Accademia di Medicina Tradizionale Cinese a Forlì
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
L’Accademia di medicina cinese si è recentemente trasferita da Bologna a Forlì, come è stato riferito da il Resto del Carlino del 25 luglio. La sede si trova presso il poliambulatorio Kripton, dove si svolgono le lezioni frontali e la didattica ambulatoriale. I corsi triennali sono aperti solo ai medici. Caratteristica distintiva della nostra scuola è la possibilità di frequentare gli ambulatori didattici in piccoli gruppi di 2-3 colleghi. Poter contattare direttamente casi clinici reali rende l’apprendimento più rapido ed efficace. Non si tratta di acquisire solamente una tecnica terapeutica, ma una vera e propria medicina, non alternativa ma perfettamente integrabile nell’ambito della medicina moderna. Lo dimostrano le esperienze ospedaliere portate avanti nei centri di analgesia di Forli, Cesena e Rimini dal momento che l’agopuntura è entrata nei LEA regionali. Tali centri vedono come protagonisti nostri allievi, che continuano a mantenere un costante contatto con la nostra scuola.
Si tratta di una medicina caratterizzata da un procedimento diagnostico che ha, come prospettiva, la globalità della persona (“si cura il malato, non la malattia”). La terapia si basa sull’impiego dell’agopuntura e della fitoterapia; quest’ultima, molto praticata in Cina, viene particolarmente proposta dalla nostra scuola, perché sorprendentemente efficace anche in alcune patologie organiche, come l’endometriosi, la colite ulcerosa, il morbo di Crohn, sempre rispettando i canoni della medicina moderna. In linea di massima l’agopuntura, coadiuvata dalla fitoterapia nei casi più difficili, trova la sua applicazione nell’ambito delle cefalee, sia emicraniche sia muscolo-tensive, nelle sindromi reumatiche, nelle lombalgie, nelle patologie definite come psicosomatiche e funzionali, nell’incremento delle difese immunitarie.
Cerco di convincere tutti gli interessati che la medicina cinese è accessibile tramite una didattica semplice e razionale. Mantengo vivo lo scopo di continuare a formare medici esperti in materia perché questo patrimonio culturale non vada perso, ma sempre più diffuso e valorizzato.
Propongo, quindi, ai colleghi desiderosi di apprendere questa medicina la possibilità di un salto qualitativo culturale, un arricchimento graduale ma entusiasmante della propria professionalità. L’invito è particolarmente rivolto ai colleghi del nostro Ordine.
Giorgio Di Concetto
Studio medico associato, le spese comuni per la gestione dell’attività sono esenti Iva
(da DottNet) Il riaddebito delle spese comuni sostenute da un’associazione di medici per la gestione dell’attività, come quelle relative all’assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, può beneficiare del regime di esenzione dall’Iva (articolo 10, comma 2 del Dpr n. 633/1972).
È in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n.61 del 26 luglio 2024. Lo riporta il sito Fisco Oggi. L’associazione istante è composta da quattro medici di medicina generale che operano nell’ambito della “assistenza primaria”, all’interno dello stesso territorio e non svolgono attività di “libera professione strutturata” per un orario superiore a cinque ore settimanali. La forma associativa da loro assunta è disciplinata dall’articolo 40 del Dpr 270/2000 e dall’accordo collettivo nazionale della medicina generale del 22 marzo 2005. Chiede quindi se può fruire dell’esenzione Iva per le spese sostenute per la gestione comune, nel momento in cui saranno ripartite pro quota.
L’Agenzia ricorda la norma che prevede l’esenzione Iva per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, incluse le società consortili e le cooperative con funzioni consortili (articolo 10, comma 2, Dpr n. 633/1972). La misura di favore è stata emanata in recepimento della direttiva comunitaria che ha introdotto l’esenzione Iva per “le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l’esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza” (direttiva 2006/211/CE).
La norma comunitaria, in pratica, vuole evitare che i soggetti che svolgono attività esenti, siano penalizzati dall’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti necessari alla gestione del loro lavoro. La normativa interna, quindi, ha espressamente tutelato i consorzi (costituiti anche in forma societaria) e le cooperative con funzioni consortili ritenendole strutture associative assimilabili alle generiche “associazioni autonome di persone” individuate dalla norma comunitaria.
Per quanto riguardala prassi, l’Agenzia ricorda la circolare n. 23/2009 che ha equiparato al consorzio le “organizzazioni di origine comunitaria aventi finalità analoghe, quali i gruppi economici di interesse europeo (GEIE)…”. Stessa linea interpretativa, inoltre, con la risoluzione n. 30/2012 sulle società cooperative costituite fra soggetti esercenti l’attività sanitaria, in cui viene precisato che per l’esenzione non è rilevante la forma giuridica assunta dalla struttura associativa, ma l’oggetto sociale. Secondo la stessa risoluzione poi il fatto che l’articolo 10, comma 2, del decreto Iva citato si riferisca alle sole strutture associative di tipo consortile, non può costituire una scriminante rispetto ad altri schemi associativi autonomi costituiti per rendere dei servizi comuni agli associati, funzionali alla loro attività. Alla luce del quadro normativo delineato (comunitario e interno) e dei chiarimenti forniti della prassi, l’Agenzia ritiene che la misura di favore stabilita per i consorzi possa valere anche per l’associazione di medici istante. Di conseguenza la ripartizione delle spese di gestione comuni, necessarie allo svolgimento dell’attività, non sarà assoggettata all’Iva.
Oblio oncologico. In GU le modalità e forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari per la richiesta
(da Quotidiano Sanità) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2024 il Decreto del Ministero della Salute 5 luglio 2024 recante “Disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull’oblio oncologico”.
Nel testo all’articolo 1 si spiega che ai fini dell’applicazione delle disposizioni della legge 7 dicembre 2023, n. 193, il soggetto interessato, già paziente oncologico, debba presentare istanza, eventualmente corredata dalla relativa documentazione medica, di rilascio del certificato che attesta l’avvenuto “oblio oncologico”.
Boom di farmaci per l’estate, traina il semaglutide
(da Ansa.it) Il consumo di farmaci non va in vacanza, anzi per alcune categorie i consumi aumentano: nel secondo trimestre del 2024 in farmacia sono state vendute 444,6 milioni di confezioni di medicinali per un valore di 4,5 miliardi di euro, con un aumento dell’1,5% dei volumi e del 2,5% del valore rispetto al trimestre precedente. I dati arrivano da un’analisi di Pharma Data Factory, che monitora i dati di vendita del 95% delle farmacie italiane. A guidare la classifica dei farmaci più venduti è il comune antipiretico Tachipirina, con un valore di vendite pari a 66 milioni di euro. Seguono l’antibiotico Augmentin (37 milioni) e la vitamina D Dibase (36 milioni). Nella top ten anche il farmaco contro l’asma e la Bpco Foster; l’antidiabetico Rybelsus; l’integratore per la flora batterica Enterogermina; il farmaco per disturbi psichici Xanax; l’antibiotico intestinale Normix; la Cardioaspirina; il farmaco contro asma e Bpco Revinty Ell e il farmaco per vene e capillari Daflon. Il trend che salta più all’occhio è però la forte crescita dell’antidiabetico Rybelsus.
Vitamina D, chi deve misurarla e integrarla: nuove linee guida
(da DottNet) Anziani, persone in sovrappeso o con osteoporosi e pazienti in cura con certe medicine che disturbano l’assorbimento della vitamina D sono alcune delle categorie a rischio cui dovrebbe essere prescritta l’analisi del dosaggio ematico, per poi impostare, se necessario, un’integrazione vitaminica adeguata. È il cuore delle raccomandazioni pubblicate sulla rivista internazionale ‘Endocrin Reviews’ in un articolo che raccoglie le più aggiornate raccomandazioni cliniche su perché, quando e come misurare e integrare la Vitamina D. Il documento è opera di una trentina di autori, tra i massimi esperti al mondo in tema di Vitamina D. Il lavoro riassume le conclusioni della sesta International Conference on Controversies in Vitamin D dell’autunno 2022. «È fondamentale misurare i valori circolanti di Vitamina D (più precisamente di 25-idrossivitamina D (25-(OH)D)) – spiega Andrea Giustina, professore ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo all’Università Vita-Salute San Raffaele e primario dell’Unità di Endocrinologia all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, nonché coordinatore della Consensus Conference. Questo permette di effettuare correttamente la diagnosi di ipovitaminosi D e di impostare la terapia più adatta in base alla severità della carenza.
Dai calcoli renali alla sicurezza, le bufale sull’acqua di casa svelate dall’ISS
(da DottNet) Dal rischio di calcoli renali all’assenza di controlli, fino alla necessità di apparecchi di trattamento. Le false credenze sull’acqua del rubinetto sono tanti e duri a morire. In occasione della presentazione del suo primo rapporto, il Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA) dell’Istituto Superiore di Sanità, ha voluto sfatarne alcune di esse. Una delle più diffuse è che essere ‘buona’ l’acqua del rubinetto deve essere priva di ogni sostanza chimica. “È vero il contrario”, precisa l’Iss. “L’acqua contiene molte sostanze chimiche vantaggiose per la salute; eliminarle provocherebbe la riduzione di apporto di elementi essenziali”.