Cassazione, le ferie non godute vanno monetizzate
(da DottNet) Sulle ferie non godute e la possibilità di monetizzarle sulla base del principio dell’irrinunciabilità delle stesse, il CCNL prevede delle regole particolari applicabili nel settore della Sanità.
Più nello specifico, il comma 13 dell’articolo 21 dispone che se all’atto della cessazione del contratto risultino ferie non godute per esigenze di servizio o per cause che non dipendono dalla volontà del dirigente medico, queste potranno essere pagate. Con sentenza numero 2000/2017 del 26 gennaio, la Cassazione ha fatto chiarezza precisando i casi limite a cui questa disposizione può essere applicata e ribadendo il generale principio di irrinunciabilità delle ferie sancito dall’articolo 36 della Costituzione. I giudici hanno quindi precisato che solamente i dirigenti sono titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze del datore di lavoro e non anche, come nel caso di specie sottoposto ai giudici, medici di primo livello. In altre parole, con la sentenza in esame, la Cassazione ha accolto il ricorso di alcuni dirigenti medici che, non avendo potere di organizzare le ferie, avevano diritto all’indennità sostitutiva. Una distinzione di cruciale importanza che appare evidentemente fondamentale per garantire l’applicazione corretta ed entro i limiti dell’articolo in esame.