Incremento pensionistico per i MMG post 68 anni

(da fimmg.org)   Nell’attesa di misure strutturali che risolvano il problema della carenza di medici, la fondazione Enpam interviene con un ‘provvedimento tampone’ per incentivare i camici bianchi vicini alla pensione a restare al lavoro più a lungo.
Per effetto di due delibere dell’Enpam entrate in vigore il 1° marzo 2024, i medici di medicina generale che decideranno di andare in pensione dopo i 68 anni matureranno una pensione significativamente più alta.
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Responsabilità professionale. Pronto il decreto con requisiti polizze assicurative per strutture e esercenti la professione sanitaria

l testo ‘bollinato’ e firmato da Schillaci, Giorgetti e Urso, oltre a dettagliare i massimali minimi di garanzia per strutture e operatori sanitari, prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio di tariffa in relazione al verificarsi o meno di sinistri, con specifico riferimento alla tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta. E gli assicuratori avranno due anni di tempo per adeguare i contratti ai nuovi requisiti minimi. 

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Schillaci: lo scudo penale per i medici deve diventare strutturale

(da Ansa.it)   «Tra un mese circa la cosiddetta commissione Nordio terminerà i propri lavori. Credo che sia necessario rendere strutturale il provvedimento dello scudo penale per la responsabilità penale dell’atto medico, che ora è esteso a tutto il 2024, anche sulla base delle conclusioni della commissione». Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo alle domande in audizione in commissione Affari sociali alla Camera nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla Medicina di emergenza ed i Pronto soccorso. Rispetto alle cause temerarie, ovvero senza fondamenti effettivi, «sono uno degli aspetti su cui la commissiona sta lavorando per cercare di disincentivare appunto il ricorso alle cause», ha sottolineato Schillaci. Tutto questo, ha concluso, «va a favore dei cittadini. Oggi, per la medicina difensiva, si fanno troppi esami spesso inutili».

Rideterminazione delle scadenze di trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

(da fimmg.org)   Com’è noto, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 19.10.2020 – come modificato dal D.M. 16.02.2023 –  la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate da parte dell’Agenzia delle entrate, avrebbe dovuto essere mensile a far data dal 1° gennaio 2024 .   Tale disposizione normativa è stata espressamente abrogata dall’art. 2, comma 2, del D.M. 8.02.2024, senza, di fatto, divenire mai operativa.

Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2024, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 12 del d. Lgs. 8 gennaio 2024 – c.d. Decreto Adempimenti – i dati relativi alle spese sanitarie devono essere trasmessi, in modalità telematica, con una cadenza semestrale .

La tempistica di trasmissione è stata, invece, disposta con il D.M. 8 febbraio 2024, il quale, introducendo  nel corpo dell’art. 7 del D.M. 19.10.2020, il comma 1-bis, ha disposto che, a far data dal 1° Gennaio 2024, la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria deve avvenire :

a)     per le spese sanitarie sostenute nel 1° semestre – periodo gennaio/giugno – del medesimo anno, entro il 30 settembre;

b)     per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre – periodo luglio/dicembre – entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

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