Certificati invalidità, non inclusi nei Lea e assenti dalla Convenzione. Ecco perché

(da Doctor33)     Il medico che redige il certificato introduttivo per il riconoscimento della condizione d'invalidità o handicap non svolge alcuna funzione di accertamento delle patologie invalidanti. Pertanto, quel certificato è fuori dei livelli essenziali di assistenza e non si può contrattare in convenzione con le Regioni come fosse una prestazione del Servizio sanitario: resta prestazione libero-professionale. E' il senso della nota inviata dal Segretario Nazionale Fimmg Silvestro Scotti al Direttore Generale del Ministero della Salute Andrea Urbani, dopo che la Regione Lombardia con l'assessore Giulio Gallera ha annunciato di voler contrattare con i medici di famiglia l'inserimento dei certificati di invalidità nell'accordo regionale con i medici di base. L'interpretazione della Regione nasce da una lettura del decreto presidenziale sui Lea di inizio 2017 che all'allegato 1 punto G inserisce tra le prestazioni di prevenzione tutti gli accertamenti medico legali per riconoscere invalidità, sordità, cecità civili o volte a far riconoscere la condizione di handicap per fruire dei benefici della legge 104. Già il presidente dell'Omceo Milano Roberto Carlo Rossi aveva fatto presente che all'allegato sono citati visite ed esami specialistici interni all'iter di riconoscimento, e non il certificato che dà il via. Ma restava un dubbio: se nella parola "accertamenti" fosse sottinteso tutto l'iter? La lettera di Scotti, che raccoglie le considerazioni di Fimmg sulla natura giuridica del certificato, osserva che l'avvio della procedura di accertamento segue la presentazione della domanda di invalidità o pro benefici 104. A quest'ultima va allegato il certificato medico attestante la natura dell'infermità invalidante, redatto da Mmg o da professionista abilitato e inviato online all'Inps (che rilascia una ricevuta contenente un numero di codice e copia del documento stesso). Dei due documenti, è la domanda che può essere riconosciuta o rigettata, mentre il certificato a supporto -contenente anamnesi, obiettività, diagnosi, codice ICD, terapia seguita, funzione dell'attività certificatoria - è considerato dalle commissioni Inps o Asl (l'iter differisce su base provinciale) per le informazioni che riporta. Esso attesta di volta in volta: l'impossibilità del soggetto a deambulare senza accompagnatore; l'incapacità a compiere atti di vita quotidiana senza assistenza continua; un tumore o una patologia grave in atto; una patologia Anffas (da disabilità intellettiva o relazionale); una controindicazione a spostarsi da casa. Le informazioni nel certificato sono funzionali all'avvio della procedura e cristallizzano per 90 giorni -dunque con validità dimezzata rispetto agli altri certificati medici- la descrizione clinica del richiedente trattamento. Spetta alle commissioni l'accertamento della qualifica invalidante delle patologie indicate dal medico. «Nulla esclude, peraltro, che, nel lasso temporale tra l'invio online del certificato medico introduttivo e lo svolgimento effettivo dell'accertamento sanitario (...) l'interessato possa essere colpito da ulteriori eventi morbosi aventi portata invalidante; come pure, in tale ultima ipotesi, potrebbe verificarsi anche il caso per il quale gli organi preposti all'effettivo accertamento considerino le patologie indicate nel certificato medito introduttivo non rilevanti ai fini del riconoscimento della condizione invalidante e, all'opposto, accertino come invalidanti patologie intervenute dopo l'invio del certificato medico introduttivo di cui l'interessato sia in grado di fornire la prova». In ogni caso, da solo, il certificato è privo di effetti giuridici ai fini del riconoscimento dell'invalidità. Una riprova è il fatto che al suo rilascio possa non seguire l'invio della domanda all'Inps, ad esempio per scelta dell'interessato. Si potrebbe dire, utilizzando una metafora estranea alla lettera, che il medico certificatore rilascia al paziente la chiave di un motorino d'avviamento (elettrico), mentre la benzina per il motore che porterà l'auto -cioè la pratica - a fine viaggio la paga la sanità pubblica. Due momenti ben diversi tra loro.

Nota Informativa Importante su medicinali contenenti fluorochinoloni

(da http://www.aifa.gov.it)   L’Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili nuove e importanti informazioni di sicurezza in merito ai medicinali contenenti fluorochinoloni (ciprofloxacina - levofloxacina - moxifloxacina - pefloxacina - prulifloxacina - rufloxacina - norfloxacina - lomefloxacina).   Sono state segnalate con gli antibiotici chinolonici e fluorochinolonici reazioni avverse  invalidanti, di lunga durata e potenzialmente permanenti, principalmente a carico del sistema muscoloscheletrico e del sistema nervoso.  Di conseguenza, sono stati rivalutati i benefici e i rischi di tutti gli antibiotici chinolonici e fluorochinolonici e le loro indicazioni nei paesi dell’UE. I medicinali contenenti cinoxacina, flumechina, acido nalidixico e acido pipemidico verranno ritirati dal commercio. Non prescriva questi medicinali:

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Il 45% dei pazienti con glaucoma non segue la terapia..

(da DottNet)  "Circa il 45% dei pazienti con glaucoma non segue correttamente la terapia ipotonizzante, perché assume meno del 75% della dose prevista". Proprio per sensibilizzare tutti i cittadini sull' importanza di prendersi cura della propria vista in tutte le fasi della vita nasce Osvi, l' Osservatorio per la salute della vista. Gli esperti ricordano un recente studio pubblicato sulla rivista 'American Journal of Ophthalmology' che evidenzia come "a 4 anni dall' inizio della terapia ipotonizzante il 48% dei pazienti assuma soltanto un terzo del dosaggio prescritto, ovvero mette effettivamente il collirio solo una volta su tre". Osvi è una piattaforma digitale (www.osvi.it) in cui gli utenti potranno trovare informazioni qualificate, news aggiornate da tutto il mondo, video-interviste agli specialisti ma anche ricerche e sondaggi sulla popolazione.  

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Responsabilità professionale. Ordine dei medici di Roma chiede una legge che consenta di risarcire i medici accusati ingiustamente

La proposta avanzata dal presidente Magi nel corso di un convengo sulla legge Gelli.: “Spero possa nascere una proposta di legge per completare alcune lacune della legge come quella sulle cause temerarie. Sono previsti risarcimenti per i danni subiti dai pazienti, ma non per i professionisti ingiustamente accusati. Se riuscissimo ad inserirla sono sicuro che crollerebbe il numero di azioni legali ai danni dei medici”. Leggi l'articolo completo al LINK

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=72874&fr=n

Maternità, dall’Enpam arriva il bonus bebè

(da enpam.it )  Con il 2019 torna il bonus bebè dell’Enpam. Le neomamme potranno contare su 1.500 euro in più per le spese di nido e babysitter nel primo anno di vita del bambino o dell’ingresso nel minore in famiglia, in caso di adozione e affidamento.  Si può fare richiesta per i nati dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2019, data in cui si chiude il bando di quest’anno. I nati oltre questo termine verranno ricompresi nel bando del prossimo anno.  Il sussidio bambino, che si aggiunge all’indennità di maternità, può essere chiesto una sola volta per ciascun figlio. Per i gemelli, come negli anni precedenti, la Fondazione è pronta a staccare un doppio assegno (e, in qualche caso, anche triplo).  Per poter chiedere il sussidio il reddito familiare lordo annuo medio degli ultimi tre anni non può essere superiore 53.353,04 euro, cioè 8 volte il minimo Inps (6.669,13 euro).

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Comunicazione EMA su medicinali a base di acidi grassi omega-3

(da http://www.aifa.gov.it)   L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha confermato che i medicinali a base di acidi grassi omega-3 contenenti un’associazione di un estere etilico di acido eicosapentaenoico (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA) alla dose di 1 g al giorno non sono efficaci nel prevenire la ricorrenza di problemi cardiaci e circolatori in pazienti che hanno avuto un infarto.  Questa è la conclusione di una procedura di riesame richiesta da alcune Aziende farmaceutiche che commercializzano i medicinali in questione, a seguito della raccomandazione originale dell’EMA del dicembre 2018.  Ciò significa che questi medicinali non devono più essere usati in questa indicazione. Tuttavia, possono ancora essere utilizzati per ridurre i livelli di alcuni tipi di grassi nel sangue chiamati trigliceridi. 

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