Certificati di malattia, serve subito l’autocertificazione dei primi tre giorni

(da M.D.Digital)   L’Inps ha registrato un aumento dei certificati di malattia in concomitanza all’applicazione del green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro per i lavoratori pubblici e privati. Sono stati 17.340 i certificati di malattia redatti in più il 15 ottobre, giorno di esordio del green pass. Troppi al punto di far crescere il sospetto che molti siano "falsi" e redatti da Mmg compiacenti. Di nuovo si punta il dito contro i Mmg e di nuovo lo Snami ritorna alla ribalta con la proposta dell'autocertificazione dei primi tre giorni di malattia.

"C’era da aspettarselo - puntualizza Angelo Testa, presidente nazionale Snami -  come sindacato lo ribadiamo da decenni. Esistono delle lievi patologie come il mal di testa, la diarrea ed altre la cui diagnosi non può che essere fatta sulla base di sintomi clinicamente non obiettivabili. In buona sostanza ci si rifà a ciò che il paziente sotto la sua responsabilità ci riferisce e che risulta impossibile constatare. Sino a che la situazione rimarrà questa continueremo ad avere fenomeni come quello registrato in passato per i lavoratori dell'Alitalia ed adesso per il green pass obbligatorio. I medici non certificano al telefono ma responsabilmente in presenza come prescrive la legge ed è possibile che a alcuni lavoratori abbiano mentito e siano rimasti a casa proprio per non dover affrontare l'obbligo della certificazione Covid".

"Come Snami proponiamo - conclude il leader dello Snami - la autocertificazione per i primi tre giorni di assenza e non si può più tollerare che la certificazione di malattia continui ad avvenire sotto la minaccia di norme punitive e di imposizioni ed attribuzioni poco consone al decoro della professione medica, studiate ed approvate non per fini sanitari".

Approvate dal nostro Consiglio Direttivo le Linee guida in materia di informazione sanitaria

Nel corso della seduta del 19 Ottobre u.s., il Consiglio Direttivo del nostro Ordine ha approvato il documento "Linee guida per la informazione sanitaria" che pubblichiamo qui sotto   Il documento è stato realizzato dalla nostra Commissione per la Pubblicità Sanitaria ed è un utile strumento di consultazione che indica chiaramente cosa si può e non si può fare per pubblicizzare la propria attività. Invitiamo tutti i colleghi, soprattutto coloro che svolgono una attività in libera professione, a leggere attentamente il documento ed ad attenersi alle indicazioni in esso contenute

Equo compenso, ok della Camera a Ddl. Le novità di interesse per i medici

(da Doctor33)   Per medici e odontoiatri potrebbero presto tornare le tariffe minime come riferimento per i contratti d'opera, anche se non fissate dagli ordini. L'Aula della Camera ha approvato con 251 sì, nessun contrario e 9 astenuti (di Liberi & Uguali) la proposta di legge a prima firma di Giorgia Meloni (FdI, AC 3179​) che introduce l'equo compenso per tutti i professionisti affiancando le professioni intellettuali agli avvocati. Questi ultimi fin qui erano i soli coperti da una disposizione di legge. Sono state contestualmente approvate le proposte abbinate a prima firma di Andrea Mandelli (FI, Federazione degli Ordini dei Farmacisti), Jacopo Morrone (Lega) Massimo Bitonci (Lega); Di Sarno (M5S).
Il provvedimento passa ora all'esame del Senato dove, nelle dichiarazioni di voto finale, sono stati auspicati approfondimenti e modifiche. Gli impianti delle bozze sono simili: in genere, nei primi due articoli si definisce l'equo compenso, e si specifica che per essere equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto ed al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale. Il trattamento economico deve quindi essere conforme ai parametri che regolano non solo i compensi previsti per gli avvocati ma anche quelli per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi nonché per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi. La proposta Meloni, prima in ordine di tempo, considera ad esempio nulle le pattuizioni che prevedano "un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all'opera prestata o al servizio reso, cioè inferiore agli importi individuati con i valori stabiliti dai parametri o dalle tariffe fissati con decreto ministeriale per le professioni regolamentate" o per gli avvocati (legge 247/2012). Il professionista potrà impugnare convenzioni, contratti e gare al tribunale del luogo dove vive od opera: il giudice li rivedrà secondo i parametri o le tariffe ministeriali in vigore relativi alle attività svolte, e potrà chiedere il parere di congruità dell'ordine o del collegio professionale, "che costituisce piena prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate". Al contrario, "si prevede un espresso divieto di avvalersi della consulenza tecnica". Sono nulli gli accordi che vietino al professionista di chiedere acconti o che gli impongano di anticipare spese.
Si considerano, inoltre, vessatorie le clausole che consentono al cliente: di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; di negare contratti scritti (o al contrario di obbligare alla firma altrimenti si riserva di non pagare); di pretendere prestazioni extra gratis; di imporre la rinuncia al rimborso delle spese legate alla prestazione; di prevedere tempi di pagamento oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura; di riscrivere i contratti in modo peggiorativo. L'articolo 5 prevede che il parere di congruità emesso dall'ordine acquisti efficacia di titolo esecutivo, in alternativa all'ingiunzione di pagamento del giudice se il debitore non abbia proposto opposizione al giudice competente. L'articolo 7 consente le class action, l'articolo 8 istituisce un Osservatorio nazionale sull'equo compenso al Ministero della giustizia.
La nuova disposizione, si legge nel preambolo del Ddl 3179, mira a concretizzare lo spirito dell'articolo 2233 del codice civile secondo cui «la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione». Oggi "non essendo prevista alcuna sanzione di nullità, il professionista non può far valere l'inadeguatezza del compenso in presenza di un accordo che lo determini in misura irrisoria. La proposta contempla anche il diritto del cittadino consumatore di ottenere una prestazione di qualità, impossibile da garantire al di sotto dei livelli minimi di compenso previsti dai parametri ministeriali".