Consiglio di Stato conferisce piena autonomia alle CAO provinciali
(da Odontoiatria33) A rappresentare (legalmente) la professione è il Presidente dell'Albo e non il Presidente dell'Ordine. Questo è quanto emerge dalla lettura della sentenza del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7932/2019 intervenuta in merito alla questione della sospensione dell’autorizzazione sanitaria di una società odontoiatrica, abbiamo pubblicato un approfondimento ieri 26 novembre. La vicenda, ricordiamo, trae origine da un'azione giudiziaria avviata dalla CAO di La Spezia nei confronti del Comune che non voleva avviare la procedura di sospensione dell’autorizzazione sanitaria nei confronti della società odontoiatrica. Per motivare la decisione, che ha dato ragione alla CAO di La Spezia il Consiglio di Stato è anche entrato nel merito del funzionamento e delle prerogative spettanti alle Commissioni Medica ed Odontoiatrica nonché all'Ordine, con interessanti affermazioni. Commissione Albo Odontoiatrica autonoma rispetto all’Ordine L’azione della CAO La Spezia ha infatti posto i Giudici a doversi esprimere anche sull’autonomia decisionale della CAO in quanto, essendo stato tale ricorso presentato dal Presidente della Commissione Odontoiatri (e non dal Presidente dell'Ordine), previa deliberazione della stessa (e non del Consiglio Direttivo), il Consiglio di Stato ha dovuto analizzare (e respingere) tutte le eccezioni preliminari, sollevate dal Comune e dalla società, vertenti sul tema, entrando nel merito delle attribuzioni spettanti ai vari "organi", che costituiscono l'Ordine, e ne ha definito ruoli, compiti ed attribuzioni. Dalla sentenza emergerebbe che la CAO è un "organo autonomo" dell'Ordine professionale ed è il tutore degli interessi della categoria professionale di cui essa è l'esponente.