Nasce il comitato dei medici vessati dai pazienti: “Arroganti e maleducati, pretendono le diagnosi via Whatsapp”

(da TGCom24)  Nasce il comitato dei medici vessati. Un dottore di Treviso, Gianfranco Aretini, e alcuni suoi colleghi – per ora una decina – hanno deciso di unire le forze e fondare un comitato che tuteli i professionisti e promuova iniziative volte a ricostruire il rapporto medico-paziente. “Ormai i pazienti vengono da noi e chiedono farmaci come al supermercato ordinano un etto di prosciutto. L’atmosfera è sempre più tesa, siamo in prima linea, vessati e maltrattati. I nostri pazienti sono sempre più arroganti, maleducati, pretenziosi. Pretendono di sapere già tutto perché lo hanno letto su Internet, vogliono una diagnosi su due piedi e via Whatsapp”, spiega il medico di famiglia Aretini a ‘La Tribuna di Treviso’.  “Partiamo da un dato di fatto imprescindibile. Se un medico sbaglia, è giusto che paghi. La mia non è una difesa di categoria, sia chiaro. E non sono iscritto a nessun partito. Ma non si può stare in silenzio di fronte a ciò che accade nei nostri ambulatori”, spiega il medico. Tra gli esempi riportati da Aretini al quotidiano di Treviso un paziente che ha fatto irruzione nel suo studio mentre stava visitando perché non voleva aspettare, uno che minaccia denunce di continuo. E ancora quello che ha chiesto una diagnosi dermatologica via Whatsapp. “Poi ci sono i colleghi ospedalieri, che subiscono l’ira dei parenti, denunce continue. Lavorano in condizioni sempre più difficili e non c’è mai un grazie, solo pretese”, continua il dottore.  “È un problema grave, profondo, che va risolto. Tanti miei colleghi hanno scelto di lasciare il lavoro grazie a Quota 100 perché non ce la fanno più. La professione medica sta diventando sempre più difficile da svolgere. Eppure gli strumenti sono sempre più precisi, raffinati. Il problema vero è il rapporto con il paziente. È una questione che va affrontata. Non ha senso spendere milioni di euro per realizzare un nuovo ospedale se poi nessuno vi lavorerà. Le istituzioni sanitarie devono intervenire quanto prima, anche se in realtà è già troppo tardi. Lo fa capire il fatto che la professione medica ha perso appeal tra i giovani, il fatto che i pazienti non abbiano più alcun rispetto per noi professionisti. Il comitato nasce proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso la stampa, ma anche la politica e le istituzioni”, spiega ancora Aretini.  “Non c’è tempo da perdere – conclude – Gli ospedali rischiano di svuotarsi di professionisti e anche la medicina generale non se la passa bene. Chi curerà quando nessuno vorrà più fare il medico?”.

Direttore sanitario ed obbligo di iscrizione all’Ordine dove esercita la struttura, finito il periodo transitorio

(da Odontoiatria33)   A prevedere l’obbligo per il direttore sanitario di iscrizione all’OMCeO della provincia dove il centro odontoiatrico esercita, è una norma inserita nella Legge di Bilancio del 2019 entrata in vigore il primo gennaio. Il provvedimento prevedeva un periodo di transizione di 120 giorni che è terminato il primo maggio.  Da giovedì 2 maggio, quindi, tutte le strutture odontoiatriche per cui è previsto l’obbligo di direttore sanitario dovranno rispettare quanto imposto dalla Legge ovvero: direttore sanitario esclusivo (previsto dalla legge Concorrenza 2017) iscritto all’Ordine della provincia dove la struttura esercita.   Sanzioni     La Legge non prevede sanzioni specifiche ma in caso di controllo, se la struttura ha affidato la direzione sanitaria ad un iscritto ad un Albo di una provincia differente da quella di esercizio, risulterebbe come se fosse “senza direttore sanitario”, spiegano ad Odontoiatria33 alcuni presidenti provinciali CAO. Quindi, ci dice l’avvocato Silvia Stefanelli, “è ipotizzabile che venga intimato alla proprietà una data entro la quale adeguarsi prima di vedersi sospesa l’autorizzazione sanitaria”. Per l’iscritto che assume la direzione sanitaria, o continua a mantenerla senza effettuare il trasferimento dell’iscrizione, potrà incorrere in sanzioni deontologiche in quanto non rispetta una norma. “Sarà il proprio Ordine a convocare l’iscritto e valutare la situazione ed eventualmente a decidere l’entità della sanzione”, ci hanno spiegato alcuni presidenti CAO. Ma da giovedì chi non ha ottenuto o richiesto il trasferimento sarà passibile di sanzione?   A ricordare come “l’importante è aver presentato domanda” era stato il presidente nazionale CAO Raffaele Iandolo  chiarendo come “c’è bisogno di un periodo di transizione. Certamente gli OMCeO provinciali non saranno dal primo maggio a sollecitare i controlli nelle strutture e saremo sicuramente disponibili a valutare ogni singola questione e criticità”.   Possono richiedere il trasferimento ad un altro Ordine tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota di iscrizione e con il versamento dei contributi ENPAM e che non abbiano un procedimento disciplinare in corso (compreso quelli per cui si è proposto ricorso alla CCEPS).  Sui tempi necessari per evadere le domande di trasferimento questi possono sfiorare anche i 60 giorni per via delle verifiche da effettuare e perché le domande devono essere vagliate dal Consiglio dell’Ordine di uscita e da quello in entrata, che solitamente si riunisce una volta al mese. Va anche detto che i direttori sanitari che, alla data di entrata in vigore della Norma, avevano già assunto l’incarico, e non erano iscritti nell’Ordine provinciale dove opera la struttura, hanno avuto 120 giorni per presentare la domanda di trasferimento.  E comunque il direttore sanitario che ha trasferito l’iscrizione presso l’Ordine della provincia dove la struttura opera, può esercitare la professione come libero professionista in qualsiasi parte d’Italia.

Congedo per malattia in assenza di certificazione le visite di controllo non rientrano nell’assenza

(da Doctor33)    Si considera malattia tutelabile l’alterazione dello stato di salute (“infermità”) che abbia come conseguenza un’assoluta o parziale incapacità al lavoro, e la tutela va riferita ad ogni fase del fenomeno morboso, dalla manifestazione iniziale dell’evento alla cura dello stesso (esempio: ricoveri ospedalieri svincolati dall’esistenza di uno stato patologico o predisposti per accertamenti diagnostici o per esami di laboratorio necessari per la cura di una patologia). Oltre alla malattia comune sono considerati eventi protetti l’interruzione di gravidanza (art. 19 d.lvo 151/2001, risp. Interpello ministro lavoro 19.8.2008, n. 132), le esigenze profilattiche (Circ. I.n.p.s. n.134381/1981), i ricoveri giornalieri in luoghi di cura (Circ. I.n.p.s. n. 136/2003), i ricoveri per donazione di organi ( Circ. I.n.p.s. n. 192/1996), la chirurgia estetica (e nei liti di cui Circ. I.n.p.s. 63/1991). Ciò premesso, le visite di controllo per patologia ipertensiva, per le quali non sia stata attivata la procedura di cui all’art. 55 septies, comma 2, TUPI (comunicazione e certificazione dell’assenza) non possono rientrare nel congedo per malattia. (avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)

La valutazione dello stile di vita dovrebbe essere parte integrante della cura del diabete

(da Doctor33)   L’attività fisica contribuisce in modo significativo a migliorare la prognosi del diabete, ma questo aspetto risulta ad oggi sottovalutato anziché essere parte integrante del trattamento. Ecco le conclusioni di uno studio, primo autore William Kraus, del Duke Clinical Research Institute alla Duke University School of Medicine di Durham in North Carolina, appena pubblicato su ‘BMJ Open’. «L’attività fisica è strettamente legata a numerose complicanze del diabete, tra cui la mortalità per tutte le cause, la malattia cardiovascolare (CVD), l’ictus, legame che persiste inalterato anche dopo i necessari aggiustamenti in base all’indice di massa corporea. Inoltre, l’attività fisica è componente essenziale di una serie di studi sullo stile di vita in pazienti con CVD e diabete, ma i suoi effetti sono stati studiati raramente in studi clinici prospettici e randomizzati in soggetti ad alto rischio di diabete o CVD.  Per approfondire l’argomento i ricercatori hanno condotto un’analisi post-hoc dei dati dello studio NAVIGATOR, Nateglinide and Valsartan in Impaired Glucose Tolerance Outcomes Research, in cui 9.306 soggetti con ridotta tolleranza al glucosio e malattie cardiovascolari o fattori di rischio cardiovascolare, provenienti da 40 paesi, sono stati randomizzati a ricevere nateglinide o placebo oppure valsartan o placebo. A tutti i pazienti sono state raccomandate modifiche dello stile di vita: riduzione del peso corporeo, limitazione dei grassi saturi, e aumento dell’attività fisica. Il follow-up medio è stato di 6,4 anni con la progressione verso il diabete tra gli indicatori di efficacia del trattamento. «La nostra analisi era mirata a valutare se la quantità di attività fisica svolta fosse correlata al successivo sviluppo di diabete nei soggetti con ridotta tolleranza al glucosio» scrivono gli autori, che hanno valutato i dati del pedometro di 7.118 partecipanti, il 35% dei quali ha successivamente sviluppato diabete. E i risultati parlano chiaro: ogni incremento di 2.000 nel numero medio di passi giornalieri si associa a una riduzione del rischio di progressione verso il diabete pari al 5,5%, riduzione che supera il 6% dopo gli opportuni aggiustamenti statistici. «Questi dati non solo dimostrano l’utilità di misure oggettive dell’attività fisica negli studi clinici, ma suggeriscono che la valutazione dello stile di vita, con metodi anche molto semplici come il pedometro, dovrebbe essere parte integrante della pratica clinica nella cura del diabete» conclude Kraus.
(BMJ Open Diab Res Care 2018. doi:10.1136/bmjdrc-2018-000523  https://drc.bmj.com/content/6/1/e000523)

Rischi di Curcuma e Piperina

(da Fitoterapia33)    Curcumina e piperina, consigliate talvolta in miracolistici prodotti dimagranti, pur in assenza di evidenze, in realtà sono due sostanze che, insieme, presentano alcuni rischi più o meno significativi dal punto di vista clinico, di interazione con numerosi farmaci. Consigliamo a questo proposito di leggere uno dei più recenti lavori sperimentali comparsi in letteratura, che dimostra un rischio non banale: la possibile riduzione di efficacia del tamoxifene in circa un terzo dei soggetti che assumano il farmaco contemporaneamente a curcumina e piperina. Questo meccanismo è dovuto alla modulazione dell’attività del CYP2D6, anche se con gradualità diversa relativamente alla genetica del paziente. Ma il problema rimane.  E sarebbe certo spiacevole esporre pazienti oncologiche a rischi di inefficacia della terapia antiestrogenica per la sola assunzione di un prodotto naturale probabilmente inutile.  Buona lettura dell’articolo originale al LINK  

Certificati invalidità, non inclusi nei Lea e assenti dalla Convenzione. Ecco perché

(da Doctor33)     Il medico che redige il certificato introduttivo per il riconoscimento della condizione d’invalidità o handicap non svolge alcuna funzione di accertamento delle patologie invalidanti. Pertanto, quel certificato è fuori dei livelli essenziali di assistenza e non si può contrattare in convenzione con le Regioni come fosse una prestazione del Servizio sanitario: resta prestazione libero-professionale. E’ il senso della nota inviata dal Segretario Nazionale Fimmg Silvestro Scotti al Direttore Generale del Ministero della Salute Andrea Urbani, dopo che la Regione Lombardia con l’assessore Giulio Gallera ha annunciato di voler contrattare con i medici di famiglia l’inserimento dei certificati di invalidità nell’accordo regionale con i medici di base. L’interpretazione della Regione nasce da una lettura del decreto presidenziale sui Lea di inizio 2017 che all’allegato 1 punto G inserisce tra le prestazioni di prevenzione tutti gli accertamenti medico legali per riconoscere invalidità, sordità, cecità civili o volte a far riconoscere la condizione di handicap per fruire dei benefici della legge 104. Già il presidente dell’Omceo Milano Roberto Carlo Rossi aveva fatto presente che all’allegato sono citati visite ed esami specialistici interni all’iter di riconoscimento, e non il certificato che dà il via. Ma restava un dubbio: se nella parola “accertamenti” fosse sottinteso tutto l’iter?
La lettera di Scotti, che raccoglie le considerazioni di Fimmg sulla natura giuridica del certificato, osserva che l’avvio della procedura di accertamento segue la presentazione della domanda di invalidità o pro benefici 104. A quest’ultima va allegato il certificato medico attestante la natura dell’infermità invalidante, redatto da Mmg o da professionista abilitato e inviato online all’Inps (che rilascia una ricevuta contenente un numero di codice e copia del documento stesso). Dei due documenti, è la domanda che può essere riconosciuta o rigettata, mentre il certificato a supporto -contenente anamnesi, obiettività, diagnosi, codice ICD, terapia seguita, funzione dell’attività certificatoria – è considerato dalle commissioni Inps o Asl (l’iter differisce su base provinciale) per le informazioni che riporta. Esso attesta di volta in volta: l’impossibilità del soggetto a deambulare senza accompagnatore; l’incapacità a compiere atti di vita quotidiana senza assistenza continua; un tumore o una patologia grave in atto; una patologia Anffas (da disabilità intellettiva o relazionale); una controindicazione a spostarsi da casa. Le informazioni nel certificato sono funzionali all’avvio della procedura e cristallizzano per 90 giorni -dunque con validità dimezzata rispetto agli altri certificati medici- la descrizione clinica del richiedente trattamento. Spetta alle commissioni l’accertamento della qualifica invalidante delle patologie indicate dal medico. «Nulla esclude, peraltro, che, nel lasso temporale tra l’invio online del certificato medico introduttivo e lo svolgimento effettivo dell’accertamento sanitario (…) l’interessato possa essere colpito da ulteriori eventi morbosi aventi portata invalidante; come pure, in tale ultima ipotesi, potrebbe verificarsi anche il caso per il quale gli organi preposti all’effettivo accertamento considerino le patologie indicate nel certificato medito introduttivo non rilevanti ai fini del riconoscimento della condizione invalidante e, all’opposto, accertino come invalidanti patologie intervenute dopo l’invio del certificato medico introduttivo di cui l’interessato sia in grado di fornire la prova». In ogni caso, da solo, il certificato è privo di effetti giuridici ai fini del riconoscimento dell’invalidità. Una riprova è il fatto che al suo rilascio possa non seguire l’invio della domanda all’Inps, ad esempio per scelta dell’interessato. Si potrebbe dire, utilizzando una metafora estranea alla lettera, che il medico certificatore rilascia al paziente la chiave di un motorino d’avviamento (elettrico), mentre la benzina per il motore che porterà l’auto -cioè la pratica – a fine viaggio la paga la sanità pubblica. Due momenti ben diversi tra loro.

Autodichiarazione dei primi tre giorni di malattia: perché non decolla?

(da M.D.Digital)  “Certificati di malattia: Scotti (Fimmg) Per l’autodichiarazione c’è il no di Confindustria e dell’Inps i Mmg terminalisti per far risparmiare personale all’ente”. È questo il titolo di un articolo pubblicato sul sito www.fimmgroma.org con cui si riporta alla ribalta un nodo mai sciolto che riguarda le innumerevoli mozioni di modifica della legge Brunetta incentrate sul tema dell’autodichiarazione della malattia per i primi tre giorni di assenza dal lavoro da parte del lavoratore. È chiaro che continua a preoccupare i medici, oltre l’incombenza burocratica, l’automatismo tra la sentenza definitiva di condanna del medico reo di aver prodotto giustificativi falsi e la radiazione dall’albo, soprattutto quando si tratta di redigere certificati di malattia legati a sintomi riferiti dal paziente, difficilmente verificabili dal medico sul piano clinico come quelli per cui generalmente vengono riconosciuti al massimo tre giorni di assenza dal lavoro.  Il tema è molto sentito e a testimoniarlo è l’ennesima domanda sulla questione rivolta a un rappresentante di categoria, per l’esattezza al segretario generale della Fimmg a margine dell’intervento tenuto al recente Congresso regionale della Fimmg Lazio- Scuola di Formazione in Medicina Generale. “La possibilità di auto dichiarare l’assenza di malattia da parte dei lavoratori è da tempo all’attenzione sul tavolo di Confindustria che non vuole questa metodica in quanto non si fida dei lavoratori italiani”.  “Sull’argomento abbiamo proposto un metodo all’americana – continua Scotti – dove la malattia è retribuita se non utilizzata, come le ferie, ma è complicato agire sui contratti di lavoro. Confindustria ha paura che aumenti l’assenteismo anche se in alcuni contratti è gia presente un metodo premiante”. Ma non c’è solo Confindustria a mettersi di traverso.  “Anche l’Inps stessa crea problemi sull’autodichiarazione, che nella prassi dovrebbe essere inviata dal lavoratore per via telematica”. Al momento questa eventualità è difficile da realizzare, mentre i medici di famiglia con le loro interconnessioni di rete indispensabili all’esercizio della professione in convenzione rendono tutto più facile”. “Con il certificato telematico l’Inps ha demandato ai medici l’onere della compilazione – ha infatti sottolineato Scotti – risparmiando sugli impiegati e terminalisti”.  Le possibilità che restano per rendere fattiva l’autodichiarazione del lavoratore e l’invio telematico trovano molti ostacoli come ha spiegato il segretario generale Fimmg: “Restano varie possibilità o che il datore di lavoro invii l’autodichiarazione, ma Confindustria non è d’accordo, o che sia il cittadino stesso ad inviarlo telematicamente, ma questo non sempre è possibile. Toccherebbe quindi al medico di famiglia inviare l’autodichiarazione, allora che cambia”?  “Purtroppo  – conclude Scotti – la realtà ci dice che i Mmg oggi sono diventati terminalisti che fanno risparmiare l’Inps in termini di personale”.

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