Covid 19, Enpam paga la quarantena. Ecco le differenze nelle tutele tra dipendenti e convenzionati
(da Doctor33) Medici di famiglia figli di un Dio minore ai fini delle tutele economiche? Per il momento pare di sì. L’Enpam ha varato nuove norme per coprire il disagio economico dei medici convenzionati che vanno in quarantena. Non senza aver segnalato al governo una discriminazione a vantaggio di chi è dipendente pubblico del servizio sanitario. In caso di malattia da Covid-19 i medici e i sanitari dipendenti mantengono la retribuzione integrale, è scritto nel decreto legge 9/2020 all’articolo 19, e la quarantena è parificata a ricovero ospedaliero quindi lo stipendio resta. Il problema si pone per i medici di famiglia, di continuità assistenziale ed emergenza territoriale, oltre che per i pediatri e gli specialisti ambulatoriali. Per i Mmg e di emergenza convenzionati, in caso di malattia a coprire gli oneri del sostituto i primi 30 giorni interviene la polizza assicurativa stipulata da Enpam e finanziata da una trattenuta mensile sui compensi pari allo 0,72%, dal 31° giorno interviene direttamente l’Enpam. La situazione è in qualche modo simile per pediatri e specialisti ambulatoriali.
Ma in caso di quarantena? La polizza assicurativa vigente per i primi 30 giorni non prevede una voce specifica. La Fondazione ci ha pensato con una decisione ora al vaglio dei ministeri competenti (Lavoro ed Economia), ma subito prima aveva chiesto al governo una norma che consentisse al Ssn di farsi carico degli oneri di sostituzione dei medici di famiglia o del mancato guadagno dei medici di continuità assistenziale (pagati ad ore), al pari di quanto accade con i dipendenti. Nulla è avvenuto. Se non che di fatto dal 10 marzo la fattispecie della quarantena non esiste più. Infatti, per evitare di sguarnire i turni lavorativi, i reparti, gli studi della medicina generale, su richiesta del governatore del Veneto Luca Zaia, il governo all’articolo 7 del decreto legge 14/2020 contempla che gli operatori sanitari del Ssn entrati in contatto con pazienti positivi continuino a lavorare e che l’attività sia sospesa solo in caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19, e in questo caso si rientra direttamente nella fattispecie della malattia. In pratica, il caso di quarantena fin qui può aver riguardato alcuni medici di famiglia lombardi e veneti; ma in futuro non si può dire e le leggi possono cambiare.
Per inciso, il caso della quarantena fino al 13 marzo non era disciplinato per nessuna categoria di medici convenzionati mentre per i liberi professionisti il CdA Enpam ha deciso di erogare il sussidio sostitutivo del reddito come previsto nei casi di calamità naturale (82,78 euro al giorno) per far fronte ai mancati guadagni da chiusura studio. Per la cronaca, la quarantena è il secondo fronte di frizione che si apre tra Enpam e Governo Conte a seguito delle misure contro il Covid. Il primo nasce dall’indennità di 500 euro al mese per 3 mesi: per i lavoratori autonomi che hanno fermato l’attività è possibile accedervi, ai professionisti iscritti ad altre casse no. Enpam ha fatto notare che sia la Fondazione sia Inps contribuiscono al Fondo da cui l’indennità è tratta quindi la disparità di trattamento non si giustifica. Per tutta risposta il governo Conte ha dato vita a un secondo fondo di ultima istanza per i professionisti, che arrivano “dopo” gli altri.
Che la differenza tra operatori del Ssn dipendenti e convenzionati in tempi di coronavirus stia pesando un po’ lo conferma indirettamente una circolare Inail a chiarimento del decreto Cura-Italia. Il decreto Cura Italia, afferma la circolare, equipara la malattia da coronavirus a malattia professionale per la quale l’Asl deve avviare la procedura Inail per l’indennizzo. In effetti, l’articolo 42 spiega che nei casi accertati di infezione da Covid 19 in occasione di lavoro, entra in gioco il medico certificatore che redige il certificato di infortunio, e le tutele Inail sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato. La malattia decorre dal giorno in cui il tampone è riscontrato positivo. La disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici, come il Servizio sanitario nazionale, e privati. La nota peraltro risponde «alle richieste avanzate da alcune direzioni regionali in tema di gestione delle assenze dal lavoro del personale dipendente». Il medico convenzionato ha altre coperture Enpam (primi 30 giorni e, per gli infortuni, tutela dell’inabilità parziale o totale permanente), ma da qui a dire che non rientri del tutto ce ne correrebbe. Inail si fa riserva di ulteriori indicazioni “anche all’esito di alcune proposte normative avanzate dall’istituto”.