Le sigarette compromettono le cure odontoiatriche
(da DottNet) Per non mandare in fumo la salute di denti e gengive bisogna smettere di fumare:tanti italiani non ci provano o falliscono.Lo sottolinea la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) per la Giornata Mondiale Senza Tabacco che si è svolta il 31 maggio, riferendo i dati di un'indagine su 2600 italiani condotta da LILT e SWG che ha mostrato come pochi siano riusciti a utilizzare la 'pausa forzata' del lockdown per spezzare la dipendenza dal fumo. Meno di 1 su 2 ha cercato di smettere La maggioranza non ha cambiato abitudini o ha fumato di più per la difficoltà a gestire ansia e stress. Smettere di fumare è però un investimento: i fumatori sono più fragili di fronte a Covid-19 e le sigarette danneggiano la salute orale.Aumentano la deposizione di placca e così chi fuma ha un rischio da 2 a 3 volte più elevato di andare incontro a parodontite. Il fumo inoltre peggiora o rallenta la guarigione dopo trattamenti o interventi di chirurgia orale."Paura, ansia e stress-evidenzia Luca Landi, presidente SIdP- sono stati per molti un ostacolo alla cessazione del fumo, ci si è aggrappati alla sigaretta per gestire emozioni negative. Circa il 30% ha fumato di più, il 15% ha visto ridursi la motivazione a smettere. La potenziale maggiore gravità di Covid-19 nei fumatori invece deve essere utilizzata come un'informazione dal grosso impatto. Ciò è ancora più importante nei pazienti con parodontite fumatori e che stanno manifestando disagio psicoemotivo per la pandemia: lo stress è uno dei motivi principali per cui non si riesce a non fumare,strategie di controllo sono essenziali perché la 'triade' fumo,stress e placca batterica è potenzialmente esplosiva per la salute orale"."Superato lo stress generato dal lockdown forzato - aggiunge Silvia Masiero, coordinatore commissione editoriale SIdP -i fumatori potrebbero essere più ricettivi verso i messaggi sulla cessazione del fumo. L'odontoiatra e l'igienista dentale possono utilizzare strumenti di valutazione del grado di dipendenza per indicare il percorso più efficace.A volte bastano consigli come provare a rimandare più a lungo possibile l'accensione della sigaretta,controllare la respirazione,bere più acqua e distrarsi, ad esempio con una passeggiata.In altre situazioni è necessario rivolgersi ai centri anti-fumo".
Certificati Covid. Ci sarà una piattaforma nazionale e sarà scaricabile anche tramite Fascicolo sanitario e App Immuni.
È previsto nel decreto legge "Governance e Semplificazioni" pubblicato ieri notte in Gazzetta. La piattaforma per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi Covid, operabili a livello nazionale ed europeo, sarà realizzata attraverso l’infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria. Le certificazioni disponibili ai vaccinati sia con l’inserimento nel fascicolo sanitario elettronico che tramite l’app Immuni Leggi L'articolo completo al LINK
Consiglio di Stato: il medico è libero di prescrivere il farmaco più appropriato
(da DottNet) Il Consiglio di Stato ribadisce come il medico debba essere libero di prescrivere il farmaco da lui ritenuto maggiormente appropriato al caso clinico che deve trattare e qualora la scelta di appropriatezza terapeutica ricada sul farmaco on-label più costoso del medicinale prescrivibile off-label, “ciò non comporta alcuna conseguenza né economica né disciplinare per il prescrittore, né tantomeno comporta oneri a carico della struttura sanitaria presso cui il paziente è stato curato".
La sentenza nasce da un ricorso della Regione Lombardia contro la sentenza del Tar che, lo scorso agosto, aveva annullato la delibera della Giunta regionale n. XI/1986, in merito alla “Determinazione del rimborso regionale delle prestazioni farmacologiche per il trattamento della degenerazione maculare legata all’età e della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico con i farmaci ANTI-VEGF intravitreali”. La delibera stabiliva che, “dal 1 agosto 2019 per il trattamento della degenerazione maculare legata all'età e della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico relativamente al trattamento con i tre medicinali che sono rendicontati in File F [cioè Eylea (di Bayer), Lucentis (di Novartis) e Avastin (di Roche)] un rimborso pari a 55,6 Euro per singola somministrazione per occhio”.
Una decisione contro cui la Bayer aveva presentato ricorso al Tar, ritenendo la delibera illegittimamente basata su un giudizio di equivalenza terapeutica riservato per legge all’Aifa. I giudici del Tar avevano quindi osservato come, “anche se l'equivalenza terapeutica ha la finalità di agevolare l'acquisto di farmaci in concorrenza, il principio non potrebbe essere spinto fino al punto da violare la libertà prescrittiva del medico e il principio di continuità terapeutica”. La “delibera impugnata comporta surrettiziamente (senza prevederlo formalmente) una palese coercizione del medico, tenuto conto che il farmaco on-label viene rimborsato dalla struttura presso cui è erogato in modo del tutto disancorato dal costo del farmaco, con la conseguenza che la differenza rimane a carico della struttura sanitaria, non potendo neppure essere richiesto un contributo del paziente, trattandosi di farmaco classificato in classe H/OSP a totale carico del SSR”.
La coercizione indiretta conseguente al parziale rimborso del costo del medicinale, per il giudici, “è tale da compulsare la libertà prescrittiva del medico, anche ledendo il principio della continuità terapeutica”. In pratica la Regione - come riferisce il Tar e come si legge su Quotidiano Sanità - ha esorbitato dalle proprie attribuzioni, invadendo le competenze esclusive di AIFA in tema di determinazione del prezzo di rimborso a carico del S.S.N., realizzando un indebito condizionamento sul medico prescrittore ed alterando anche i principi relativi all’impiego off label dei farmaci”. Dunque, riconoscendo un rimborso fisso, di gran lunga inferiore al costo di acquisto del medicinale effettivamente somministrato (anche dello stesso Avastin), la Regione ha imposto direttamente a carico della struttura erogatrice un onere economico “improprio”, pari al “differenziale” di prezzo.
“Onere, quest’ultimo - osserva il Consiglio di Stato, riporta Quotidiano Sanità -, che non solo non è contemplato dalla legge, ma che dovrebbe comunque essere sostenuto dal S.S.N. costituendo una quota parte del prezzo di rimborso negoziato a livello statale dall’AIFA. In tal modo, il medico prescrittore è stato posto dinanzi all’alternativa se prescrivere il farmaco che ritiene – in scienza e coscienza – più adatto alle condizioni cliniche del paziente, scaricando però sulla propria struttura di appartenenza il “maggior costo” non rimborsato dalla Regione, oppure preferire quello off label solo perché rimborsato quasi integralmente. Tenuto conto che il divario di prezzo tra Avastin e gli altri medicinali prescrivibili on label è assai rilevante, il medico è indotto a prescrivere il farmaco più economico, con conseguenze lesive degli interessi economici delle società farmaceutiche appellate”.