Terza dosa vaccino anti covid-19 per il personale sanitario

A partire da lunedì 25 ottobre la somministrazione della dose booster di vaccino anti covid -19 è estesa anche al personale sanitario che svolge attività al di fuori dell’Azienda USL della Romagna.  Tutti gli esercenti le professioni sanitarie e tutti gli operatori di interesse sanitario che hanno completato il ciclo vaccinale primario possono effettuarla presentandosi a uno dei Centri vaccinali Hub provinciali dell’Azienda, senza appuntamento, dalle 13 alle 18,30.

La terza dose deve essere somministrata dopo almeno 6 mesi dal completamento del ciclo primario e sarà effettuata con il vaccino Comirnaty di BioNTech/Pfizer indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario. In occasione della somministrazione della terza dose di vaccino COVID è possibile, per chi lo desidera, effettuare anche la vaccinazione antinfluenzale (Vaccino Flucelvax tetra).

Si precisa che l’accesso senza prenotazione viene garantito per questa settimana, al termine della quale, sulla base dell’affluenza complessiva che si sarà presentata agli hub vaccinali, l’Azienda valuterà se introdurre la prenotazione anche per questa categoria di utenza.

Sul sito internet dell’Azienda USL al link https://www.auslromagna.it/ricerca/download/covid-19-vaccinazione/booster-sanitari  gli operatori sanitari interessati possono trovare tutte le indicazioni, compresa la modulistica da stampare e compilare prima di presentarsi per la vaccinazione.

  Centri vaccinali hub provinciali Ausl Romagna
FORLIFIERA DI FORLIVIA PUNTA DI FERRO N.2
CESENACESENA FIERAVIA DISMANO 3845 PIEVESESTINA DI CESENA
RIMINICENTRO VACCINALE  RIMINISTRADA CONSOLARE RIMINI S. MARINO N.76
RICCIONECENTRO COMMERCIALE PERLA VERDEVIA BERLINGUER N.3
RAVENNACENTRO VACCINALE PROVINCIALE ESPVIA BUSSATO N. 218
LUGOCENTRO HUB IL TONDOVIA LUMAGNI N.30
FAENZACENTRO HUB FAENZA FIERAVIA RISORGIMENTO N.3

La terapia con agopuntura nell’ambito ospedaliero

Desidero riferire ai colleghi appartenenti al nostro Ordine queste due testimonianze riguardanti l’inizio di un’esperienza clinica basata sull’impiego dell’agopuntura nei centri di terapia del dolore degli ospedali di Forlì e Cesena. L’agopuntura è una tecnica terapeutica che, se effettuata correttamente, implica la conoscenza della medicina cinese. Tale procedimento non è alternativo alla medicina moderna; viceversa si integra con essa e ne valorizza le caratteristiche. Ci tengo a precisare che si tratta di due allievi dell’Accademia di Medicina Tradizionale Cinese, una scuola di agopuntura che si basa principalmente sulla didattica clinica in ambito ambulatoriale. E’ una strada semplice ma entusiasmante di di approfondimento professionale.     Dott. Giorgio Di Concetto, Forlì

Armando Criscuolo  –  Centro di Terapia del Dolore dell’Ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì

L’ambulatorio di Agopuntura, facente parte del Centro di Terapia del Dolore dell’Ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì ( U.O. Anestesia e Rianimazione diretta dal Dott. Stefano Maitan) è stato attivato in giugno del 2019.  Con la Delibera della Giunta Regionale 741/2014 l’Agopuntura è entrata nei LEA ( Livelli Essenziali di Assistenza) Regionali.  Afferiscono a tale ambulatorio i pazienti affetti da dolore ricorrente o cronico muscolo-scheletrico lombare, con o senza sciatalgia, oppure affetti da cefalea muscolo-tensiva o emicrania.  L’ambulatorio di agopuntura è aperto 2 giorni alla settimana, e sta incrementando ogni anno la propria attività, passando dalle quasi 300 prestazioni del 2019 alle più di 800 del 2021.

Data la riconosciuta complessità del dolore lombare cronico e della cefalea, nonché la loro natura multidimensionale, è stato  fondamentale sviluppare una strategia di gestione del dolore, iniziata il più precocemente possibile, che sia basata sulla interdisciplinarietà e finalizzata non solo alla riduzione dell’intensità del dolore, ma anche al ripristino della funzionalità, intesa come capacità di svolgere il lavoro e le normali attività quotidiane, al recupero del benessere psicologico e al ripristino del sonno. Questo approccio multidisciplinare ha permesso di trattare con efficacia molti pazienti che non avevano ottenuto risultati soddisfacenti con la sola terapia standard o perché particolari condizioni patologiche non permettevano di ottenere un miglioramento soddisfacente con l’ usual care. E’ il caso, ad esempio, di una paziente affetta da burning  mouth, sindrome caratterizzata dalla presenza di un bruciore persistente nel cavo orale in assenza di lesioni e/o alterazioni locali o sistemiche della mucosa orale. La sintomatologia, presente giorno e notte, non le permetteva di alimentarsi ed aveva espresso idee suicide. Gravida al secondo mese non consentiva trattamenti farmacologici, così è stata indirizzata all’ambulatorio di agopuntura. I miglioramenti sono comparsi dopo poche sedute: l’intensità del bruciore è diminuita e la frequenza degli attacchi si è diradata.

Recentemente abbiamo pubblicato un case report su SAGE Journal in cui viene descritto un paziente a cui era stata fatta diagnosi di SUNCT  (short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and tearing). Si tratta di una cefalea primitiva caratterizzata da dolore trigeminale monolaterale; dolore di tipo trafittivo e continuo, molto invalidante, non responsivo ad alcun trattamento farmacologico. Il paziente, dopo 45 giorni di intenso dolore, diversi accessi al pronto soccorso ospedaliero, ha iniziato sedute di agopuntura (tre sedute per le prime 2 settimane) insieme ad una terapia farmacologica con lamotrigina a bassi dosaggi. Durante la terza seduta di agopuntura il dolore è scomparso e a distanza di un anno il paziente è ancora libero da cefalea. Gli esempi in cui il miglioramento della sintomatologia e della qualità di vita siano dovuti all’integrazione tra medicina convenzionale ed agopuntura sono molteplici.  Devo precisare che mi sono iscritto all’Accademia di Medicina Tradizionale Cinese di Bologna nel 2016 e che sono recentemente entrato nel corpo docente. La mia formazione si è svolta prevalentemente frequentando l’ambulatorio di didattica clinica di Forlì.

Silvia Pivi – Terapia Antalgica dell’Ospedale Bufalini di Cesena

Dal 2018 presso la Terapia Antalgica dell’Ospedale Bufalini di Cesena abbiamo attivato un servizio di agopuntura per il trattamento della cefalea emicranica e muscolo-tensiva, in conformità con la delibera regionale del 2014 che suggeriva, dove possibile, l’apertura di ambulatori di agopuntura per il trattamento di alcune patologie garantite dai LEA nella regione Emilia-Romagna.  I primi 14 pazienti  hanno manifestato grande soddisfazione per il trattamento: in particolare, in 12 di questi si è assistito ad una riduzione degli episodi di cefalea emicranica. Durante e dopo il periodo di trattamento i pazienti sono passati dall’ abuso di FANS e l’utilizzo dei triptani al solo impiego della tachipirina. Oltre alle cefalee, il nostro trattamento si è rivolto soprattutto alle patologie riguardanti cervicalgie e cervicobrachialgie.. In altri casi abbiamo seguito pazienti cronici e complessi, come nefropatici o diabetici, che non potevano assumere cortisonici;  l’agopuntura ha dimostrato la sua efficacia anche ottenendo un miglioramento della cenestes e delle condizioni generali.

Come molti servizi, nel periodi pandemico anche il quello di agopuntura ha subito un arresto; la soddisfazione dei malati e il loro affetto è stata la spinta a continuare, pur tra le difficoltà organizzative. Il fatto che l’agopuntura si collochi all’interno delle prestazioni ospedaliere è infatti una grande conquista raggiunta.  Qualche collega, medico di base, si stupisce perché richiedo, in vista del programma terapeutico, di visionare esami di laboratorio  e radiologici, come una TAC o una risonanza, ma abbiamo sempre sentito ripetere nella nostra Scuola che siamo innanzitutto medici occidentali. 

In questi mesi non è mai mancato il confronto con il Dr. Di Concetto, in particolare nei casi più complessi. Il rapporto continuo con un maestro è sempre stato un punto di forza dell’Accademia di Medicina Cinese di Bologna dove mi sono formata grazie ad un metodo didattico molto semplice: la partecipazione alla pratica clinica, nell’ambito di uno stretto rapporto col docente negli ambulatori della Scuola, in particolare in quello di Forlì. 

Certificati di malattia, serve subito l’autocertificazione dei primi tre giorni

(da M.D.Digital)   L’Inps ha registrato un aumento dei certificati di malattia in concomitanza all’applicazione del green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro per i lavoratori pubblici e privati. Sono stati 17.340 i certificati di malattia redatti in più il 15 ottobre, giorno di esordio del green pass. Troppi al punto di far crescere il sospetto che molti siano “falsi” e redatti da Mmg compiacenti. Di nuovo si punta il dito contro i Mmg e di nuovo lo Snami ritorna alla ribalta con la proposta dell’autocertificazione dei primi tre giorni di malattia.

“C’era da aspettarselo – puntualizza Angelo Testa, presidente nazionale Snami –  come sindacato lo ribadiamo da decenni. Esistono delle lievi patologie come il mal di testa, la diarrea ed altre la cui diagnosi non può che essere fatta sulla base di sintomi clinicamente non obiettivabili. In buona sostanza ci si rifà a ciò che il paziente sotto la sua responsabilità ci riferisce e che risulta impossibile constatare. Sino a che la situazione rimarrà questa continueremo ad avere fenomeni come quello registrato in passato per i lavoratori dell’Alitalia ed adesso per il green pass obbligatorio. I medici non certificano al telefono ma responsabilmente in presenza come prescrive la legge ed è possibile che a alcuni lavoratori abbiano mentito e siano rimasti a casa proprio per non dover affrontare l’obbligo della certificazione Covid”.

“Come Snami proponiamo – conclude il leader dello Snami – la autocertificazione per i primi tre giorni di assenza e non si può più tollerare che la certificazione di malattia continui ad avvenire sotto la minaccia di norme punitive e di imposizioni ed attribuzioni poco consone al decoro della professione medica, studiate ed approvate non per fini sanitari”.

Approvate dal nostro Consiglio Direttivo le Linee guida in materia di informazione sanitaria

Nel corso della seduta del 19 Ottobre u.s., il Consiglio Direttivo del nostro Ordine ha approvato il documento “Linee guida per la informazione sanitaria” che pubblichiamo qui sotto   Il documento è stato realizzato dalla nostra Commissione per la Pubblicità Sanitaria ed è un utile strumento di consultazione che indica chiaramente cosa si può e non si può fare per pubblicizzare la propria attività. Invitiamo tutti i colleghi, soprattutto coloro che svolgono una attività in libera professione, a leggere attentamente il documento ed ad attenersi alle indicazioni in esso contenute

Equo compenso, ok della Camera a Ddl. Le novità di interesse per i medici

(da Doctor33)   Per medici e odontoiatri potrebbero presto tornare le tariffe minime come riferimento per i contratti d’opera, anche se non fissate dagli ordini. L’Aula della Camera ha approvato con 251 sì, nessun contrario e 9 astenuti (di Liberi & Uguali) la proposta di legge a prima firma di Giorgia Meloni (FdI, AC 3179​) che introduce l’equo compenso per tutti i professionisti affiancando le professioni intellettuali agli avvocati. Questi ultimi fin qui erano i soli coperti da una disposizione di legge. Sono state contestualmente approvate le proposte abbinate a prima firma di Andrea Mandelli (FI, Federazione degli Ordini dei Farmacisti), Jacopo Morrone (Lega) Massimo Bitonci (Lega); Di Sarno (M5S).
Il provvedimento passa ora all’esame del Senato dove, nelle dichiarazioni di voto finale, sono stati auspicati approfondimenti e modifiche. Gli impianti delle bozze sono simili: in genere, nei primi due articoli si definisce l’equo compenso, e si specifica che per essere equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto ed al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale. Il trattamento economico deve quindi essere conforme ai parametri che regolano non solo i compensi previsti per gli avvocati ma anche quelli per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi nonché per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi. La proposta Meloni, prima in ordine di tempo, considera ad esempio nulle le pattuizioni che prevedano “un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all’opera prestata o al servizio reso, cioè inferiore agli importi individuati con i valori stabiliti dai parametri o dalle tariffe fissati con decreto ministeriale per le professioni regolamentate” o per gli avvocati (legge 247/2012). Il professionista potrà impugnare convenzioni, contratti e gare al tribunale del luogo dove vive od opera: il giudice li rivedrà secondo i parametri o le tariffe ministeriali in vigore relativi alle attività svolte, e potrà chiedere il parere di congruità dell’ordine o del collegio professionale, “che costituisce piena prova sulle caratteristiche, sull’urgenza e sul pregio dell’attività prestata, sull’importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell’affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”. Al contrario, “si prevede un espresso divieto di avvalersi della consulenza tecnica”. Sono nulli gli accordi che vietino al professionista di chiedere acconti o che gli impongano di anticipare spese.
Si considerano, inoltre, vessatorie le clausole che consentono al cliente: di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; di negare contratti scritti (o al contrario di obbligare alla firma altrimenti si riserva di non pagare); di pretendere prestazioni extra gratis; di imporre la rinuncia al rimborso delle spese legate alla prestazione; di prevedere tempi di pagamento oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura; di riscrivere i contratti in modo peggiorativo. L’articolo 5 prevede che il parere di congruità emesso dall’ordine acquisti efficacia di titolo esecutivo, in alternativa all’ingiunzione di pagamento del giudice se il debitore non abbia proposto opposizione al giudice competente. L’articolo 7 consente le class action, l’articolo 8 istituisce un Osservatorio nazionale sull’equo compenso al Ministero della giustizia.
La nuova disposizione, si legge nel preambolo del Ddl 3179, mira a concretizzare lo spirito dell’articolo 2233 del codice civile secondo cui «la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione». Oggi “non essendo prevista alcuna sanzione di nullità, il professionista non può far valere l’inadeguatezza del compenso in presenza di un accordo che lo determini in misura irrisoria. La proposta contempla anche il diritto del cittadino consumatore di ottenere una prestazione di qualità, impossibile da garantire al di sotto dei livelli minimi di compenso previsti dai parametri ministeriali”.

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