Più tempo per dichiarare i redditi all’Enpam con il Modello D

(da DottNet)   L’Enpam ha spostato dal 31 luglio al 6 settembre il termine per la dichiarazione dei redditi libero-professionali (modello D) ai fini previdenziali. La decisione della Cassa dei medici e degli odontoiatri arriva dopo che il Governo ha disposto lo slittamento dei termini per il versamento del saldo 2023 e della prima rata di acconto 2024 delle imposte sui redditi per i soggetti Isa e forfettari. Le imposte potranno infatti essere versate, con interessi minimi, fino al 31 agosto. Tenuto conto che i dati per le dichiarazioni previdenziali si desumono da quelle fatte ai fini fiscali, l’Enpam – come già accaduto in passato – ha spostato la propria scadenza per permettere ai propri iscritti e ai loro consulenti di usufruire appieno delle dilazioni statali.

 Resta invece invariato il termine per il pagamento dei contributi di Quota B, fissato al 31 ottobre per chi paga in unica soluzione. I medici e i dentisti che sceglieranno l’addebito diretto su conto corrente, o che l’hanno scelto in passato, potranno invece diluire il pagamento in due, cinque o nove rate, sempre a partire dal 31 ottobre.

Attività fisica, Iss: sedentari quasi tre italiani su dieci

(da Doctor33)   Gli adulti fisicamente attivi tra i 18 e i 69 anni sono il 48%, poco meno di 1 su 2. Il 24% lo è solo parzialmente, mentre quasi 3 su 10 (28%) sono sedentari. Il problema cresce con l’avanzare dell’età: la sedentarietà si attesta intorno al 24% tra i 18 e i 34 anni, per salire al 33% fra i 50-69enni e arrivare al 38% tra gli over 65. Una cattiva abitudine più frequente nelle donne e fra le persone con uno status socioeconomico più svantaggiato, e che si manifesta maggiormente nelle regioni del Sud con un picco in Campania dove i sedentari sono il 50%. È il quadro tracciato per il biennio 2022-2023 dalle sorveglianze Passi e Passi d’argento dell’Istituto superiore di sanità. Le indicazioni su cui ci si basa precisa l’Iss sono i criteri dell’Organizzazione mondiale della sanità, che ‘prescrive’ 150 minuti a settimana di attività fisica moderata o 75 minuti di attività intensa.

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NON SI TROVA, Carenze e indisponibilità di farmaci. Il libretto prodotto dall’AIFA su questo tema

(da Fimmg.org – riproduzione parziale)  Quando un farmaco non si trova in farmacia, potrebbe essere “carente”. Vuol dire che l”azienda che lo commercializza potrebbe aver dichiarato ad AIFA le difficoltà a rifornire il mercato e AIFA, quindi, lo avrà inserito nell”elenco dei farmaci carenti che è pubblicata sul portale dell”Agenzia. In questo elenco, il paziente e i professionisti sanitari possono trovare una possibile indicazione su cosa fare per sopperire alla mancanza del farmaco, come ad esempio:    a)  ricorrere ad un medicinale equivalente presente sul mercato;   b)  rivolgersi al MMG/specialista per valutare la prescrizione di un farmaco alternativo disponibile per la propria patologia;  c)  rivolgersi alle strutture sanitarie competenti per il territorio (aziende sanitarie/ospedaliere) per richiedere l”importazione del farmaco mancante, reperendolo sul mercato estero.    Tutte queste azioni sono spiegate nel libretto “Non si Trova” recentemente prodotto da AIFA, scaricabile qui Libretto NON SI TROVA

Farmaci. Aifa attiva nuovo servizio di consultazione della banca dati

(da Quotidiano Sanità)  L’Agenzia Italiana del Farmaco ha attivato il nuovo servizio di consultazione della banca dati dei farmaci “AIFA Medicinali” (https://medicinali.aifa.gov.it/it/#/it/). Il servizio consente una ricerca più veloce e accurata dei documenti e delle informazioni sui farmaci autorizzati in Italia. Oltre a visualizzare e scaricare il Foglio Illustrativo e il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dei medicinali, i cittadini, gli operatori sanitari e le aziende possono trovare informazioni sulla rimborsabilità del medicinale da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), sul regime di fornitura e su eventuali carenze.

Via libera al lavoro per i medici pensionati se l’attività non è espressamente vietata

(da DottNet)    Una interessante pronuncia della Corte dei Conti – Sezione del Lazio (deliberazione n. 80/2024/PAR), che consente di riassumere i pensionati nella Pubblica Amministrazione, a patto che non svolgano attività vietate dalla legge, può rappresentare un interessante riferimento per quei medici in pensione che, scadute le eccezioni del periodo Covid, hanno ancora possibilità ed interesse ad ottenere un incarico retribuito nel settore pubblico.

La norma di blocco, contenente le attività espressamente vietate, è l’art. 5, comma 9 del Decreto-Legge 95/2012, laddove viene fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi retribuiti di studio e di consulenza a lavoratori in quiescenza. Ai medesimi soggetti non possono essere conferiti incarichi dirigenziali o direttivi retribuiti, ed anche se gratuiti, la loro durata non può essere superiore ad un anno.

In questo ambito, il Sindaco del Comune di Cassino ha formulato alla Corte una richiesta di parere con riferimento alla possibilità di conferire un incarico retribuito al Responsabile finanziario del servizio tributi dell’Ente, in quiescenza dal 1° novembre 2023, ed in vista del prossimo pensionamento di buona parte del servizio di appartenenza. In particolare, il Sindaco ha chiesto se al fine di prestare affiancamento al personale in servizio…è legittimo affidare al suddetto funzionario, successivamente alla data del suo collocamento in quiescenza, l’incarico temporaneo e straordinario a titolo oneroso di assistenza, di supporto, di affiancamento e di formazione operativa per il personale dell’ufficio tributi, precisando che l’attività oggetto della prestazione non consisterebbe né in un’attività di studio e/o consulenza, né nell’espletamento di funzioni direttive e dirigenziali, ma semplicemente in una mera condivisione dell’esperienza maturata dal funzionario in quiescenza nell’esercizio delle mansioni in precedenza affidategli. 

La Corte dei Conti fa innanzitutto notare che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato sulla norma in esame due circolari, la prima che esclude ogni interpretazione estensiva ed analogica dei divieti ivi contenuti, la seconda che, a fini meramente interpretativi, inserisce nei divieti una ulteriore limitata fattispecie (gli uffici di diretta collaborazione di organi politici).

Sulla base di tali premesse, ed alla luce della conforme giurisprudenza consolidata, la Corte ha dato quindi parere favorevole alla richiesta del sindaco, ferma restando la necessità di una puntuale verifica in concreto della compatibilità normativa delle attività svolte nell’ambito dell’incarico assegnato. Trasferendo il principio in ambito medico, può dunque ben immaginarsi ad esempio il caso di un primario ospedaliero in quiescenza, il quale, in attesa della nomina del suo successore e in presenza di uno svuotamento del reparto con la contestuale assunzione di colleghi più giovani, venga chiamato (senza ricoprire un ruolo sovraordinato) ad affiancare operativamente i neoassunti, per inserirli pienamente nell’attività concreta. Tendenze virtuali, da verificare nella prassi dei prossimi mesi

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