Negli Usa la solitudine entra nei controlli medici

(da DottNet)  Negli Stati Uniti soffrire di solitudine entra a far parte dei disturbi da controllare nei check up medici annuali: saranno i medici di base ad aggiungere agli esami del sangue e alle altre analisi tradizionali una serie di domande ai proprio pazienti per capire il loro livello di isolamento sociale. Le nuove raccomandazioni sono pubblicate sulla rivista ‘Annals of Family Medicine’, in un rapporto che sottolinea come la solitudine vada trattata allo stesso modo di altre malattie croniche, sulle quali è importante intervenire con nuove iniziative sociali e nei contesti medici.

Il peso che vivere in solitudine ha sulla salute e sul sistema sanitario è confrontabile a fumare 15 sigarette al giorno, aveva osservato recentemente il responsabile della Sanità degli Stati Uniti, Vivek Murthy. Tenere sotto controllo la solitudine sarà quindi come misurare la pressione, il colesterolo. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno calcolato che vivere isolati aumenta negli anziani i rischi di demenza del 50%, di malattie cardiache del 29% e di ictus del 32%. Negli Stati Uniti la solitudine è un serio problema, considerando che la metà degli adulti dichiara di soffrirne: una percentuale più alta rispetto a quella di coloro che soffrono di malattie croniche, come diabete e obesità

Ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.- triennio 2019-2021.

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.147 del 25-06-2024 – Suppl. Ordinario n. 28, è stata pubblicata l’ipotesi di accordo indicata in oggetto di cui si indica il link di riferimento
https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2024-06-25&numeroGazzetta=147&elenco30giorni=true

Ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.-triennio 2019-2021.

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.147 del 25-06-2024 – Suppl. Ordinario n. 28, è stata pubblicata l’ipotesi di accordo indicata in oggetto di cui si indica il link di riferimento

https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2024-06-25&numeroGazzetta=147&elenco30giorni=true

Scegli online quanto investire (o quanto ricevere) – il riscatto di allineamento

(da Enpam.it)    I medici e gli odontoiatri che svolgono libera professione possono acquistare in tempo reale un aumento di pensione o decidere di investire una somma a scelta nella propria previdenza.   La nuova funzione è disponibile nell’area riservata del sito www.enpam.it ed è collegata al riscatto di allineamento.  Rispetto alle possibilità offerte in passato, il nuovo sistema permette al professionista di specificare la somma a disposizione per l’investimento, vedere subito che vantaggio avrebbe sulla pensione futura, e – in caso di gradimento – poter fare il pagamento anche in tempo reale per far scattare immediatamente la deducibilità fiscale.

È previsto anche il percorso inverso, e cioè la possibilità di specificare l’incremento pensionistico desiderato e di vederne il costo.  Per poter fare domanda è necessario rispettare alcuni requisiti, primo fra tutti l’avere già accumulato 5 anni di contributi Enpam di Quota B. Il riscatto di allineamento comporta benefici pensionistici ma non aggiunge anzianità contributiva. Anche per questo possono chiederlo non solo i medici e i dentisti in attività ma anche i pensionati, purché di età inferiore a 70 anni.

L’adesione alla proposta comporta la scelta di passare alla contribuzione di Quota B con aliquota intera. La deducibilità fiscale del costo di questo riscatto è totale per tutti, salvo per i professionisti con il regime forfettario.  Ulteriori dettagli sono disponibili a https://www.enpam.it/comefareper/aumentare-la-pensione/allineamento-dei-contributi/allineamento-dei-contributi-di-quota-b/

Agevolazioni 104: dal 30 giugno basta il certificato del medico di famiglia

(da DottNet – riproduzione modificata)  Agevolazioni legge 104/92, è in arrivo una rivoluzione: dal 30 giugno basterà il certificato del medico di famiglia. Come si evince dall’articolo 7 del decreto legislativo numero 62 del 3 maggio 2024. “Le persone affette dalle patologie determinanti gravi compromissioni funzionali previste dal decreto di cui all’articolo 12, attestate da certificazione rilasciata da una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata accreditata, accedono, su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, alle prestazioni sociali, sociosanitarie e socioassistenziali individuate ai sensi del comma 2 anche prima della conclusione del procedimento valutativo di base, fatta salva la ripetizione delle prestazioni e dei sostegni in caso di conclusione di tale procedimento con esito negativo o con accertamento indicante una necessità di sostegni di minore intensità rispetto a quanto erogato”.   Questo vuol dire che coloro affetti da patologie gravi e validanti potranno beneficiare delle prestazioni di sostegno senza dover attendere l’esito della valutazione sulla propria condizione da parte della commissione Inps. Per beneficiare delle agevolazioni 104, pertanto, basterà presentare il certificato del medico di famiglia. Ovviamente nel caso in cui il responso della commissione dovesse essere negativo, il soggetto che ha beneficiato indebitamente di una prestazione dovrà provvedere alla relativa restituzione.

Procedimento valutativo di base e accomodamento ragionevole

Al fine di assicurare l’omogeneità delle procedure, il riconoscimento dello stato di disabilità verrà gestito in modo unificato dall’istituto di previdenza. Per avviare il procedimento di valutazione di base è necessario che il soggetto interessato presenti apposita richiesta dopo che il medico di famiglia avrà trasmesso telematicamente un certificato medico.   La valutazione viene svolta da una commissione composta da medici e professionisti sanitari, oltre ad un rappresentante delle associazioni di disabili. Il nuovo decreto, inoltre, ha inoltre introdotto il concetto di accomodamento ragionevole. Ovvero, come spiegato all’articolo 17 del decreto legislativo prima citato: Nei casi in cui l’applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l’effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà’ fondamentali, l’accomodamento ragionevole, ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato“.

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