Studio medico: requisiti autorizzativi e di accessibilità
Il Consiglio di Stato sezione III° con sentenza n.1382/2017 ha affermato che sulla base della legislazione statale e regionale lo studio medico non attrezzato per l’attività chirurgica non richiede autorizzazione per la sua apertura. Allo studio del medico di medicina generale non si applica la normativa in merito all’autorizzazione del Sindaco per l’idoneità igienico-sanitaria, né appare essenziale l’eliminazione delle barriere architettoniche in quanto non indispensabile al corretto esercizio dell’attività assistenziale poiché ai sensi dell’art.47 dell’ACN e già dell’art. 33, comma 1, DPR 270/2000 il medico di medicina generale è tenuto a prestare le proprie cure al domicilio dell’assistito su chiamata qualora esso sia non trasportabile o non deambulabile (allegato G e H al DPR n.270/2000).