L’etica del Secondo Parere: medicina basata sulle evidenze, sulle convenienze o sulle eminenze?

(da Doctor33)  Il mondo sanitario, convinto sostenitore della medicina basata sulle prove e conscio delle conseguenze negative della medicina difensiva, riflette sulla propria sostenibilità, sull’approccio “Less is more”, sull’implementazione delle Linee Guida.  Ma tutto ciò sembra non coinvolgere alcuni medici, quando viene chiesto loro un secondo parere. Sono medici che sentono il dovere di giustificare la parcella, oppure di dimostrare che sono veramente bravi e sapienti: devono proporre qualcosa in più, fosse anche solo una PET. La “second opinion”, momento nobile del sapere medico, richiede esperienza e particolare attenzione al contesto in cui viene richiesta: le sue implicazioni possono essere importanti.  

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Legge sull’omicidio stradale e ripercussioni sull’attività del medico di famiglia

(da fimmg.org e Firenze Medica)   Le norme della legge sull’omicidio stradale, approvate nel 2016, hanno reso pesantissime le sanzioni per le lesioni con prognosi superiore a 40 giorni conseguenti a incidenti stradali

È bene ricordare che, ai sensi dell’articolo 583 comma 1 n. 1) CP, una lesione personale può esser qualificata grave anche nel caso in cui dal fatto derivi «una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni». Si tratta di un’evenienza assai frequente, in cui, non di rado, manca qualsiasi oggettività medica idonea a connotare lo stato fisico della vittima: si pensi, ad esempio, al classico “colpo di frusta”. In tali casi, è prassi che il danneggiato produca (a fini assicurativi) una serie di certificati medici che possono portare a un prolungamento della prognosi ben oltre la soglia di quei 40 giorni che, a mente dell’articolo 583 comma 1 n. 1) CP, fanno qualificare il fatto come “grave”.

Ebbene, è evidente come una simile situazione possa facilmente portare conseguenze molto gravi in quanto il solo fatto che sussista una prognosi superiore ai 40 giorni, potrebbe determinare, ANCHE IN ASSENZA DI QUERELA, l’avvio di un procedimento penale per lesioni personali stradali gravi, ex articolo 590 bis CP.

Il che comporterebbe, nell’ipotesi migliore, la pena della reclusione da 3 mesi a 1 anno, nonché la revoca della patente di guida per 5 anni. Ad una collega MMG e’ stato contestato l’omissione di atti di ufficio (invece che l’omissione di referto!) per non aver fatto pervenire il referto alle autorità competenti (Polizia, Carabinieri, etc) in un caso di incidente stradale che aveva comportato certificazioni, rilasciate dalla collega, la cui prognosi complessiva era superiore ai 40 giorni. Non solo, ma chi in conseguenza delle certificazioni con prognosi superiori a 40 giorni si trovi a dover subire un processo farà di tutto per dimostrare che la prognosi del danneggiato sia stata formulata in modo eccessivo.  Pertanto si raccomanda grande attenzione e prudenza nel rilasciare certificati che in qualunque modo, complessivamente determinino una prognosi superiore a 40 giorni. La raccomandazione vale anche se i certificati sono stati precedentemente redatti da altri medici e i quaranta giorni vengono a determinarsi con un certificato di prosecuzione.

Si raccomanda di formulare prognosi superiori a 40 giorni in caso di lesioni da incidenti stradali solo in presenza di condizioni il più possibilmente oggettivabili , onde evitare azioni di contestazione della prognosi, promosse dagli avvocati del colpevole dell’incidente, con conseguenti spese legali, presenze in tribunale e, nei casi più gravi anche il rischio di dover rispondere di certificazioni compiacenti o di altri reati connessi. Nei casi ove non si possa evitare di rilasciare certificati per incidenti stradali con prognosi superiore a 40 giorni ricordarsi di consegnare il referto (rapporto) a carabinieri o polizia facendosi rilasciare prova dell’avvenuta presentazione da conservare.

Compilazione e presentazione del referto. (art. 334 del c.p.p.)

  1. a) il referto deve essere presentato entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo immediatamente;
  2. b) va presentato al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo dove è avvenuta la prestazione del sanitario. Sono ufficiali di polizia giudiziaria i funzionari di pubblica sicurezza, gli ufficiali e sottoufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza e degli agenti di pubblica sicurezza;
  3. c) il medico può consegnare personalmente il referto o farlo pervenire in busta chiusa a mezzo di terzi assumendosi però la responsabilità in caso di ritardo o di mancato recapito;
  4. d) il referto deve contenere il nome della persona alla quale è stata prestata assistenza, il luogo dove si trova attualmente, il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento, e ogni altra notizia atta a stabilire le circostanze, le cause del delitto, i mezzi con i quali fu commesso e gli effetti che ha causato o può causare;
  5. e) qualora più sanitari abbiano prestato la loro opera o assistenza nella medesima occasione, sono tutti obbligati a presentare il referto, che può redigersi in atti separati o in uno solo sottoscritto da tutti.

Dal microbiota prospettive di cura e prevenzione del diabete

(da Doctor33)  Uno studio pubblicato recentemente su “Cell Metabolism” conferma alcuni dati sul microbiota intestinale che dovrebbero portare a cambiare nettamente il modo in cui è gestita l’alimentazione delle persone con diabete. Ne è convinto Riccardo Fornengo, diabetologo presso l’Asl To 4 di Chivasso (Torino), al quale chiediamo di illustrarci lo studio e le sue implicazioni.
Dott. Fornengo, quanto è oggi noto sul microbiota e le sue funzioni?
Siamo ancora in qualche modo agli albori delle conoscenze. Sappiamo che ha una serie di funzioni fondamentali e probabilmente diventerà il fulcro delle terapie nei prossimi decenni, appena riusciremo a capire esattamente come esaminarlo, dosarlo, cambiarlo, in quanto sicuramente è implicato in patologie quali obesità, diabete, ipertensione e quasi certamente in altre malattie croniche. Un conto è ciò che noi mangiamo, un conto è quanto il microbiota trasforma e ci permette di assorbire.

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Certificati Telematici: valgono anche i cartacei, ma saranno segnalati alle autorità i medici SSN che non compileranno il telematico

(da FimmgRoma.org)  L’INPS, con messaggio n. 3459 del 6 settembre 2017, ha rammentato che i certificati medici di malattia attestanti la temporanea incapacità lavorativa vanno redatti telematicamente dai medici anche se in alcune situazioni, connesse a motivazioni di tipo tecnico e/o procedurale, la trasmissione online della certificazione di malattia non risulta possibile. Nel caso in cui il medico non invii online il certificato di malattia (ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica) dovrà rilasciare la certificazione e l’attestazione di malattia in forma cartacea, così come previsto dalla circolare n. 4 del 18 marzo 2011 del Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero del lavoro, recante indicazioni operative valide sia per il settore pubblico che per quello privato,  Nel caso di specie il lavoratore dovrà presentare l’attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all’INPS, secondo le modalità tradizionali.Dal canto loro, alla ricezione del certificato cartaceo, gli operatori dell’INPS devono acquisire lo stesso in procedura per attivare i processi operativi e per consentire, tra l’altro:
1) La corretta gestione del flusso procedurale per le attività inerenti alla disposizione di visite mediche di controllo, al conteggio del massimale dei giorni indennizzabili, alla verifica delle somme poste a conguaglio dai datori di lavoro per l’anticipazione delle prestazioni,
2) All’aggiornamento dei dati relativi al domicilio del lavoratore e all’eventuale annotazione del diverso indirizzo di reperibilità.
3) L’implementazione delle informazioni utili per le elaborazioni statistiche utilizzate dall’applicativo Data Mining, ai fini dell’individuazione dei soggetti da proporre per l’effettuazione dei controlli medico legali domiciliari.
4) La segnalazione automatica alle Autorità competenti, mediante il sistema di monitoraggio informatizzato in uso, della ricezione da parte dell’Inps dei certificati cartacei, inviati da medici del SSN o con esso convenzionati, al fine dell’eventuale esercizio di un’azione sanzionatoria.

 

Leggi la Comunicazione INPS a questo LINK

9 settembre 2017: Giornata del Medico e dell’Odontoiatra

Sala Riunioni – 1° piano – Scala C

V.le Italia, 153 – Forlì

 

9.30 Saluto del Presidente, Michele Gaudio

          Saluto del Presidente CAO, Dott. Paolo Paganelli

          Saluto delle Autorità

 10.00 Oncologia: passato, presente e futuro. Lettura magistrale del Prof. Dino Amadori

10.30 Premiazione 2° Concorso Letterario OMCeO Forlì-Cesena

11.00 Cerimonia di consegna della medaglia per i 60 anni di laurea:

           Aniceti Piera Carla, Bandini Silvio, Flamigni Lorenzo, Ghironzi Giancarlo, Sartoni Pier Paolo, Soracco Edoardo, Tesei               Paolo Vittorio

 11.30 Cerimonia di consegna delle medaglie per i 50 anni di laurea:

           Campagna Amedeo, Cortesi Pierpaolo, Giulianini Stefano, Tessari Renato, Tripodi Gaetano

 12.00 Giuramento di Ippocrate dei nuovi iscritti

Introduce il Coordinatore Commissione Giovani, Dott. Marco Gardini

12.30 Chiusura lavori

12.40 Buffet

Antibiotici, dietro front sul ciclo della terapia ?

(da DottNet)   La buona regola che sempre accompagna le prescrizioni di una terapia antibiotica è di portare a temine il ciclo di cura stabilito dal medico anche se dopo i primi giorni di assunzione del farmaco i sintomi iniziano a ridursi o scompaiono. Si è sempre detto che questo è il modo per evitare cure sospese anzitempo e la conseguente insorgenza di resistenze agli antibiotici, oggi una delle minacce più rilevanti per la salute pubblica. Ma in futuro questa regola potrebbe diventare un ricordo perché secondo un articolo oggi sul British Medical Journal non vi sono evidenze scientifiche a sufficienza su cui fondare l’attendibilità di tale raccomandazione clinica.  Anzi, secondo gli autori dell’articolo, Martin Llewelyn presso la Brighton and Sussex Medical School e colleghi, potrebbe addirittura essere vero il contrario, e cioè potrebbe essere più sano per il singolo e per la comunità interrompere la terapia prima del termine della prescrizione, non appena i sintomi dell’infezione sono scomparsi. Inoltre, sempre secondo la lettera sul BMJ, aumentano le evidenze scientifiche secondo cui più sicuri cicli brevi di terapia (3 giorni) che non cicli lunghi come oggi spesso è prescritto (5-7 giorni o multipli di questi). La raccomandazione del medico curante che sicuramente ognuno si sarà riportato a casa insieme a una ricetta per antibiotici è quella di finire la cura anche se a metà del ciclo si avverte un miglioramento.

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Acoi, specializzazione in ospedali pubblici per qualità e sicurezza

(AdnKronos Salute)  “Che molte Scuole di specializzazione di Medicina abbiano rivelato che il sistema formativo post laurea sia in crisi è notizia che non ci stupisce. Sono anni che denunciano le carenze della formazione in ambito medico, anche sulla base di quanto ci viene riportato dagli specializzandi, in particolare in campo chirurgico”. Pierluigi Marini, presidente dell’Associazione dei chirurghi ospedalieri italiani (Acoi), commenta così quanto emerso ieri da organi di stampa, in merito all’irregolarità formativa di una Scuola di specializzazione su 10. “Gli specializzandi – spiega – troppo spesso non hanno l’opportunità di effettuare una vera pratica chirurgica e concludono il proprio corso di studi senza aver eseguito un numero di interventi chirurgici sufficienti a conseguire una adeguata esperienza”.  “Aprire la formazione agli ospedali riconosciuti, con strutture e volumi adeguati – sostiene Marini – rappresenta l’unica soluzione per il futuro, prospettiva su cui Acoi si sta impegnando da tempo, e che consentirà di avere nuovi chirurghi competenti e cure sicure per i pazienti. Proprio per venire incontro alle esigenze di tanti medici che lamentano la mancata pratica, non avendo altri mezzi, Acoi ha creato delle Scuole che consentono una vera e propria attività chirurgica teorica e pratica. E’ dunque arrivato il momento che gli ospedali pubblici possano essere protagonisti della formazione degli specialisti, perché – sottolinea – solo attraverso una pratica laddove c’è l’eccellenza e gli adeguati volumi si potranno formare medici che garantiscono la qualità ela sicurezza delle cure”.  E’ importante, però, che “non si ceda alla tentazione – conclude il presidente dell’Acoi – di usare gli specializzandi, che ricordo sono medici in formazione, soltanto per supplire alla carenza di organici ospedalieri. Acoi, di concerto con Agenas, è in grado di fornire al ministero della Salute un elenco delle strutture in grado di sostenere il carico formativo. Speriamo che la legge sulla riorganizzazione delle Scuole di specializzazione sia applicata nella correttezza e nella trasparenza, senza trovare facili scorciatoie, che metterebbero in discussione l’efficacia del piano formativo post laurea. Il nostro impegno per garantire una corretta formazione e una sanità pubblica sicura e di eccellenza è già in campo”.

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