RENTRI, la Manovra esclude l’obbligo per i medici e gli odontoiatri liberi professionisti e i medici convenzionati
(da Odontoiatria33) Saranno esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, il Registro elettronico nazionale di tracciabilità dei rifiuti, i Medici e gli Odontoiatri liberi professionisti e i Medici convenzionati, tra cui i Medici di famiglia.A prevederlo, il testo bollinato della Manovra 2026, così come emendato per intervento del Gruppo Autonomie, testo su cui il Governo ha posto la questione di fiducia al Senato.
“Soddisfazione” viene espressa dal Presidente della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, e dal Presidente nazionale della Commissione Albo odontoiatri, Andrea Senna.
“Il provvedimento – spiega Senna – va nella direzione auspicata dalla FNOMCeO e dalla CAO nazionale, e allinea finalmente gli obblighi di iscrizione alla piattaforma digitale con le deroghe già previste dal Testo Unico Ambientali, risolvendo un disallineamento normativo che era in atto da anni e prevedendo, per le attività professionali non organizzate in forma di impresa, come gli studi dentistici monoprofessionali, la conservazione dei formulari o dei documenti di conferimento per almeno tre anni”.
“Alla mole di burocrazia – conclude Anelli – cui sono sottoposti i medici e gli odontoiatri liberi professionisti e i medici di medicina generale non si aggiunge questa nuova incombenza. La tutela della salute e dell’ambiente restano garantite in quanto l’iscrizione è in capo ai gestori della raccolta e smaltimento dei rifiuti”.
Il Covid resta il 76% più letale dell’influenza
Il Covid resta il 76% più letale dell’influenza
(da DottNet) Il Covid-19, nonostante le varianti meno dannose degli ultimi anni, i vaccini e le terapie, continua ad essere un virus pericoloso che comporta un rischio di morte di almeno il 76% più alto rispetto all’influenza stagionale. Questo è quanto rilevato dalle conclusioni di uno studio eseguito da ricercatori del Korea University College of Medicine, di Ansan, in Corea del Sud e pubblicato sull”International Journal of Infectious Diseases’.
Confronto tra Covid-19 e influenza stagionale Lo scopo dei ricercatori era quello di mettere a confronto l’influenza e Covid-19 per capire se la presenza di quest’ultimo in fase endemica, ne avesse rallentato la letalità. Dalle ricerche sono stati evidenziati circa 13 milioni di casi Covid tra l’estate 2022 e la fine del 2023 e circa 3 milioni di casi di influenza stagionale. Nel complesso i pazienti con Covid presentavano una mortalità a 30 giorni dello 0,20% rispetto allo 0,016% di quelli affetti da influenza: una differenza di 12,5 volte. A giustificare una differenza così elevata sono state soprattutto le diverse caratteristiche dei malati, con i pazienti Covid che avevano un’età media di 20 anni più alta rispetto a quelli affetti da influenza.
Differenze di mortalità e ruolo della vaccinazione Nonostante la parità di caratteristiche però, la differenza era notevole: i pazienti Covid presentavano una mortalità media del 76% più alta, che era più che doppia in alcune categorie come i pazienti più giovani, quelli ricoverati o con pregresso infarto. La forbice, invece, si è dimostrata più stretta tra gli anziani. I ricercatori hanno evidenziato che: “Una possibile spiegazione di queste differenze specifiche per età è la strategia vaccinale implementata in Corea. Dalla stagione invernale 2022-2023, nella vaccinazione contro il Covid-19 è stata data priorità agli anziani e ad altri gruppi ad alto rischio. Ciò potrebbe aver attenuato l’eccesso di mortalità, portando a una differenza minore in questa fascia d’età rispetto a quella tra i giovani adulti”.
Telemedicina. In GU il decreto per l’avvio della sperimentazione sui ‘grandi anziani’
(da MSD Salute e Quotidiano Sanità) È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 il decreto che individua le prestazioni di telemedicina per gli anziani affetti da patologie croniche e avvia la sperimentazione in tre aree geografiche del Paese. Il focus è chiaro: identificare le prestazioni sanitarie erogabili in telemedicina destinate in via prioritaria alle persone “grandi anziane” con almeno una patologia cronica, perseguendo l’obiettivo PNRR M6C1-9 di assistere almeno 300.000 cittadini entro la fine del 2025.
Titolo I – Le prestazioni di telemedicina erogabili
Articolo 1 (Ambito di applicazione) Il decreto stabilisce che le prestazioni dovranno appartenere ai campi della teleassistenza e del telemonitoraggio, rivolte specificamente agli anziani cronici. I riferimenti normativi sono le linee guida del 2022, che definiscono requisiti funzionali e livelli minimi di servizio. Le prestazioni dovranno quindi garantire un supporto continuativo al domicilio, puntando sulla prevenzione del deterioramento cognitivo, sull’aderenza terapeutica e sulla riduzione dell’isolamento sociale. Le prestazioni di telemedicina saranno definite con un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.
Titolo II – Sperimentazione dei servizi
Articolo 2 (Delimitazione del territorio nazionale in tre grandi aree geografiche) Il territorio nazionale viene suddiviso in tre macroaree (Nord, Centro, Sud) per garantire una copertura omogenea. Ogni area dovrà attivare almeno un progetto sperimentale, con coinvolgimento diretto delle Regioni.
Articolo 3 (Processo per l’individuazione delle prestazioni di telemedicina) Agenas è l’ente attuatore incaricato di selezionare progetti sperimentali della durata massima di 18 mesi, rivolti ad almeno 50.000 fino a un massimo di 60.000 persone grandi anziane. I progetti dovranno garantire continuità operativa, flessibilità e raccordo con le Aziende sanitarie locali e i medici di medicina generale. I proponenti autorizzati sono quelli previsti dal DLgs 29/2024, art. 9, comma 4, con l’obbligo di presentare progetti con specifiche misure di coordinamento con le Asl. Gli infermieri di famiglia o comunità potranno presentare i progetti unicamente per il tramite delle Aziende sanitarie di afferenza.
Articolo 4 (Costituzione e competenze della Commissione di valutazione) Agenas costituirà una Commissione preposta alla valutazione dei progetti presentati, composta da cinque membri con diritto di voto. I componenti della commissione saranno nominati da Agenas, che nomina anche il presidente, dal Ministro della Salute, dal Ministro della Disabilità e dal Ministro dell’economia e delle finanze. La Commissione svolgerà la sua attività a titolo gratuito.
Articolo 5 (Monitoraggio dei servizi) Agenas avrà anche il compito di monitorare qualità ed efficacia delle prestazioni erogate, riferendo con cadenza semestrale al CIPA.
Articolo 6 (Assegnazione delle risorse finanziarie) Il decreto destina 150 milioni di euro all’investimento M6C2I1.2.3. Il finanziamento sarà calcolato su base di un costo unitario standard stabilito da Agenas. Parte dei fondi è destinata anche alle Asl coinvolte e alle attività di coordinamento.
Titolo III – Disposizioni finali
Articoli 7e 8 (Nessun onere aggiuntivo per la finanza pubblica)
L’attuazione del decreto non comporterà oneri aggiuntivi, sfruttando le risorse esistenti. Il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore 15 giorni dopo.
ECM 2026: cosa cambia dal 1° gennaio per la formazione sanitaria
(da DottNet) A partire dal 1° gennaio 2026 entra in vigore una revisione sostanziale del sistema ECM. La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha infatti approvato la delibera che ridefinisce i criteri per la costruzione del dossier formativo, introducendo nel contempo nuove possibilità – e nuovi obblighi – per tutti i professionisti che operano nel settore sanitario. L’obiettivo è quello di spostare la formazione da un modello frammentario, svolto spesso più per obbligo di legge che per reale esigenza di aggiornamento, a un percorso pianificato con maggiore coerenza rispetto ai fabbisogni clinici e professionali. Un passaggio particolarmente rilevante in un contesto che sta vivendo una trasformazione profonda e che richiede un’evoluzione rapida ed efficace delle competenze.
Visite fiscali INPS, coinvolti anche medici specializzandi in caso di carenza
(da DottNet) Anche i medici specializzandi potranno effettuare le visite fiscali INPS in caso di carenza di medici fiscali. Lo prevede una riformulazione del governo a un emendamento presentato da Fratelli d’Italia e inserito nella legge di Bilancio, che amplia in modo mirato la platea dei professionisti coinvolgibili. La norma stabilisce che i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, fermo restando il principio della formazione specialistica a tempo pieno, possano svolgere visite fiscali per conto dell’Inps esclusivamente al di fuori dell’orario dedicato alla formazione e nel rispetto degli obblighi previsti dal piano di studi.
Incarichi libero-professionali e limiti operativi Le attività dovranno essere svolte mediante incarichi libero-professionali, nel rispetto delle normative e delle linee guida vigenti in materia di medicina fiscale, compresi i limiti delle risorse finanziarie a essa destinate. L’intervento è inoltre circoscritto ai soli casi di carenza di medici fiscali. La misura si inserisce nel percorso di rafforzamento degli strumenti a disposizione dell’Inps per garantire la continuità delle visite di controllo, anche attraverso soluzioni organizzative e digitali