Apertura attività libero professionali dal 4 maggio
Secondo il Decreto 26.4.20, a partire dal 4 maggio sarà possibile riaprire le attività mediche libero professionali.
Secondo l’art. 2, comma 3 del Decreto 26.4.20, “sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica necessità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 146/90”. Fra le attività definite essenziali dalla legge 146/90, rientra anche la sanità (art. 1, comma 2, lettera a della legge, riportata sotto).
Ulteriore conferma della possibilità di riaprire gli ambulatori medici è data dalla menzione del codice ATECO 86 (assistenza sanitaria) nell’allegato 3 del Decreto, che identifica le attività che possono operare a partire dal 4 maggio p.v.
Perché ciò sia possibile, è comunque necessario che siano rispettate le tutele igienico sanitarie indicate negli allegati al Decreto 26.4.20, con particolare riguardo alle disposizioni dell’allegato 4 (norme generiche igienico – sanitarie) e dell’allegato 6 (norme per lo svolgimento di attività lavorative). Per l’organizzazione dell’attività e l’applicazione delle norme di prevenzione del contagio sarà possibile svolgere attività lavorativa (senza apertura al pubblico) a partire dal 27.4.20 (art. 2 comma 9 Decreto 26.4.20).
E’ bene tuttavia ricordare che le indicazioni contenute negli allegati al Decreto 26.4.20 sono rivolte in via generale alla tutela dei lavoratori, ma non sono specifiche per chi svolge la professione medica ed odontoiatrica. Si segnala in particolare che è in corso di elaborazione da parte della CAO presso la FNOMCeO una serie di linee guida che saranno sottoposte a breve all’esame del Ministero della Salute. In attesa della definitiva identificazione delle linee guida per il contrasto al contagio, si segnala che la Federazione ha suggerito agli odontoiatri di procrastinare l’apertura degli studi professionali per evitare di incorrere in possibili conseguenze negative in caso di contagi di pazienti o operatori sanitari.
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Dott. Michele Gaudio
Presidente OMCeO
Avv. Francesco Farolfi
Consulente Legale OMCeO
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- 12 giugno 1990, n. 146.
Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge.
Art. 1
- Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione.
- Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell’ articolo 2:
- a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanità; l’igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; l’apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all’articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;
- c) per quanto concerne l’assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
- d) per quanto riguarda l’istruzione: l’istruzione pubblica, con particolare riferimento all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l’istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
- e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l’informazione radiotelevisiva pubblica.