Malpractice, struttura corresponsabile se non prova colpa esclusiva del medico. La sentenza

(da Doctor33)  Il medico collaboratore della struttura in caso di danno al paziente può essere chiamato in causa dalla struttura stessa ma se l'ente vuole che sia lui a risarcire interamente deve provare che la responsabilità è esclusivamente sua. Lo afferma la sentenza della Corte di Cassazione Civile Sezione VI 24167 dell'11 aprile 2019 depositata il 27 settembre 2019 (e riportata nel sito laleggepertutti.it), relativa a una struttura privata e importante sia in assoluto sia nei rapporti tra strutture private e medici liberi professionisti che con esse collaborano. Il caso è quello di un ospedale privato di Forlì convenuto in giudizio da una paziente operata per inserirle una protesi all'anca.

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Legge anti-violenza su operatori sanità, pene fino a 16 anni e multe fino a 5mila euro

(da Adnkronos Salute) - Dopo due anni, con il via libera all’unanimità dell'Aula del Senato, il Ddl 'anti-violenze' a tutela degli operatori sanitari è legge. Il provvedimento prevede, tra le misure principali, in caso di aggressioni a medici e personale, la reclusione fino a 16 anni e sanzioni fino a 5.000 euro, l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie presso il ministero della Salute e dei protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi.  Nel dettaglio, l'articolo 4 della legge estende al "personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio delle sue funzioni o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività" le stesse pene previste nell'articolo 583-quater del codice penale. Ovvero: le lesioni gravi o gravissime sono punite con pene aggravate: per le lesioni gravi, la reclusione da 4 a 10 anni e per quelle gravissime da 8 a 16 anni. L'articolo 6 prevede inoltre che i reati di percosse e lesioni siano procedibili d'ufficio quando ricorre l'aggravante che consiste nell'avere agito in danno di operatori sanitari.  

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Covid è costato 900 milioni di euro

(da DottNet)    Il costo stimato dei casi guariti o deceduti per Covid-19 che sono stati trattati dal Servizio sanitario nazionale raggiunge i 657 milioni di euro, anche se tenendo presente i livelli di gravità al 14 luglio della quota dei casi in trattamento si arriva a più di 900 milioni di euro. E' quanto si legge nella 17/a puntata dell'Instant report Covid-19, un'iniziativa dell'Altems, l'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell'Università Cattolica, di confronto dell'andamento della diffusione del Sars-Cov-2 a livello nazionale.  Sull'evoluzione dei livelli di gravità dal 30 giugno al 14 luglio lo studio segnala un aumento della quota sia di casi tanto gravi da richiedere terapia intensiva (dall'1,94% del 30 giugno al 2,66% del 14 luglio) sia di casi che hanno richiesto il ricovero (da 17,47% a 26,50%). «Ciò porta la stima di spesa a oltre 900 milioni di euro», afferma la dottoressa Rossella Di Bidino, research fellow Altems.  Dal gruppo di lavoro hanno anche aggiornato la stima dei costi per giornate in terapia intensiva. Date le 186.077 giornate di degenza in terapia intensiva (al 21 luglio, secondo dati del Ministero della Salute), e assunto un costo giornaliero medio di 1.425 euro, il costo totale a livello nazionale si stima superi i 265 milioni di euro. «Si conferma l'analisi esplorativa già pubblicata relativa alquadro pre-Covid 19 che evidenziava una «perdita» di ricoveri non-Covid oltre i 3,3 miliardi di euro», dicono da Altems.

Studio sul Covid dell’Ausl Romagna finisce sulla prestigiosa rivista scientifica “Radiology”

(da www.auslromagna.it)  Uno studio della Radiologia dell'Ausl Romagna sul Covid pubblicato sulla prestigiosa rivista statunitense "Radiology". Firmatari, il dottor Enrico Cavagna (direttore del Dipartimento di Diagnostica per immagini dell'Ausl), primo firmatario, Francesco Muratore e Fabio Ferrari.    I professionisti hanno dimostrato che la tromboembolia polmonare  si osserva frequentemente nei pazienti con polmonite da Covid 19 e coinvolge principalmente le piccole arterie dei segmenti polmonari interessati dalle consolidazioni polmonari. I pazienti con grave polmonite da Covid (rilevabile a seguito di tac e specifiche analisi di laboratorio) sono  quelli più comunemente colpiti dalla tromboembolia polmonare. Questo perchè l'infezione innesca uno stato di ipercoagulabilità del sangue  e un'infiammazione generalizzata. "Pertanto si tratta di trombosi primitiva delle arterie polmonari e non embolia ad origine da trombosi venosa - spiega il dottor Cavagna -. E questo ha importanti ripercussioni sulla terapia e sulla prognosi".   Uno studio dunque che potrà avere anche importanti ripercussioni pratiche, tanto che "Radiology", dopo averlo fatto vagliare dai propri revisori, ha optato per la pubblicazione del relativo articolo (consultabile e scaricabile in allegato a questo LINK).  L'Impact Factor di questa rivista (che misura il numero medio di citazioni ricevute in un particolare anno da articoli pubblicati sulla rivista stessa) è  di 7.931, fra i più alti di tutte le riviste di Radiologia mondiali. ryct.2020200289

Ampliata la platea per i mutui Enpam

(da Enpam.it)   L’Enpam ha modificato il proprio bando per la concessione dei mutui ai medici e agli odontoiatri allargando la platea dei potenziali beneficiari. L’ente previdenziale ha innalzato il limite d’età, che è ora di 40 anni per tutti, e ridotto sia il reddito minimo richiesto (20mila euro annui lordi per chi ha un regime agevolato e per chi frequenta un corso post laurea) sia l’anzianità di contribuzione necessaria, che passa da due anni a un anno.  Con le nuove disposizioni, approvate dal Cda dell’Enpam lo scorso 30 luglio, è stata anche introdotta una clausola che facilita la concessione dei mutui anche a chi cominciato un corso di specializzazione o di formazione in medicina generale meno di un anno fa.    I mutui sono destinati all’acquisto o ristrutturazione della prima casa o dello studio professionale. È possibile chiedere fino a 300mila euro in caso di acquisto o 150 mila euro per ristrutturare un immobile di proprietà. Il mutuo è aperto anche alle società purché tutti i professionisti che ne fanno parte abbiano i requisiti necessari.   Il tasso fisso è pari all’1,7%, più basso rispetto agli anni passati. Scopo di quest’iniziativa Enpam è sostenere i professionisti nella fase iniziale della propria carriera quando, in assenza di garanzie reddituali consolidate, è più difficile ottenere mutui dalle banche. Una volta avviata la professione, gli iscritti potranno poi sempre ottenere una surroga nel caso trovassero nel mercato creditizio finanziamenti con condizioni più vantaggiose.  Tutte le istruzioni con i link al Bando e al Regolamento sono al LINK  https://www.enpam.it/comefareper/accedere-al-credito-agevolato/mutui/

Decreto semplificazioni sospende dall’Albo chi non ha la Pec. Ecco cosa prevede la norma

(da Doctor33)   Da questo mese è operativa la sospensione dall'Albo per il professionista che non comunichi all'Ordine l'indirizzo Pec. Il Decreto Legge Semplificazioni numero 76, in vigore dal 16 luglio, porta a compimento la legge 185/08 che obbliga medici e dentisti, come gli altri professionisti iscritti ad un Ordine o Albo, a dotarsi di Posta elettronica certificata ed a comunicare l'indirizzo all'Ordine di appartenenza. Recita l'articolo 37: "Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio". Rischia anche l'Ordine. In caso di "rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati" si prevede "scioglimento e commissariamento del Collegio o dell'Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante". L'indirizzo di Posta elettronica certificata da comunicare è quello registrato all'Anagrafe nazionale della popolazione residente a disposizione della Pubblica amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi. Difficile che un professionista abbia più indirizzi di posta certificata, più facilmente può forse accadere che l'Ordine non sappia dal professionista se quest'ultimo abbia la posta certificata e lo diffidi senza motivo. Se un professionista con posta certificata in uso si accorgesse che il suo ordine non ha i suoi estremi, per legge la mancanza è considerata dell'Ordine che non gli ha richiesto l'indirizzo e non lo ha comunicato al registro Ini-Pec. Buona norma è comunque controllare sul Registro nazionale se i propri estremi sono riportati e avvertire l'Ordine di appartenenza. Se invece fosse l'iscritto a non essersi dotato di posta elettronica certificata in 12 anni, il mancato adempimento è sua responsabilità e da qui la diffida dell'Ordine e la successiva sospensione previste dalla legge. In realtà il decreto legge di luglio, da convertire entro metà settembre, starebbe andando un po' al di là delle prerogative della Pubblica amministrazione. Il presidente della Federazione degli Ordini Filippo Anelli ha scritto al premier Conte evidenziando nella norma un automatismo che lede "due principi fondamentali costituzionali: l'autonomia degli Ordini, ribadita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.259/2019, che ha qualificato gli Ordini stessi come enti che esercitano funzioni pubbliche imputabili all'apparato statale; e la gradualità della sanzione disciplinare che non può essere irrogata in via automatica prescindendo dalla valutazione dell'Organo competente in relazione al comportamento del soggetto interessato". Per inciso, si rischia poi di compromettere, in caso di sospensione del professionista, lo svolgimento dell'attività assistenziale sanitaria. Anelli chiede a Conte di intervenire per risolvere il problema in sede di conversione del decreto. E spiega come la maggioranza dei professionisti sprovvisti di indirizzo digitale sia costituita da cittadini in avanzata età, come i termini previsti nella normativa per adempiere all'obbligo coincidano con le ferie estive e come siano dietro l'angolo i rinnovi delle cariche ordinistiche provinciali. Altro effetto del decreto legge, all'articolo 24, è che dal 1° marzo 2021, se non in possesso di carta d'identità elettronica (perché deve ancora rinnovarla), il cittadino potrà utilizzare solo l'identità digitale Spid per accedere ai servizi Inps o del Fisco. Entro il 28 febbraio tutti gli Enti pubblici e la Pubblica amministrazione dovranno dismettere i propri sistemi di identificazione online; per contro non si avranno più tante password (e nomi utente) da ricordare né Pin da portarsi dietro, ma un solo identificativo. Il provvedimento contiene nel complesso semplificazioni in materia di contratti pubblici, edilizia, procedimentali, trasferimenti e contratti di docenti universitari, ambiente e green economy, iscrizione e cancellazione dal registro imprese. Le imprese individuali attive che non hanno ancora indicato il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro devono farlo entro il 1° ottobre. Dopo, sono sottoposte a una sanzione ex articolo 2194 cc fino a 1548 euro, previa diffida a mettersi in regola entro 30 giorni.

Coronavirus: effetto Covid, italiani più attenti a salute e Ssn

(da AGI)   Il livello di consapevolezza degli italiani sui temi della loro salute, di quella dei propri cari, dei comportamenti utili alla minimizzazione di possibili trasmissioni di malattie e della disponibilità del nostro sistema sanitario, è profondamento cambiato attraverso il periodo della pandemia di Covid-19 in Italia. Per questo GSK Consumer Healthcare (CH), azienda leader nel settore Consumer Healthcare in Italia, ha commissionato uno studio internazionale all’istituto di ricerca Ipsos MORI per approfondire questo tema, con un focus sull’Italia.

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ENPAM: Aperte le dichiarazioni online per i redditi libero-professionali

(da www.enpam.it)  Per tutti i medici e i dentisti si è aperta la procedura per dichiarare il reddito libero professionale prodotto nel 2019.  La scadenza per l’invio del modello D è stata posticipata al 30 settembre a causa della pandemia. Stesso rinvio anche per chiedere l’addebito diretto dei contributi e scegliere di pagare a rate.  Da quest’anno il modello personalizzato sarà reperibile solo online e non verrà spedito per posta. Il consiglio quindi, per chi non fosse iscritto all’area riservata, è di affrettarsi a registrarsi al sito Enpam per evitare di trovarsi a ridosso delle scadenze.

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