Medici ospedalieri con prestazioni aggiuntive, attenzione al modello Enpam

(da DottNet)    Per la maggior parte dei medici e odontoiatri dipendenti ospedalieri, una delle poche certezze, al momento della denuncia del reddito libero professionale ai fini Enpam, è sempre stata quella di osservare il punto 4 della Certificazione Unica rilasciata dall’ospedale: se risultava a zero, oppure riportava un importo inferiore a 9.000 euro, non c’era bisogno di effettuare la denuncia. Una recente nota della Fondazione accende invece un faro su una importante novità della Certificazione Unica 2025 (che riporta i redditi percepiti nel 2024): quella delle cosiddette prestazioni aggiuntive.

Questa casistica riguarda proprio quelle prestazioni, svolte su base volontaria al di fuori del normale orario di lavoro, che l’azienda “compra” ai propri dirigenti medici e che questi a loro volta eseguono in regime di intramoenia. Tale attività gode di un regime fiscale particolare, introdotto dal decreto legge 73/2024.

In particolare, l’articolo 7 stabilisce un’imposta sostitutiva del 15 per cento per Irpef, addizionali regionali e provinciali per le prestazioni previste dall’articolo 89 comma 2 del contratto collettivo nazionale 2019-2021 dell’area sanità. Vale a dire quelle richieste “in via eccezionale e temporanea” allo scopo di “ridurre le liste di attesa” e “acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico”. Gli importi di cui parliamo si trovano al punto 671 della Certificazione Unica ed anche essi, costituendo attività libero professionale, non sono stati assoggettati al prelievo in favore dell’Inps, come accade invece per lo stipendio vero e proprio, riportato al punto 1 della Certificazione. 

Sono pertanto soggetti a contribuzione in favore dell’Enpam insieme con quelli relativi alla normale attività intramuraria. Per fare la denuncia all’Enpam, il reddito da dichiarare si ottiene quindi facendo la somma del punto 4 e del punto 671 della Certificazione Unica. Solo per chiarezza, è bene precisare che ai successivi punti 672 e 673 della Cu, invece, si trovano rispettivamente: l’importo delle imposte sostitutive relative a tali redditi e l’importo delle imposte sostitutive eventualmente non operate dall’azienda. Ma attenzione: gli importi riportati in questi ultimi due punti non vanno inseriti nel modello D. Può presumersi che per molti ospedalieri che hanno effettuato prestazioni aggiuntive, questa potrebbe essere la prima volta che denunciano i loro redditi all’Enpam, perché magari finora non avevano mai superato il tetto di circa 9.000 euro. Se è così, è bene che ricordino, prima della denuncia, di compilare il modulo online con cui richiedono l’aliquota super-agevolata del 2% (l’aliquota ordinaria è pari al 19,50%). Dopo la scelta, andranno a riempire gli spazi del Modello D di denuncia.

Inoltre, alla luce di questa importante novità, potrebbero esservi medici che hanno inserito nella denuncia Enpam un importo sbagliato, magari riferito al solo punto 4 della Certificazione Unica, e quindi inferiore al totale del reddito libero professionale effettivamente prodotto. Niente paura: in questo caso basta compilare un nuovo Modello D con l’importo corretto, che annullerà e sostituirà il precedente. Il Modello D va inviato entro il 5 Settembre 2025, a pena di una sanzione di 120 euro. Nel caso della rettifica di un modello inviato comunque prima della scadenza dei termini, c’è tempo fino al 31 dicembre per inviare la correzione senza alcuna sanzione, ma è sempre meglio provvedere entro la fine di settembre, per evitare modifiche nella determinazione dei pagamenti dovuti.

Rinviato al 5 settembre il modello D per dichiarare i redditi libero professionali

(da enpam.it)   Il Consiglio di amministrazione dell’Enpam ha rinviato al 5 settembre il termine di presentazione del modello D 2025. Medici e odontoiatri hanno quindi un mese in più per compilare e presentare alla Cassa di previdenza la dichiarazione online sui redditi da attività libero-professionale conseguiti nel 2024. Il modello D è funzionale a determinare l’importo dei contributi di Quota B da pagare.

La proroga è stata stabilita in seguito a una norma statale, che ha spostato al 21 luglio (ed eventualmente al 20 agosto) la scadenza per pagare alcune imposte. Perciò solo in vista di quella data molti iscritti Enpam avranno a disposizione i dati utili per compilare il modello D.  Attenzione però a non oltrepassare il 5 settembre, perché il ritardo farebbe scatterebbe una sanzione di 120 euro.

È bene inoltre ricordare che nonostante la proroga per la presentazione del modello D, il termine del versamento dei contributi di Quota B resta invariato al 31 ottobre, per il saldo in unica soluzione o per il pagamento della prima rata.

 

Enpam, tutte le novità: dagli incentivi per il pensionamento oltre l’età di vecchiaia all’inabilità temporanea per medici convenzionati

(da DottNet)   A breve distanza dall’approvazione dell’ultimo bilancio consuntivo della Fondazione Enpam (quello relativo all’esercizio 2024), può essere utile ricordare alcune fra le più significative novità recentemente introdotte nei regolamenti delle gestioni previdenziali e già in vigore, così come illustrate nell’ultima Assemblea Nazionale di fine aprile.

Incentivi per il pensionamento oltre l’età di vecchiaia.

L’Enpam ha introdotto una modifica regolamentare per incentivare i convenzionati ed i liberi professionisti a rimandare la pensione a dopo il compimento dei 68 anni. Le aliquote di rendimento sono state aumentate del 2 per cento per ogni anno di permanenza in attività oltre l’età ordinaria di pensionamento (oggi 68 anni) e fino a:

– 72 anni di età per i medici e pediatri di famiglia e specialisti ambulatoriali convenzionati;

– 75 anni di età per la gestione Quota B del Fondo generale (attività libero professionale).

Rimane per ora fuori dall’incentivo la proroga a 73 anni prevista dalla recente normativa per i medici convenzionati, mentre i liberi professionisti debbono valutare personalmente la convenienza di ritardare la decorrenza del proprio trattamento pensionistico.

Modifiche al regolamento sull’inabilità temporanea per i medici convenzionati.

Le modifiche hanno riguardato fra l’altro:

– l pagamento dell’indennità di malattia ai medici Inps (fiscali e delle commissioni) recentemente iscritti all’Enpam;

– l’aumento del limite di età entro cui viene riconosciuta l’indennità di inabilità, così da assicurare la tutela anche ai professionisti che decidono di continuare a lavorare;

– la possibilità che, in caso di decesso dell’iscritto durante il periodo di malattia, la domanda possa essere presentata dagli eredi entro 6 mesi dal decesso;

– l’introduzione per tutti gli iscritti di un importo minimo garantito di € 33,50 al giorno, annualmente indicizzati.

Riforma della Gestione “Quota B” del Fondo generale (liberi professionisti).

Questi i principali interventi:

– Estensione dell’indennità di malattia fino a 68 anni per i pensionati di Quota B che continuano a contribuire alla gestione;

– Ampliamento della tutela assistenziale in caso di infortunio o malattia per i giovani professionisti neoiscritti;

– Eliminazione dell’aliquota agevolata (9,75% anziché 19,50%) per gli iscritti in pensione anticipata di Quota B, e conseguente equiparazione dell’aliquota di rendimento con quella degli iscritti in attività;

Per poter andare in pensione è necessario essere in regola con i contributi; le domande dei morosi vengono respinte e vanno ripresentate dopo la regolarizzazione;

– Viene aumentato il limite reddituale entro il quale è dovuto il contributo in misura intera (attualmente pari ad € 140.000 e che sui redditi 2027 arriverà ad € 170.000 indicizzati);

– Le aliquote di rendimento annue vengono progressivamente incrementate, e dal precedente 1,25% arriveranno a regime (sui redditi 2029) all’1,40%.

Tetto ai contributi degli specialisti esterni. Nel 2022 era stato introdotto un contributo nella misura del 4% del fatturato soggetto a rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale, speculare a quello del 2% a carico delle società accreditate, a carico degli iscritti che beneficiano appunto del versamento del 2% (ex art. 1, comma 39, legge 23 agosto 2004, n. 243). Grazie ad una delibera del 2024, l’iscritto ha avuto la possibilità di scegliere di limitare l’importo del contributo al 10% del compenso effettivamente percepito per l’attività professionale relativa alle prestazioni in convenzione. Per gli iscritti in pensione è possibile scegliere il tetto del 5%.

SaluteMia, iscrizioni aperte per la copertura del secondo semestre 2025. Tutela socio-sanitaria a un costo ridotto per medici, odontoiatri e per le loro famiglie

Anche a 2025 inoltrato è possibile iscriversi a SaluteMia, la mutua sanitaria dei medici e degli odontoiatri, voluta da Enpam e dai principali sindacati medici, che permette agli iscritti di costruire una tutela socio-sanitaria su misura, per se stessi e per i propri familiari.

 

I nuovi soci possono ora sottoscrivere, a un costo ridotto, i Piani sanitari della durata semestrale, che decorrono dal 1° luglio e garantiscono copertura fino alla fine dell’anno.

 

“Rete di protezione” per tutta la famiglia

Aderire all’associazione di mutuo soccorso dei medici e degli odontoiatri permette di integrare l’offerta del Ssn e avere una sicurezza in più sui tempi e sulle prestazioni.

SaluteMia permette attraverso 6 Piani sanitari, pensati per le diverse esigenze dei professionisti in camice, di costruire una “rete di protezione” per se stessi e per i familiari del proprio nucleo (coniugi o conviventi, figli a carico fino a 26 anni o con disabilità), ma anche per i familiari non conviventi e le loro famiglie (fratelli e sorelle, genitori, figli oltre i 26 anni). Per garantire a tutti una serie di tutele aggiuntive in caso di visite specialistiche, esami diagnostici, ricoveri, prestazioni ospedaliere o extra ospedaliere e molto altro. Aderire a SaluteMia è anche un’opportunità per garantirsi e garantire ai propri cari assistenza e supporto nei momenti lieti e significativi della vita, come durante la gravidanza e quando si diventa genitori.

 

Inoltre, come novità per il 2024-2025, la mutua “fatta dai medici per i medici” offre, senza costi aggiuntivi, una copertura infortuni a tutti gli iscritti.

 

 

Tutte le tutele di SaluteMia

SaluteMia non è una semplice assicurazione, ma una mutua integrativa di categoria, senza scopi commerciali o di lucro, che offre attraverso 6 Piani sanitari una copertura ad ampio raggio, in Italia e all’estero. Non prevede barriere di età per entrare e i soci possono restare iscritti anche in caso di eventi gravi.

 

I Piani sanitari garantiscono copertura dalle spese mediche per un ampio ventaglio di prestazioni e, oltre alle molte tutele di base, agli iscritti vengono offerte una serie di garanzie mutualistiche aggiuntive gratuite. Come misure e indennità a sostegno della genitorialità, la copertura “critical illness”, che dà un supporto economico dai 4.000 ai 9.000 euro in caso di patologie gravi, la possibilità di monitoraggio delle patologie croniche insorte durante il periodo di iscrizione e l’adesione diretta per gli studenti universitari iscritti a Medicina oppure a Odontoiatria, attraverso tre Piani dedicati, offerti a un costo ridotto.

 

Aderire a SaluteMia permette inoltre di abbassare le tasse, dal momento che il contributo associativo versato è detraibile fino a 1.300 euro l’anno.

 

“Per noi, operatori della sanità, la tutela della salute rappresenta un impegno quotidiano. Anche per questo promuoviamo la consapevolezza che la salute è il bene più prezioso, che va difeso al meglio, programmando nel presente la migliore tutela socio-sanitaria”, commenta Gianfranco Prada, medico odontoiatra e presidente di SaluteMia. “Aderire alla copertura semestrale di SaluteMia – precisa Prada – è quindi l’occasione per garantire a se stessi e ai propri cari una serie di tutele aggiuntive per integrare le prestazioni offerte dal Servizio sanitario nazionale”.

 

Come aderire

Per aderire e per avere informazioni su costi e prestazioni è possibile consultare il sito web di SaluteMia oppure telefonare al numero 06.21011350.

 

La copertura semestrale è attiva dal mese successivo al pagamento del contributo associativo. E quindi per essere tutelati dal 1° luglio bisogna versare il contributo associativo entro giugno.

 

 

Inps ed Enpam, bonus bebè per i medici: come fare per ottenerlo

da DottNet)    Buone notizie per i medici che sono diventati genitori. Infatti, in aggiunta al mantenimento dello stipendio (per le dottoresse dipendenti) ad all’indennità di maternità Enpam (per le libere professioniste), Inps ed Enpam hanno recentemente attivato delle interessanti prestazioni aggiuntive, i cosiddetti bonus bebè. Si tratta di erogazioni una tantum, eventualmente anche cumulabili tra loro, per i soggetti in possesso dei requisiti prescritti. Iniziamo dall’Inps. Dallo scorso 17 aprile è possibile presentare la domanda per il Bonus nuovi nati.  Proprio per incentivare la natalità, la Legge di bilancio 2025 ha introdotto questa prestazione, che consiste nell’erogazione, da parte dell’Inps, di un importo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025.. 

INPS  Per accedere al bonus, i genitori richiedenti debbono entrambi possedere i requisiti di cittadinanza, residenza ed economici indicati nella Circolare Inps n. 76 del 14 aprile 2025. Nel dettaglio:

–  Cittadinanza: possono richiedere il bonus i cittadini italiani, quelli di Stati membri dell’UE, nonché cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo e altri specifici permessi.

–  Residenza: il genitore richiedente deve essere residente in Italia al momento dell’evento e in quello della presentazione della domanda.

–  Requisito economico: è necessario presentare un ISEE minorenni non superiore a 40.000 euro annui. Si escludono dalla determinazione dell’indicatore le erogazioni relative all’Assegno Unico e Universale.

La domanda dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio. Per gli eventi precedenti (dal 1° gennaio al 13 aprile) i 60 giorni decorrono dal 14 aprile 2025. La richiesta si presenta online, tramite il servizio dedicato accessibile dal sito Inps; in alternativa si possono utilizzare la App Inps mobile, il Contact Center Multicanale Inps, oppure gli istituti di patronato. Il Bonus nuovi nati può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno soltanto dei genitori. Nel caso di genitori non conviventi, il Bonus può essere richiesto dal genitore che convive con il figlio nato, adottato o in affido preadottivo.

ENPAM  Passiamo all’Enpam. Gli iscritti (qui parliamo quindi soltanto di medici) possono usufruire di un sussidio per i figli nati a partire dal 1° gennaio 2024 fino alla data di chiusura del Bando, fissata al 26 giugno 2025 (stesso periodo anche in caso di adozione o affidamento). Per tutti i nati successivamente alla data di chiusura del Bando, si ricorda che si potrà avanzare richiesta nel successivo Bando, in quanto, come da consuetudine, si ripartirà con i nati dal 1° gennaio dell’anno precedente.

Il sussidio è pensato come sostegno alle spese legate al nuovo ingresso in famiglia comprese quelle per asili nido e babysitter. A tal fine, viene riconosciuto agli iscritti alla Quota A un sussidio di 2.000 euro e agli iscritti alla Quota B (con almeno tre anni di contribuzione negli ultimi 10) un ulteriore sussidio di 2.000 euro cumulabile con quello relativo alla Quota A. Quindi in caso di genitori entrambi medici ed entrambi iscritti alla Quota B si può arrivare ad una erogazione di 8.000 euro per ciascun figlio.  Possono fare domanda tutti gli iscritti all’Ordine che:

–  hanno dichiarato ai fini dell’Irpef un reddito lordo annuo medio degli ultimi tre anni, di qualsiasi natura e dell’intero nucleo familiare, non superiore a 8 volte il trattamento minimo Inps del 2024 (il limite per questo bando è € 62.255,44). Il reddito superiore è incrementato di un importo pari al trattamento minimo Inps 2024 (€ 7.781,93) per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente.

–  sono in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;

–  non hanno già ottenuto il sussidio bambino nel 2024.

Possono fare domanda anche le laureande e i laureandi che hanno scelto di iscriversi all’Enpam. Le domande possono essere trasmesse alla Fondazione a partire dalle ore 12 del 14 aprile e fino alle ore 12 del 26 giugno e devono essere proposte esclusivamente mediante l’Area Riservata Enpam. L’Enpam invierà all’interessato, tramite e-mail, comunicazione dell’esito dell’istanza entro il 20 ottobre.

Enpam, ritorna il mutuo agevolato per gli iscritti: come ottenerlo

(da DottNet)  Riparte il mutuo agevolato per gli iscritti Enpam, molto atteso dagli interessati, perché, anche se (per ragioni connesse alle funzioni istituzionali principali della Fondazione) il costo è leggermente superiore alle offerte reperibili sul mercato, in quanto deve garantire all’investimento un rendimento adeguato; tuttavia è assai più agevole da ottenere specie per medici ed odontoiatri giovani, ai quali sono richieste garanzie piuttosto limitate. Il mutuo agevolato può essere indirizzato all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa ovvero dello studio professionale. Il mutuo può essere chiesto anche dagli iscritti riuniti in associazione o in società di professionisti, purché tutti i componenti abbiano i requisiti previsti dal Bando. Per l’acquisto è possibile chiedere fino a 300mila euro; per la ristrutturazione il limite è di 150mila euro.  Il mutuo può essere chiesto anche per sostituirne un altro esistente (la cosiddetta surroga).

La domanda va presentata dall’Area Riservata Enpam dalle ore 12 del 14 aprile 2025 alle ore 12 del 12 settembre 2025. Il mutuo è riservato a tutti gli iscritti e ai medici in formazione (specializzandi e corsisti di Medicina generale). Può servire a finanziare l’acquisto o la ristrutturazione dell’immobile fino all’80 per cento del valore. L’immobile deve trovarsi in Italia, nel comune dove si risiede o si svolge l’attività lavorativa principale, e non deve appartenere alle categorie residenziali di lusso.

Possono fare richiesta di mutuo gli iscritti che:

– non hanno già finanziamenti o mutui pagati dalla Fondazione o una rateizzazione da regime sanzionatorio in corso (cioè stanno recuperando una morosità contributiva pregressa);

– sono in regola con i versamenti;

– hanno almeno un anno d’iscrizione e di contribuzione effettiva.

– non hanno ottenuto l’assegnazione o la locazione con patto di futura vendita e riscatto di un altro alloggio e non sono proprietari di un altro immobile nel Comune dove risiedono o dove svolgono l’attività lavorativa principale (questo requisito si estende anche al coniuge e/o a uno dei familiari a carico per cui si percepiscono gli assegni familiari).

L’età di chi fa la domanda sommata al numero di anni di ammortamento, però, non deve superare 80 anni. Il reddito personale o del nucleo familiare non deve essere inferiore a 5 volte il trattamento minimo Inps per il 2024, e cioè 38.909,65 euro. Per i medici con meno di 40 anni iscritti al regime fiscale agevolato il limite scende a 20.000 euro; i medici in formazione debbono dimostrare soltanto l’effettiva percezione del loro stipendio. Il mutuo è proposto ad un tasso fisso pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea in vigore alla data di stipula del mutuo, maggiorato dell’1% (attualmente 2,40% + 1% = 3,40%).

Il mutuo può durare fino a un massimo di 30 anni. Il pagamento delle rate ha inizio dal mese successivo a quello in cui viene erogato il mutuo. Si paga con cadenza mensile mediante addebito diretto sul conto corrente bancario dichiarato all’Enpam. La rata viene riscossa l’ultimo giorno del mese di scadenza. È prevista la possibilità di rimborsare il credito in anticipo, sia totalmente, sia parzialmente, diminuendo quindi la durata del mutuo o l’importo delle rate residue. In alcuni limitati casi, si può chiedere il mutuo anche se si è proprietari di un’altra abitazione. Ciò, ad esempio, avviene se l’altra casa non è disponibile perché gravata da diritti reali, quali usufrutto, uso e abitazione, a favore dei soli familiari fino al secondo grado di parentela, oppure se la quota di proprietà è inferiore al 50%.

Medici di famiglia in pensione un anno più tardi?

(da ilmessaggero.it)   I medici di famiglia potranno andare in pensione più tardi. Ha ricevuto disco verde l’emendamento della Lega al decreto Pa che apre alla possibilità per i medici di base di lavorare fino a 71 anni. «Le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2026, possono prorogare, con il consenso degli interessati e comunque non oltre un anno successivo al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, il rapporto con il personale medico in regime di convenzionamento con il Ssn», così recita l’emendamento inserito nella legge di conversione del provvedimento.     La Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) prevede che 7.345 medici di base raggiungeranno tra il 2024 e il 2027 il limite di età per la pensione fissato a 70 anni. Oggi mancano sul territorio più di 5.500 medici di medicina generale. Non sorprende perciò che in molte regioni, soprattutto quelle più grandi, la ricerca di un medico di famiglia sia diventata una caccia al tesoro. E a fronte degli oltre settemila pensionamenti che la Fimmg vede arrivare la situazione rischia di peggiorare ulteriormente, anche perché i giovani medici che scelgono di intraprendere questo tipo di carriera sono diventati una manciata. Ogni cittadino iscritto al Ssn ha diritto però a essere assistito da un medico di base, attraverso il quale poter accedere a servizi e prestazioni inclusi nei Lea, i livelli essenziali di assistenza.

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