Salute mentale: metà dei trattamenti sono inefficaci

(da Fimmg.org)   Il trattamento per i più comuni problemi di salute mentale potrebbe essere inefficace o addirittura dannoso per circa il 50% della popolazione, secondo un nuovo modello che si basa sulla psicologia dell’emozione. A partire dagli anni '70, centinaia di studi hanno suggerito che ogni emisfero del cervello ospita uno specifico tipo di emozione: le emozioni legate all'approccio col mondo, come la felicità, l'orgoglio e la rabbia, risiedono nell’emisfero sinistro del cervello, mentre le emozioni associate all'evitamento, come il disgusto e la paura, sono collocate nell’emisfero destro. Quegli studi erano stati eseguiti quasi esclusivamente su persone destrorse. Daniel Casasanto, professore di psicologia della Cornell University, dice che il modello sopra descritto è di vecchia data ed è completamente rovesciato nei soggetti mancini: secondo Casasanto la funzione del sistema nervoso riguardante le emozioni cambia a secondo che i soggetti siano mancini, destrorsi o ambidestri. Secondo la nuova teoria, chiamata "ipotesi della spada e dello scudo", il modo in cui eseguiamo movimenti con le nostre mani è ben determinato dal nostro cervello. Gli antichi cavalieri utilizzavano le loro spade con la mano dominante per attaccare il nemico - azione di avvicinamento - e alzavano i loro scudi con la mano non dominante per respingere l'attacco - azione di evitamento. Coerentemente con queste azioni, gli ultimi studi mostrano che la parte dominante del cervello controlla le emozioni e i movimenti della mano -spada- dominante e la parte non dominante controlla le emozioni di evitamento con l'emisfero che controlla la mano "scudo". Lo studio di Casasanto ha implicazioni per le forme d'ansia e di depressione resistenti a terapia, che potrebbero rispondere a una nuova terapia che comporta una lieve stimolazione elettrica o magnetica sul lato sinistro del cervello, per incoraggiare le emozioni legate all'approccio. Il lavoro di Casasanto suggerisce un trattamento anche per i pazienti mancini. La stimolazione sinistra ridurrebbe le emozioni di avvicinamento nella vita di relazione, secondo il principio per cui se i soggetti mancini seguono un trattamento standard, probabilmente peggiorano. Molte persone non sono, però né destrorse né mancine, per questo motivo la stimolazione di cui sopra non farà alcuna differenza. Quest’approccio terapeutico suggerisce buoni risultati, ma solo nel 50% della popolazione: i mancini dovrebbero ottenere il trattamento opposto e le persone ambidestre non dovrebbero essere trattate in questo modo.

(Daniel Casasanto et al. Biological Sciences, 2018; 373 (1752))

Vaccini e scuola.L’Emilia Romagna tira dritto: “Non ci sarà alcun rinvio dell’obbligo”

Ad annunciarlo l’assessore Venturi: “Se il Parlamento dovesse approvare la proroga di un anno, che ci vede contrari, varrebbe comunque la legge regionale: non possiamo permetterci di vanificare gli straordinari risultati raggiunti”. E sulle autocertificazioni aggiunge: “Attraverso l'anagrafe vaccinale regionale, possibili i controlli sui casi dubbi che ci dovessero essere segnalati”.   Leggi l'articolo completo al LINK

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=65050&fr=n

Infettivologi, urge nuovo Piano nazionale contro zanzare e zecche

(da AdnKronos Salute)   "Quanto sta accadendo con i casi di West Nile dimostra la necessità improcrastinabile di un'intensificazione della lotta ai vettori (zanzare e zecche), visto che quanto è stato posto in atto finora non ha evidentemente sortito il risultato auspicato e che è altamente verosimile che condizioni climatiche come quelle di quest'anno possano ripresentarsi nel prossimo futuro. Serve quindi l'applicazione rigorosa dei piani di intervento e delle linee guida del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità, e la loro ulteriore integrazione in un Piano nazionale di lotta ai vettori che tenga conto delle recenti esperienze". Lo ribadisce Massimo Galli, presidente della Società italiana malattie infettive e tropicali (Simit).   "Va infatti ricordato - sottolinea l'esperto - che la lotta ai vettori non consente 'flessibilità locali' nella sua applicazione, perché la mancata o insufficiente attuazione in un'area può compromettere il risultato anche in aree contigue. In considerazione delle difficoltà e dei limiti delle azioni tardive sulle zanzare adulte, è auspicabile che su questo Piano si inizi a lavorare in tempi brevissimi, al fine di poter ottenere risultati significativi già nel prossimo anno".  "Il vettore della West Nile - ricorda l'infettivologo - è la comune zanzara Culex pipiens che può trasmettere il virus alle sue uova e quindi alla futura progenie. Fattori climatici, precipitazioni, temperatura estiva si sono dimostrati in grado di influenzare la capacità delle uova deposte di superare l'inverno, di favorire la proliferazione delle popolazioni di zanzare e di consentire l'incremento dell'ibridazione tra il biotipo di Culex che punge quasi esclusivamente l'uomo e quello che punge quasi solo gli uccelli".  "In condizioni favorevoli - prosegue Galli - la zanzara resta attiva fino a ottobre. Negli ultimi 5 anni il picco dei casi si è registrato in agosto, con un importante numero di segnalazioni anche in settembre, e nel 2016 qualche caso è stato osservato anche in ottobre e all'inizio di novembre. E' quindi probabile - conclude il numero uno della Simit - che il fenomeno in atto non sia concluso e che altri casi si stiano verificando o si possano verificare nell'immediato futuro. Come è noto, per West Nile non esiste ancora un vaccino e non disponiamo di farmaci efficaci. Le misure che possono essere impiegate si limitano pertanto ai presidi di protezione degli ambienti domestici (zanzariere, insetticidi) ed individuali (repellenti per insetti)".

Odontoiatria. Iandolo (Cao): “Le società devono essere iscritte all’Ordine, altrimenti il paziente non viene tutelato”

(da Quotidiano Sanità)   È nullo il contratto stipulato con una società di capitali per ottenere prestazioni di esclusiva competenza degli iscritti agli Ordini: a ribadirlo un’Ordinanza - la numero 21015/2018 - della Corte di Cassazione Civile. La Corte ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso di una società che richiedeva ad una struttura sanitaria il pagamento di servizi relativi ad attività professionali di esclusiva competenza degli iscritti agli Ordini di una professione protetta, in questo caso quella di commercialista. Nel caso di specie, il contratto di prestazione è stato dichiarato nullo, con tutte le relative conseguenze,  e quindi le pretese di pagamento della società vengono rigettate anche per quanto riguarda le prestazioni meramente accessorie all'attività principale.  “L'ordinanza, ampiamente motivata, costituisce un importante riconoscimento per quanto riguarda l'esclusiva competenza dei soggetti iscritti agli Ordini delle professioni intellettuali a svolgere l'attività riguardante le professioni stesse - spiega il presidente della Commissione Albo Odontoiatri della Fnomceo, Raffaele Iandolo -. L’esercizio dell’attività professionale protetta non è, secondo la Corte di Cassazione, demandabile a società di capitali, anche se formate da professionisti. È quindi evidente che le società che intendano svolgere, nel nostro settore, l'attività odontoiatrica debbano essere iscritte all'Ordine professionale nella qualità di Società tra Professionisti”.  “Sono molto preoccupato - conclude il Presidente Iandolo -  rispetto al possibile fatto che la nullità del contratto di cura, relativo a prestazioni sanitarie ed alle attività ad esse connesse, erogate da società di capitali non iscritte all’Albo, esponga il paziente alla perdita dei propri diritti in caso di richiesta di risarcimento danni. Considero questa ordinanza un passaggio importante verso un definitivo chiarimento, non più differibile, sul corretto svolgimento di tutte le professioni intellettuali protette, ivi compresa, ovviamente, quella odontoiatrica”.

Certificati di malattia online, ecco il vademecum Inps

(da Doctor33)  Fatto per il lavoratore ma utile per il medico, arriva il vademecum dell'Inps sui certificati di malattia online (e non). Otto pagine che segnalano in primo luogo quando trasmettere il certificato: subito o al piuÌ tardi il giorno dopo se la visita eÌ avvenuta a casa. Se lavora nei festivi e prefestivi, il lavoratore deve rivolgersi al medico di continuitaÌ assistenziale, anche per giustificare la continuazione di un evento certificato sino al venerdiÌ. Nei casi di ricovero o accesso al Pronto soccorso, il certificato va chiesto all'ospedale che, se impossibilitato all'invio online, darà un certificato cartaceo.   Carta e non - Il lavoratore, che in caso di certificato su carta spedisce lui il modello all'Inps e al datore di lavoro, verifica sempre: indirizzo ed eventuale indirizzo di reperibilitaÌ (dove offre ogni info utile per accedere a casa sua); dati anagrafici e codice fiscale; diagnosi in chiaro, data inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia; se si tratta di inizio, continuazione o ricaduta; se la visita è ambulatoriale o domiciliare. Il certificato ha un numero di protocollo (Puc) che il paziente farà bene ad annotare. Si può anche chiedere al medico copia cartacea del modello online o di farselo inviare all'email personale (art. 7 legge n. 221/2012). Anche il medico libero professionista puoÌ certificare online dato che può accreditarsi al servizio. Il certificato cartaceo, accettato solo ove impossibile la trasmissione online (art. 8 dpcm 26 marzo 2008), va consegnato all'Inps e inviato all'azienda con R/R entro 2 giorni dai lavoratori privati e secondo contratto dai dipendenti pubblici. Il lavoratore può visualizzare certificato e attestato sul sito www.inps.it ma deve dotarsi di codice fiscale e Pin o Spid per il primo, CF e Puc per il secondo. Pur non dovendo spedire più l'attestato al datore di lavoro, il lavoratore deve informare l'azienda dell'assenza. L'Inps riconosce la prestazione solo dal giorno di rilascio del certificato e per legge il medico non puoÌ giustificare giorni di assenza precedenti alla visita se non uno solo lavorativo ove si tratti di certificato redatto a seguito di visita a casa.  Casi particolari - Se ci sono i presupposti, come da circolare Inps 113/2013, il medico deve aggiungere   - se si tratta dievento traumatico, così l'Inps valuterà se attivare un'azione surrogatoria verso terzi responsabili (e i giorni di indennitaÌ recuperati non rientrano nel tetto assistibile); - se si tratta di situazioni che esonerino dal rispetto delle fasce di reperibilità: patologie gravi che richiedano terapie salvavita; malattia per la quale sia riconosciuta la causa di servizio; stato patologico connesso a invaliditaÌ riconosciuta non inferiore al 67% (per i lavoratori del privato ulteriori info alla circolare Inps 95 del 7 giugno 2016). In caso di cicli di cura (dialisi, chemioterapia), i lavoratori privati possono produrre un'unica certificazione ad Inps e datore di lavoro prima d'inizio terapia, indicando i giorni previsti per l'esecuzione, attestando la necessità dei trattamenti e qualificando ciascun periodo come ricaduta del precedente. Dopo, vanno presentate periodiche dichiarazioni della struttura con il calendario delle cure eseguite. Si può certificare su carta ove non sia possibile l'invio online.   I controlli - Le visite di controllo possono essere disposte d'ufficio dall'Inps o su richiesta dei datori di lavoro e possono avvenire pure i festivi, sabato domenica, nel privato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, nel pubblico dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il lavoratore può muoversi dall'indirizzo di reperibilità solo per visite urgenti e accertamenti effettuabili in quegli orari, per provati gravi motivi personali o familiari per e cause di forza maggiore oltre che per terapie salvavita, cause di servizio riconosciute o stati patologici da invalidità non inferiore al 67%. Il datore pubblico può disporre più visita fiscali nello stesso periodo di prognosi. Per infortuni sul lavoro o malattia professionale è competente Inail. Se il medico Inps non lo trova a casa, il lavoratore è invitato a presentarsi in data specifica agli ambulatori della struttura Inps locale. Se riprende il lavoro il giorno fissato per la visita in Inps può non sottoporsi ad essa ma deve comunicarlo all'Istituto e giustificare l'assenza. Chi cambia indirizzo durante la malattia se privato deve avvertire l'Inps online (www.inps.it) avvisando pure il datore di lavoro, se assicurato non Inps o pubblico deve avvisare solo l'azienda Chi privato volesse rientrare al lavoro prima di fine malattia, deve recarsi dal medico che ha redatto il certificato per rettificare la prognosi, e il medico invierà online all'Inps. Se pubblico, come da DM 206/2017 in caso di assenza del certificatore può rivolgersi ad altro medico.