Accademia di Medicina Tradizionale Cinese a Forlì

Riceviamo e volentieri pubblichiamo L’Accademia di medicina cinese si è recentemente trasferita da Bologna  a Forlì, come è stato riferito da il Resto del Carlino del 25 luglio. La sede si trova presso il poliambulatorio Kripton, dove si svolgono le lezioni frontali e la didattica ambulatoriale. I corsi triennali sono aperti solo ai medici. Caratteristica distintiva della nostra scuola è la possibilità di frequentare gli ambulatori didattici in piccoli gruppi di 2-3 colleghi. Poter contattare direttamente casi clinici reali rende l’apprendimento più rapido ed efficace. Non si tratta di acquisire solamente una tecnica terapeutica, ma una vera e propria medicina, non alternativa ma perfettamente integrabile nell’ambito della medicina moderna. Lo dimostrano le esperienze ospedaliere portate avanti nei centri di analgesia di Forli, Cesena e Rimini dal momento che l’agopuntura è entrata nei LEA regionali. Tali centri vedono come protagonisti nostri allievi, che continuano a mantenere un costante contatto con la nostra scuola. Si tratta di una medicina caratterizzata da un procedimento diagnostico che ha, come prospettiva, la globalità della persona (“si cura il malato, non la malattia”). La terapia si basa sull’impiego dell’agopuntura e della fitoterapia; quest’ultima, molto praticata in Cina, viene particolarmente proposta dalla nostra scuola, perché sorprendentemente efficace anche in alcune patologie organiche, come l’endometriosi, la colite ulcerosa, il morbo di Crohn, sempre rispettando i canoni della medicina moderna. In linea di massima l’agopuntura, coadiuvata dalla fitoterapia nei casi più difficili, trova la sua applicazione nell’ambito delle cefalee, sia emicraniche sia muscolo-tensive, nelle sindromi reumatiche, nelle lombalgie, nelle patologie definite come psicosomatiche e funzionali, nell’incremento delle difese immunitarie. Cerco di convincere tutti gli interessati che la medicina cinese è accessibile tramite una didattica semplice e razionale. Mantengo vivo lo scopo di continuare a formare medici esperti in materia perché questo patrimonio culturale non vada perso, ma sempre più diffuso e valorizzato. Propongo, quindi, ai colleghi desiderosi di apprendere questa medicina la possibilità di un salto qualitativo culturale, un arricchimento graduale ma entusiasmante della propria professionalità. L’invito è particolarmente rivolto ai colleghi del nostro Ordine. Giorgio Di Concetto giorgio.diconcetto@libero.it        

Studio medico associato, le spese comuni per la gestione dell’attività sono esenti Iva

(da DottNet)    Il riaddebito delle spese comuni sostenute da un’associazione di medici per la gestione dell’attività, come quelle relative all’assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, può beneficiare del regime di esenzione dall'Iva (articolo 10, comma 2 del Dpr n. 633/1972). È in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n.61 del 26 luglio 2024. Lo riporta il sito Fisco Oggi. L’associazione istante è composta da quattro medici di medicina generale che operano nell'ambito della “assistenza primaria”, all'interno dello stesso territorio e non svolgono attività di “libera professione strutturata” per un orario superiore a cinque ore settimanali. La forma associativa da loro assunta è disciplinata dall'articolo 40 del Dpr 270/2000 e dall'accordo collettivo nazionale della medicina generale del 22 marzo 2005. Chiede quindi se può fruire dell’esenzione Iva per le spese sostenute per la gestione comune, nel momento in cui saranno ripartite pro quota. L’Agenzia ricorda la norma che prevede l’esenzione Iva per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, incluse le società consortili e le cooperative con funzioni consortili (articolo 10, comma 2, Dpr n. 633/1972). La misura di favore è stata emanata in recepimento della direttiva comunitaria che ha introdotto l’esenzione Iva per “le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza” (direttiva 2006/211/CE). La norma comunitaria, in pratica, vuole evitare che i soggetti che svolgono attività esenti, siano penalizzati dall'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti necessari alla gestione del loro lavoro. La normativa interna, quindi, ha espressamente tutelato i consorzi (costituiti anche in forma societaria) e le cooperative con funzioni consortili ritenendole strutture associative assimilabili alle generiche “associazioni autonome di persone” individuate dalla norma comunitaria. Per quanto riguardala prassi, l’Agenzia ricorda la circolare n. 23/2009 che ha equiparato al consorzio le “organizzazioni di origine comunitaria aventi finalità analoghe, quali i gruppi economici di interesse europeo (GEIE)…”. Stessa linea interpretativa, inoltre, con la risoluzione n. 30/2012 sulle società cooperative costituite fra soggetti esercenti l'attività sanitaria, in cui viene precisato che per l’esenzione non è rilevante la forma giuridica assunta dalla struttura associativa, ma l'oggetto sociale. Secondo la stessa risoluzione poi il fatto che l'articolo 10, comma 2, del decreto Iva citato si riferisca alle sole strutture associative di tipo consortile, non può costituire una scriminante rispetto ad altri schemi associativi autonomi costituiti per rendere dei servizi comuni agli associati, funzionali alla loro attività. Alla luce del quadro normativo delineato (comunitario e interno) e dei chiarimenti forniti della prassi, l’Agenzia ritiene che la misura di favore stabilita per i consorzi possa valere anche per l’associazione di medici istante. Di conseguenza la ripartizione delle spese di gestione comuni, necessarie allo svolgimento dell’attività, non sarà assoggettata all’Iva. Risposta n. 161_2024