Danno conseguente a intervento chirurgico e responsabilità della struttura sanitaria
Cumulo pensioni, Enpam ha firmato convenzione con Inps
(da AdnKronos Salute) Le Casse dei professionisti - Enpam inclusa - hanno firmato oggi le convenzioni sul cumulo e le hanno inviate simultaneamente via Pec all’Inps, rimuovendo così l'ultimo ostacolo formale al pagamento degli assegni a chi ha già fatto domanda. "Con questo atto le Casse intendono togliere ogni alibi all'Istituto pubblico, che da mesi sta ritardando l'adempimento di una legge. Se l'Istituto continuerà a non pa, gare, d'ora in poi gli interessati potranno azionare eventuali rimedi giudiziari nei confronti dell’Inps", precisa l’Adepp (Associazione degli enti previdenziali privati) in una nota. Il documento firmato prevede che le Casse si facciano carico delle quote di pensione di propria competenza e degli stessi oneri già previsti per le pensioni in totalizzazione. Le condizioni, cioè, sono identiche a quelle previste dalla convenzione già esistente con l'Inps e pacificamente in vigore dal 2007. Quest'anno l'Inps aveva invece avanzato la pretesa di addebitare un importo fino a un massimo di 65,04 euro per ogni pratica di cumulo. Non solo: l'istituto chiedeva di mettere a pagamento anche le pratiche di totalizzazione, che sono state sempre gratuite.
PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE E PROCEDURA DI CANCELLAZIONE PER MOROSITA’
Malattia e degenza in ospedale: nuove regole certificati Inps
(da DottNet) Come è noto in caso di ricovero ospedaliero l'INPS eroga ai lavoratori subordinati e parasubordinati una indennità di ricovero che sostituisce la semplice indennità di malattia . Il lavoratore è tenuto a produrre icertificati piu ideoni redatti dal medico curante o della struttura ospedaliera . L’Inps precisa che in molte strutture ospedaliere sono state istituite le strutture semplici di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB) e che le strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e ricovero. In particolare l’Inps prevede 2 situazioni:
- in caso di ospitalità notturna del malato il lavoratore dovrà farsi rilasciare l’apposito certificato di ricovero,
- in caso di dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura, invece, il certificato da produrre sarà quello di malattia.
L’Ente previdenziale specifica che nel caso in cui le strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia,potranno rilasciarli in modalità cartacea, riportando tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi. Con il messaggio n. 1094 dello scorso 9 marzo l'INPS (http://www.dottnet.it/file/93922/inps/) fornisce nuovi precisazioni per i casi in cui il paziente sia trattenuto in pronto soccorso senza ricovero vero e proprio nella struttura ospedaliera. Questo si può verificare spesso per due motivi :
- necessità di accertamenti prolungati per giungere ad una diagnosi e al ricovero nella struttura specializzata piu idonea
- mancanza di posti letto adeguati.
Anche in questi casi, raccomanda l'Istituto, il lavoratore deve assicurarsi che venga emesso un certificato che specifichi la premanenza notturna per avere diritto alla indennità di ricovero ospedaliero. L'Inps precisa quindi che :
- Nel caso per problemi organizzativi della struttura venga emesso un certificato di pronto soccorso che non specifica l'ospitalità notturna " il lavoratore è tenuto a fornire ulteriori elementi utili per l’istruttoria inviando alla Struttura territoriale Inps e al proprio datore di lavoro - nei casi di anticipazione della prestazione - ulteriore documentazione risulti la permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso.
- Nel caso l'azienda ospedaliera non sia in grado di emettere il certificato in forma telematica, questo puo anche essere prodotto in forma cartacea.
A questo proposito l'INPS precisa ulteriormente che ,"mentre in caso di certificato telematico non sussiste alcuna ambiguità, qualora venga rilasciato un certificato cartaceo - sia compilato a mano che stampato da procedura gestionale - l’eventuale dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”. Questi casi potranno essere valutati dal medico dell’Ufficio medico legale territorialmente competente, che potrà anche eventualmente disporre un apposito accertamento domiciliare/ambulatoriale.