Al via il primo test clinico per la cannabis contro l’emicrania

(da DottNet)   Per la prima volta un test clinico cercherà di verificare l'efficacia della cannabis come terapia dell'emicrania. La sostanza è usata contro questa patologia da migliaia di anni, sottolineano i ricercatori dell'università di San Diego nel comunicato di annuncio, ma non c'erano mai stati studi organizzati. Ai partecipanti al test sarà dato 'random' il trattamento con Thc o Cbd, due principi attivi della cannabis, una combinazione dei due o un placebo. La sperimentazione sarà condotta in doppio cieco, cioè con i ricercatori che daranno la terapia e valuteranno gli effetti non sapendo quale trattamento il paziente studiato ha ricevuto. Al momento sono 20 i partecipanti, che dovrebbero arrivare a 90 entro la fine del trial. "Molti pazienti che soffrono di emicrania l'hanno avuta per molti anni senza parlarne con un medico - sottolinea Nathaniel Schuster, uno dei ricercatori -. Ora quando ci chiedono se la cannabis funziona contro la malattia non abbiamo nessun dato sperimentale per rispondere".  Negli ultimi anni sono sempre di più i test clinici che provano l'efficacia di alcune sostanze per curare malattie.  Pochi giorni fa ad esempio uno studio ha dimostrato che l'mdma, principio attivo dell'ecstasy, può curare i sintomi del disturbo da stress post traumatico se associato alla psicoterapia.

Dl Covid. Via libera definitivo alla Camera. Lo ‘scudo penale’ per gli operatori sanitari è legge

L'approvazione è arrivata con 311 voti favorevoli e 47 contrari. L'articolo 3-bis del provvedimento prevede che fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, saranno punibili solo nei casi di colpa grave. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice dovrà tenere conto anche della limitatezza delle conoscenze scientifiche sulle patologie da Sars-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili.  Leggi L'articolo completo al LINK

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Contratto medici ospedalieri: sciolti i dubbi sull’applicazione

(da DottNet)    L’Aran (la controparte di negoziazione per i medici dipendenti pubblici) scioglie, in alcuni recenti orientamenti applicativi, alcuni dubbi riguardanti l’articolazione dei contratti degli ospedalieri.

1) Un dirigente medico che cambia disciplina a seguito di vincita di concorso e che deve nuovamente superare un periodo di prova, durante questa prova non può percepire la retribuzione di posizione ex art. 91 del Contratto dell’Area Sanitaria (direzione di struttura complessa, o semplice, incarico di alta professionalità, di studio e ricerca, ecc.).  

Compiuto il periodo di prova, dovrà essere corrisposto l’incarico professionale di base, di entità irrisoria (quindi penalizzante per un professionista che, magari, era già in possesso di una titolarità di struttura). L’Aran però aggiunge che "in seguito, al medesimo dirigente potrà essere conferito, previo avviso dio selezione interna, un diverso incarico" che potrà tenere conto dell’anzianità dirigenziale maturata non soltanto nella posizione attuale, ma anche presso altre strutture italiane o europee. In questo caso, la nuova retribuzione di posizione andrà erogata con decorrenza dalla data di conferimento del nuovo incarico.

2) Il dirigente medico neoassunto in corso d’anno può fin da subito optare per il rapporto di tipo non esclusivo (cioè dichiarando di voler svolgere attività extra moenia)? 

La risposta dell’Aran è affermativa. Il neoassunto, a termini di contratto, deve dichiarare, già nella fase iniziale di assunzione, l’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, da riportarsi nel contratto individuale di lavoro. Rimane ferma la possibilità, entro il termine del 30 novembre dell’anno di assunzione e degli anni successivi, di presentare la domanda di conversione, che avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

3) Per i medici dipendenti impiegati in attività di ricerca il contingente annuale massimo di riferimento per l’utilizzo dei permessi studio, utilizzabili per la partecipazione alle lezioni, è pari al 3% dell’impegno orario complessivo, in relazione al solo personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda o Ente all’inizio di ogni anno. 

L’Aran segnala che, oltre a questi permessi, le disposizioni contrattuali in vigore prevedono anche i permessi retribuiti per motivi personali o familiari (art. 37 del Contratto del 2018), e i permessi retribuiti per esami e concorsi (art. 36). Inoltre, nell’art. 58, sono fatte salve le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge, anche attinenti a motivi di studio e ricerca.

4) La Corte Costituzionale (pronuncia 58/2021) ha dichiarato legittima la riduzione da tre a due anni della validità delle graduatorie per il reclutamento del personale (anche medico) presso le pubbliche amministrazioni. 

Contrariamente a quanto denunciato dalla Regione Val d’Aosta, la Consulta ha detto che questa disposizione non ha violato la specifica competenza regionale in merito, perché la norma in questione rientra nella competenza legislativa nazionale residuale in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa delle Regioni.