Contratto medici ospedalieri: sciolti i dubbi sull’applicazione

(da DottNet)    L’Aran (la controparte di negoziazione per i medici dipendenti pubblici) scioglie, in alcuni recenti orientamenti applicativi, alcuni dubbi riguardanti l’articolazione dei contratti degli ospedalieri.

1) Un dirigente medico che cambia disciplina a seguito di vincita di concorso e che deve nuovamente superare un periodo di prova, durante questa prova non può percepire la retribuzione di posizione ex art. 91 del Contratto dell’Area Sanitaria (direzione di struttura complessa, o semplice, incarico di alta professionalità, di studio e ricerca, ecc.).  

Compiuto il periodo di prova, dovrà essere corrisposto l’incarico professionale di base, di entità irrisoria (quindi penalizzante per un professionista che, magari, era già in possesso di una titolarità di struttura). L’Aran però aggiunge che “in seguito, al medesimo dirigente potrà essere conferito, previo avviso dio selezione interna, un diverso incarico” che potrà tenere conto dell’anzianità dirigenziale maturata non soltanto nella posizione attuale, ma anche presso altre strutture italiane o europee. In questo caso, la nuova retribuzione di posizione andrà erogata con decorrenza dalla data di conferimento del nuovo incarico.

2) Il dirigente medico neoassunto in corso d’anno può fin da subito optare per il rapporto di tipo non esclusivo (cioè dichiarando di voler svolgere attività extra moenia)? 

La risposta dell’Aran è affermativa. Il neoassunto, a termini di contratto, deve dichiarare, già nella fase iniziale di assunzione, l’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, da riportarsi nel contratto individuale di lavoro. Rimane ferma la possibilità, entro il termine del 30 novembre dell’anno di assunzione e degli anni successivi, di presentare la domanda di conversione, che avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

3) Per i medici dipendenti impiegati in attività di ricerca il contingente annuale massimo di riferimento per l’utilizzo dei permessi studio, utilizzabili per la partecipazione alle lezioni, è pari al 3% dell’impegno orario complessivo, in relazione al solo personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda o Ente all’inizio di ogni anno. 

L’Aran segnala che, oltre a questi permessi, le disposizioni contrattuali in vigore prevedono anche i permessi retribuiti per motivi personali o familiari (art. 37 del Contratto del 2018), e i permessi retribuiti per esami e concorsi (art. 36). Inoltre, nell’art. 58, sono fatte salve le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge, anche attinenti a motivi di studio e ricerca.

4) La Corte Costituzionale (pronuncia 58/2021) ha dichiarato legittima la riduzione da tre a due anni della validità delle graduatorie per il reclutamento del personale (anche medico) presso le pubbliche amministrazioni. 

Contrariamente a quanto denunciato dalla Regione Val d’Aosta, la Consulta ha detto che questa disposizione non ha violato la specifica competenza regionale in merito, perché la norma in questione rientra nella competenza legislativa nazionale residuale in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa delle Regioni.

Malattia e infortunio scusanti per gli adempimenti statali

Malattia e infortunio scusanti per gli adempimenti statali

(da enpam.it)   Con il via libera alla Camera di ieri, il Parlamento ha approvato in via definitiva la conversione in legge del cosiddetto Decreto Sostegni. Tra le tante novità ce n’è una che riguarda direttamente il mondo del lavoro autonomo.  Con uno specifico emendamento è stato infatti introdotta una scusante, per i liberi professionisti, in caso di malattia da Covid-19, che sospende la decorrenza dei termini relativi a tutti gli adempimenti nei confronti dello Stato. Ci riferiamo in particolare alla mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché ai mancati pagamenti verso la pubblica amministrazione.   A questo proposito, martedì scorso, nella stessa giornata in cui venivano avviate le procedure di voto per il via libera definitivo al Decreto Sostegni, si è tenuta una conferenza stampa presso il Senato della Repubblica.  L’obiettivo dell’incontro, organizzato dal senatore Andrea De Bertoldi di Fratelli d’Italia, era di sollecitare l’approvazione di un Disegno di legge attualmente in discussione, sostenuto trasversalmente in Parlamento da tutte le forze politiche, che punta ad allargare la sospensione della decorrenza dei termini relativi a tutti gli adempimenti dei liberi professionisti verso lo Stato, a qualsiasi tipo di malattia o infortunio, e non più solo al Covid-19.

Secondo le Casse di previdenza, sia l’emendamento già approvato sia il disegno di legge in discussione, rappresentano un segnale di attenzione al mondo dei professionisti: “Siamo di fronte a un passaggio importante, che oltre a ridurre delle discriminazioni all’interno del mondo del lavoro, ridà una dignità alle nostre categorie e contribuisce anche alla rilevanza sociale della loro azione professionale” ha sostenuto il presidente dell’Adepp nonché dell’Enpam, Alberto Oliveti, invitato a intervenire nel corso della conferenza stampa.  “La copertura sull’infortunio e della malattia per i professionisti, che parte dai casi riguardanti il Covid grazie all’emendamento al Decreto legge Sostegni, e che speriamo, con il Disegno di legge in discussione, si possa estendere tout court – ha aggiunto Oliveti – , si unisce a quanto già come Adepp ed Enpam stiamo facendo per garantire tranquillità ai nostri iscritti ad esempio con l’accesso al credito e con le misure sulla genitorialità, e cioè un welfare che significa sostegno, ma anche sostenibilità, adeguatezza e solidarietà per tutti i nostri iscritti”.

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