cicatrice isterotomia e con la mancata tempestività una diagnosi di pericolo di rottura della parete uterina, rottura poi avvenuta con conseguente choc emorragico e lipotimia successiva, grave sofferenza ipossica a danno del nato, così che ne determinava il decesso”. Lo riporta l’avvocato Andrea Cagliero per Studio Cataldi.

Appare rilevante la tesi difensiva dell’imputata (che le era valsa una pronuncia assolutoria in primo grado, poi ribaltata dalla Corte d’appello e confermata da una nuova sezione della medesima, dopo che la Cassazione aveva disposto un nuovo processo per difetto motivazionale): ella non poteva andare incontro a responsabilità, sia civili che penali, in quanto si era tenuta scrupolosamente a quanto indicato dalle linee guida, che non la obbligavano al controllo cardiotocografico continuo, se non in presenza di specifiche condizioni che, nel caso di specie, non si sono verificate. Laddove fosse stata comunque addebitabile la colpa, essa non poteva che essere qualificata come “lieve” – proprio in virtù del rispetto delle linee guida – e, quindi, esente da censura, come stabiliva l’art.3 della c.d. Legge Balduzzi, all’epoca in vigore.

La Suprema corte (sentenza n. 40316 del 4-11-2024) ha rigettato le doglianze difensive. Sulla natura delle linee guida, ha ricordato come la giurisprudenza abbia ormai raggiunto da tempo posizioni consolidate: le linee guida non hanno carattere precettivo come quello attribuito alle regole cautelari codificate, poiché hanno un più ampio margine di flessibilità; esse hanno rilievo sul piano orientativo della condotta dell’operatore sanitario, facendo salve le specificità del caso. Il rispetto delle linee non determina di per sé l’esonero della responsabilità penale del sanitario, il quale deve sempre accertarsi se il quadro clinico del paziente impone un percorso terapeutico diverso. Come rammentato dalle Sezioni Unite Mariotti (SS. UU. n.8870/2017), le linee guida non sono uno “scudo” contro ogni responsabilità, trattandosi di “regole cautelari valide solo se adeguate rispetto all’obiettivo della migliore cura per lo specifico caso del paziente”.

Nel caso di specie, la paziente si presentava bicesarizzata, con algie pelviche, con testa impegnata e dilatazione zero, e con testa che spingeva sulla cicatrice. Tale condizione suggeriva, come da buona prassi medica e a prescindere dalle linee guida, un controllo costante che avrebbe rilevato le anomalie e la conseguente rottura dell’utero, e consentito un intervento rapido con effetti salvifici sul feto con elevati grado di probabilità. La donna, invece, nonostante il suo quadro clinico, dopo la somministrazione del farmaco Miolene per la cessazione delle contrazioni, è stata lasciata sola per quattro ore, fino all’emorragia cui aveva fatto seguito l’intervento chirurgico non risolutivo.

Nella condotta omissiva del sanitario, la Corte territoriale, prima, e quella di legittimità, poi, hanno individuato un grado di colpa elevato e, pertanto, penalmente censurabile. In definitiva, in tema di responsabilità medica, il principio di diritto che può evincersi è il seguente: il rispetto delle linee guida che, a causa della specifiche condizioni cliniche del paziente, si rivelino inadeguate al caso concreto, così suggerendo altra terapia secondo buona prassi medica, non esonerano il sanitario da colpa grave in caso di evento infausto.

Rapporto Enpam-Eurispes: oltre un medico su due è donna ma solo il 19% tra primari

(da AdnKronos)   Sempre più donne medico nel Servizio sanitario nazionale, ma non al vertice, dove la parità di genere sembra essere bel lontana dal realizzarsi. Se infatti le dottoresse superano il 51%, non si arriva al 20% tra i primari. Nella sanità pubblica la presenza femminile è cresciuta costantemente negli anni, al punto che 2 terzi dei lavoratori del settore oggi sono donne, ma non a tutti i livelli, evidenzia il III Rapporto sulla ‘Salute e il sistema sanitario’, presentato a Roma dall’Osservatorio Salute, legalità e previdenza, che vede insieme Eurispes ed Enpam, Ente nazionale di previdenza dei medici. Le posizioni dirigenziali e apicali – sottolinea il report – sono ancora prevalentemente occupate da uomini. E il lavoro su turni, le difficoltà organizzative, la carenza di servizi di conciliazione vita-lavoro gravano particolarmente sulle professioniste. A dicembre 2021, sono 450.066 le donne che lavorano con contratto a tempo indeterminato presso le strutture del Ssn, un trend che risulta in crescita costante negli ultimi anni. Più di 1 medico su 2 è donna (51,3%), una percentuale destinata a crescere, considerata la prevalenza femminile nelle classi di età più giovani. In questo quadro permangono forti squilibri di potere: nel 2022, dei 106 presidenti degli Ordini professionali provinciali, 11 soltanto sono donne (10%) e solo il 19,2% dei primari è di sesso femminile. Una situazione analoga emerge quando si analizzano i dati del personale docente e ricercatore in scienze mediche presso le università italiane: le professoresse ordinarie costituiscono appena il 19,3% del totale e, per vedere aumentata la loro presenza, è necessario scendere verso le posizioni più basse della gerarchia accademica. “La sproporzione di genere è fortemente legata alla composizione per età anagrafica e alla struttura della piramide per età dei medici”, precisa il rapporto.

Case di comunità, Schillaci: funzioneranno solo con Mmg al lavoro per 16-18 ore

(da Doctor33)     “I medici di medicina generale sono la prima barriera dei pazienti, bisogna dare nuovo lustro alla loro figura e fare sì che il corso di formazione regionale diventi una scuola di specializzazione. Non possiamo pensare di usare al meglio i fondi del Pnrr se i medici di medicina generale non passeranno un numero determinato di ore – tra le 16 e le 18 ore – nelle Case di comunità, per far sì che queste strutture, pensate non da noi e senza immaginare di metterci dentro il personale, non rimangano delle cattedrali nel deserto”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel suo intervento ad Atreju al Circo Massimo a Roma all’evento “Più investimenti per il riscatto della sanità. La via italiana per la tutela della salute”.

Il ministro si è anche soffermato sul tema dei fondi per la sanità ribadendo che “dopo il Covid è tornata al centro del dibattito politico e il governo sin da subito le ha dato grande importanza. E’ tra le prime preoccupazioni degli italiani e l’opposizione vi ha trovato un tema di interesse. Io ho subito chiesto come ministro più fondi, quindi non è un tema dell’opposizione. Ma oltre alle risorse ci vuole un progetto. Bisogna avere una idea della sanità del futuro” ha aggiunto “ma bisogna anche vedere da dove partiamo, e partiamo da una sanità a luci ed ombre, a macchia di leopardo e con grandi differenze, ma il cui punto forte sono i suoi operatori”, ha concluso.

I vantaggi per l’ambiente della telemedicina: valutato l’impatto sulle riduzioni di emissioni di CO2

(da MSD Salute)   Oltre ai vantaggi per i pazienti che non devono spostarsi, la telemedicina consente di ridurre le emissioni di CO2. A quantificare l’effetto è uno studio pubblicato su JAMA Oncology, che ha preso in considerazione, in particolare, l’impatto positivo sull’ambiente della telemedicina nell’assistenza delle persone con un tumore. Lo studio, guidato da Andrew Hantel del Dana-Faber Cancer Institute di Boston (USA), mostra che la decentralizzazione delle cure tramite la telemedicina e l’assistenza locale può ridurre in modo sostanziale le emissioni di gas serra.

La telemedicina e i servizi minimi       In Italia, nell’ambito della Missione 6 Salute prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la telemedicina assume un ruolo primario attraverso specifiche aree di intervento. Una di queste riguarda l’ambito della riforma dell’assistenza territoriale, in cui la persona, nella propria comunità di riferimento, viene messa al centro. L’obiettivo è di portare la casa a essere il primo luogo di cura. In quest’ottica di riorganizzazione, le soluzioni digitali possono rivestire un ruolo chiave per la riduzione dei tempi di attesa per le visite, per il miglioramento dell’accessibilità ai servizi sanitari, per l’ottimizzazione delle risorse e degli strumenti disponibili e per un aumento generale dell’efficienza del Servizio sanitario nazionale.    Al fine di assicurare un’attivazione uniforme della telemedicina su tutto il territorio nazionale, il PNRR prevede dei servizi minimi di telemedicina. In particolare, si parla di televisita, teleconsulto e teleconsulenza medico-sanitaria, teleassistenza e telemonitoraggio. Questi servizi sono definiti dall’Accordo Stato Regioni del 17 dicembre 2020 che ha definito le Indicazioni nazionali per l’erogazione delle prestazioni di telemedicina.

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Importante: serata di presentazione nuovo percorso certificativo per Invalidità ed Handicap

Come ormai sappiamo, il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62  ha cambiato criteri e modalità di accertamento della condizione di disabilità, prevedendo una “Valutazione di Base” affidata in via esclusiva all’INPS su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2026.

Ma dal 1° gennaio 2025, l’articolo 33 del medesimo decreto individua 9 territori provinciali in cui si avvia una sperimentazione di queste procedure della durata di dodici mesi, e la nostra Provincia di Forlì-Cesena è una di queste.

Il nostro Ordine si è pertanto immediatamente fatto promotore di una attiva collaborazione con INPS Provinciale e Regionale per facilitare il compito dei suoi iscritti, sia medici di medicina generale che liberi professionisti e/o dipendenti, che potranno tutti compilare il nuovo “certificato medico introduttivo”, unica procedura telematica dal 1 Gennaio 2025 per la presentazione dell’istanza, volta all’accertamento della disabilità, che non dovrà essere più completata con l’invio della “domanda amministrativa” da parte del cittadino o degli Enti preposti e abilitati.

La presentazione di questa NUOVE MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE avverrà Giovedì 19 Dicembre alle 20,30, presso la nostra Sala Convegni, alla presenza di funzionari INPS regionali e provinciali, che presenteranno in anteprima la nuova modalità di avvio del procedimento valutativo di base.

 

L’evento è a carattere informativo e NON SONO PREVISTI ECM.

Per la partecipazione è OBBLIGATORIO comunicare la propria presenza:

via email a: info@ordinemedicifc.it o telefonando in Segreteria allo 054327157 entro e non oltre il 18 dicembre p.v

Le adesioni saranno accolte fino all’esaurimento dei 90 posti disponibili in sala.

Programma della serata

 

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